LEGGE

Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Numero 280 Anno 1999 GU 13.08.1999 Codice 099G0356

urn:nir:stato:legge:1999-08-03;280

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è sostituito dal seguente:
"2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali.
Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. I registri anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina e suina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono invece tenuti dalle stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per le politiche agricole".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

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Comma 1

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. L'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali si attua contemperando le funzioni del Ministero per le politiche agricole con quelle delle regioni attraverso la concertazione di criteri e indirizzi unitari nel rispetto della specificità delle singole realtà regionali. Le regioni espletano le proprie funzioni avvalendosi delle risorse finanziarie finalizzate allo scopo e loro trasferite dallo Stato nella misura di lire 7 miliardi per il 1999 e di lire 14 miliardi annue a decorrere dal 2000, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 2 dicembre 1998, n. 423.
2-ter. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

1. L'articolo 7 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.
2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purchè in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria.
Le importazioni di animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed embrioni provenienti dai Paesi terzi sono consentite:
a) se gli animali riproduttori, il materiale seminale, gli ovuli e gli embrioni provenienti da Paesi terzi risultano iscritti o registrati in un libro genealogico o registro tenuto da organismi ufficiali del Paese esportatore allo scopo autorizzati e sono accompagnati dal relativo certificato genealogico zootecnico;
b) se gli organismi ufficiali del Paese esportatore autorizzati a tenere un libro genealogico o un registro anagrafico di specie o razza risultano iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994.
3. I Paesi terzi esportatori devono inoltre assicurare condizioni di reciprocità agli animali riproduttori, al materiale seminale, agli ovuli e agli embrioni originari dei Paesi dell'Unione europea.
4. Fino alla redazione da parte dell'Unione europea dell'elenco di cui al comma 2, lettera b), i soggetti maschi originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione sia in monta naturale che per inseminazione artificiale purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali già determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonchè del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle stesse condizioni è ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi".

Art. 5

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Comma 2

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, nonchè a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 15 e 27 del citato decreto 13 gennaio 1994, n. 172.
2-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della associazione a ciò preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 3 in difformità dalle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 35 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale ammessi all'importazione e all'esportazione".

Art. 6

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Comma 1

1. Dopo l'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, si applicano:
a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 9 milioni, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 8, 11, 21 e 22 in materia di autorizzazioni; agli articoli 6 e 30 in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli articoli 10, 30 e 32 in materia di centri di produzione dello sperma; agli articoli 13, 30 e 32 in materia di recapiti; agli articoli 25, 30 e 32 in materia di gruppi di raccolta; agli articoli 26, 30 e 32 in materia di centri di produzione di embrioni;
b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3 milioni nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 28 e 30 in materia di esercizio di attività di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici.
2. Agli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:
a) è escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui all'articolo 9, comma 2-ter;
b) il presidente della giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero per le politiche agricole".

Art. 7

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Art. 8

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Comma 1

1. Dopo l'articolo 12 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. - 1. Sono abrogati:
a) la legge 25 luglio 1952, n. 1009, recante norme per la fecondazione artificiale degli animali;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, recante norme di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 1009;
c) la legge 3 febbraio 1963, n. 126, recante disciplina della riproduzione bovina;
d) la legge 3 febbraio 1963, n. 127, recante norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina;
e) il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, n. 1618, recante norme per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 127.
2. L'articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74, è abrogato.
3. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, è abrogato".

