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Ai fini della notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita' a norma del regolamento (UE) n. 2016/426, il Ministero dello sviluppo economico e' individuato e designato quale autorita' di notifica nazionale responsabile dell'avvio e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' stabiliti nel territorio nazionale e per il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 25 del medesimo regolamento europeo.
La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione della conformita' ai fini dell'autorizzazione e della notifica, nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi ed in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ed e' rilasciata, entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo corredata del relativo certificato di accreditamento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo unico nazionale di accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'interno sono regolati con apposita convenzione non onerosa o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'.
Il Ministero dello sviluppo economico assume la piena responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3.
Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' di notifica e, unitamente al Ministero dell'interno, ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche' l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attivita' nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 2016/426.
Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica delle stesse.
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