LEGGE

Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica.

Numero 580 Anno 1961 GU 20.07.1961 Codice 061U0580

urn:nir:stato:legge:1961-07-05;580

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

Art. 2

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

Art. 3

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

Art. 4

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

Art. 5

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

Art. 6

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

Art. 7

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

Art. 8

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

Art. 9

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

Art. 10

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

Art. 11

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

Art. 12

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

Art. 13

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

Art. 14

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

Art. 15

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

Art. 16

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

Art. 17

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

Art. 18

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

Art. 19

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

Art. 20

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

Art. 21

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."