Art. 9

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Note

Note al titolo:
- La legge 15 gennaio 1991, n. 30, reca: "Disciplina della riproduzione animale".
- La direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, fissa: "Principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da Paesi terzi e che modifica la direttiva 77/ 504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura".
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 3, della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30:
"2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari. Tale associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze appartenenti alle specie di cui alla lettera b) dell'art. 2, svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli anzidetti disciplinari, i registri anagrafici e i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste".
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 4, della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30:
"2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il disposto dell'art. 77, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare l'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali, può stabilire, con proprio decreto, criteri generali di natura tecnica da osservarsi in materia di vigilanza".
- Si trascrive il testo del comma 1, dell'art. 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, recante: "Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico":
"3 (Interventi ulteriori per il settore agricolo e agroalimentare). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, per le attività svolte dalle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali e delle valutazioni genetiche previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, è stanziato l'importo di lire 10 miliardi per l'anno 1999 e di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e per gli anni successivi".
Nota all'art. 3:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5, della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificato dalla presente legge:
5.1. I soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono soddisfare le seguenti condizioni:
a) in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico di cui all'art. 3, od anche, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'art. 3, comma 4; nel caso di cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore essere iscritti, oltrechè al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'art. 3, comma 3. Tali disposizioni per la specie ovina e caprina si applicano soltanto negli allevamenti appartenenti al libro genealogico o al registro anagrafico;
b) per inseminazione artificiale: essere iscritti al libro genealogico, al registro anagrafico o agli appositi registri dei suini ibridi ed aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche di cui all'art.
3. Per i soggetti sottoposti alle citate valutazioni, genetiche l'inseminazione artificiale è ammessa solo nei limiti fissati per l'effettuazione delle prove medesime. I cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore devono essere iscritti al libro genealogico, all'apposito repertorio degli stalloni, nonchè possedere i requisiti per essi stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 3, comma 3.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome possono autorizzare:
a) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina nonchè limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti a rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;
b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze e all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico.
3. Nelle zone tipiche di produzione asinina le regioni possono autorizzate l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle.
4. I libri genealogici della specie ovina e caprina possono prevedere l'istituzione di appositi registri di meticci per la registrazione di soggetti ottenuti tramite incroci con animali appartenenti a razze diverse. Tali soggetti possono essere adibiti alla riproduzione in base alle norme di cui al comma 1.
5. È vietato, per le specie equina e suina, l'esercizio della fecondazione in forma girovaga. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì abolita, per la specie suina, la monta pubblica naturale.
6. È ammesso per le specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina il trapianto embrionale, nonchè l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo, a condizione che i citati embrioni, o altro materiale riproduttivo, provengano da padre iscritto al libro genealogico o registro anagrafico ed in possesso dei requisiti genetici all'uopo stabiliti dallo stesso libro genealogico o registro anagrafico".
Nota all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 3, della citata direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994:
"Art. 3. - 1. Per gli animali e i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, è fissato, per ciascun Paese terzo secondo la procedura di cui all'art. 12 un elenco di organismi per la specie e/o la razza in questione riconosciuti ai fini della presente direttiva.
2. Per poter figurare sull'elenco di cui al paragrafo 1, l'organismo del Paese terzo deve:
a) figurare su un elenco redatto dalle autorità competenti del Paese terzo e comunicato alla commissione e agli Stati membri;
b) rispettare, per ciascuna specie e/o ciascuna razza, i requisiti specifici previsti dalla normativa comunitaria per gli organismi riconosciuti nella Comunità e segnatamente:
le disposizioni applicabili all'iscrizione e alla registrazione nei libri genealogici o nei registri;
le disposizioni applicabili all'ammissione degli animali alla riproduzione;
le disposizioni applicabili all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni degli animali;
i metodi adottati per il controllo delle prestazioni e del valore generico degli animali;
c) essere seguito da un servizio ufficiale di controllo del Paese terzo;
d) impegnarsi a iscrivere e/o registrare nei propri libri genealogici o registri gli animali, sperma, ovuli ed embrioni e gli animali che ne risultano di cui all'art. 1, paragrafo 1, provenienti da un organismo per la specie e/o la razza in questione riconosciuto ai sensi della legislazione comunitaria.
3. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 possono essere modificati conformemente alla procedura prevista all'art. 12.
4. Se necessario, le modalità d'applicazione risultanti dal presente articolo e segnatamente quelle di cui al paragrafo 2, lettera d), sono adottate conformemente alla procedura prevista dall'art. 12".
- Il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, reca: "Norme per l'importazione ed esportazione del bestiame di riproduzione di razza pura nonchè del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura".
