((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))
Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))
Art. 4
#Comma 1
Condizioni generali per la commercializzazione
Comma 2
1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).
I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato e' stato autorizzato in conformita' di tale direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003.
I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.
Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualita' di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).
Art. 5
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))
Art. 6
#Comma 1
Identificazione della varieta'
Comma 2
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).
Una varieta' geneticamente modificata puo' essere registrata ufficialmente solo se l'organismo geneticamente modificato da cui e' costituita e' stato autorizzato ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).
Art. 7
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))
Art. 8
#Comma 1
Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante OGM
Comma 2
Nel caso di materiali di moltiplicazione o di una pianta da frutto di una varieta' che e' stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento, ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto deve indicare chiaramente che la varieta' e' stata geneticamente modificata e deve specificare gli organismi geneticamente modificati.
Art. 9
#Comma 1
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Art. 10
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))
Art. 11
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))
Art. 12
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))
Art. 13
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))
Art. 14
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))
Art. 15
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))