Il presente decreto attua la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della liberta' personale e al diritto delle persone private della liberta' personale di comunicare con terzi e con le autorita' consolari.
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1
#Comma 1
Disposizioni di principio e ambito di applicazione
Comma 2
Comma 3
Capo II - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno
Art. 3
#Comma 1
Modifiche alle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale
Comma 2
All'articolo 29, comma 4, lettera c), delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvato dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la parola: «detenuti» sono inserite le seguenti: «o arrestati all'estero in esecuzione di mandato di arresto europeo nell'ambito di procedura attiva di consegna, al fine di agevolare la tempestiva nomina di un difensore che assista quello officiato nello Stato di esecuzione».
Art. 5
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.