Note all'art. 5:
- Si trascrive il testo vigente del comma 2 dell'art. 9 della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30:
"2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelarmente e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore".
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172 (Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: "Disciplina della riproduzione animale"):
"4 (Requisiti dei riproduttori maschi). - 1. Il riproduttore, per essere adibito alla monta naturale pubblica, deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del libro genealogico o del registro anagrafico delle razze di appartenenza o del registro dei suini riproduttori ibridi. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;
b) essere identificato in maniera inequivocabile tramite tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro o registro;
c) disporre, ove previsto nel relativo libro genealogico o registro, di un certificato di accertamento dell'ascendenza, mediante l'analisi del gruppo sanguigno o con altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o registro;
d) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalla U.S.L., che attestino i requisiti prescritti all'allegato 6".
- Si trascrive il testo dell'art. 15 del citato decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172:
"15 (Inseminazione artificiale: requisiti dei riproduttori marchi). - 1. Il riproduttore maschio, per essere adibito alla produzione di materiale seminale da utilizzare in inseminazione artificiale, deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del libro genealogico o del registro anagrafico o del registro dei suini riproduttori ibridi delle razze di appartenenza. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;
b) aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche, per l'ammissione alla inseminazione artificiale, programmate ed organizzate dalle associazioni degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro o registro; qualora trattasi di un giovane riproduttore: essere ammesso ad una prova di valutazione genetica. Per questi ultimi, l'utilizzazione del materiale seminale è consentita nei limiti quantitativi necessari per la realizzazione delle prove di valutazione genetica da parte dell'associazione degli allevatori o dell'ente competente;
c) essere identificato in maniera inequivocabile, tramite tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro o registro;
d) disporre di un certificato di accertamento dell'ascendenza mediante l'analisi del gruppo sanguigno o con altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro genealogico o il registro;
e) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate, dalle UU.SS.LL., che attestino i requisiti prescritti dall'allegato 7;
f) essere sottoposto, almeno due volte l'anno, alle visite ed agli accertamenti del proprio stato sanitario effettuati a cura delle UU.SS.LL., che attestino l'assenza di malattie infettive e diffusive, a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal Ministero della sanità;
g) essere risultato negativo, prima dell'ammissione al centro, alle prove stabilite dal Ministero della sanità ed effettuate durante l'isolamento di almeno trenta giorni in appositi locali adibiti a quarantena, oppure provenire da un centro genetico riconosciuto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali o da altro centro di pari livello sanitario".
- Si trascrive il testo dell'art. 27 del citato decreto 13 gennaio 1994, n. 172:
"27 (Requisiti degli embrioni). - 1. Gli embrioni, esclusi quelli concepiti tramite fecondazione in vitro, devono:
a) provenire dalla fecondazione di un oocita di femmina iscritta al libro genealogico, o registro anagrafico, con materiale seminale di un riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione, presi in considerazione nel quadro degli specifici programmi di recupero e potenziamento previsti ed approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali o dalle regioni e province autonome;
b) provenire da animali donatori che soddisfino i requisiti sanitari previsti all'allegato 10.
2. Gli oociti per la successiva fecondazione in vitro debbono:
a) provenire da femmina o gruppi di femmine iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici, o da femmina non iscritta ai suddetti libri o registri, purchè di razza chiaramente riconoscibile;
b) essere fecondati in vitro con materiale seminale di un riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione, presi in considerazione nel quadro degli specifici programmi di recupero e potenziamento previsti ed approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
c) essere raccolti da donatrici provenienti da allevamenti situati in zone non dichiarate infette dalle competenti autorità, e, comunque, da donatrici macellate per cause diverse da quelle di profilassi.
3. La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti o prodotti provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici è disciplinata dal competente libro o registro".
- Si trascrive il testo dell'art. 35 del citato decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172:
"35 (Requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli). - 1. Il bestiame da riproduzione, nonchè il materiale seminale, embrioni ed oociti, parimenti provenienti da bestiame da riproduzione, sono ammessi all'importazione solo se originari dei Paesi C.E.E. o dei Paesi terzi per i quali il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali abbia rilevato l'esistenza di una disciplina tecnica di selezione equivalente a quella nazionale.
2. I requisiti dei riproduttori e del loro materiale da riproduzione, oggetto di importazione o di esportazione, nonchè i Paesi di origine, la documentazione zootecnica necessaria e le procedure richieste, sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1988), modificato da ultimo con decreto ministeriale n. 17901 del 31 dicembre 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1993).
3. Il controllo zootecnico in frontiera presso i competenti uffici doganali è esercitato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che si avvale dei funzionari appositamente designati dalle regioni ed autorizzati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
4. Le associazioni degli allevatori ed altri enti che tengono i libri genealogici, forniranno tempestivamente ai centri di produzione ai recapiti, alle regioni e al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'elenco dei riproduttori esteri, per i quali la commissione tecnica centrale del libro genealogico ha riconosciuto validità genetica per il miglioramento delle razze in Italia".
Nota all'art. 6:
- Il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), reca: "Le sanzioni amministrative".