Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, per la copertura degli oneri inerenti ai controlli di cui al comma 9 dell'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.