DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 124/2010 - Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione). (10G0144)

Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione). (10G0144)

Numero 124 Anno 2010 GU 04.08.2010 Codice 010G0144

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-06-25;124

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 2

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 3

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 4

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Comma 1

Condizioni generali per la commercializzazione

Comma 2

1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).


I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato e' stato autorizzato in conformita' di tale direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003.


I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.


Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualita' di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 6

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Comma 1

Identificazione della varieta'

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).


Una varieta' geneticamente modificata puo' essere registrata ufficialmente solo se l'organismo geneticamente modificato da cui e' costituita e' stato autorizzato ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 8

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Comma 1

Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante OGM

Comma 2

Nel caso di materiali di moltiplicazione o di una pianta da frutto di una varieta' che e' stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento, ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto deve indicare chiaramente che la varieta' e' stata geneticamente modificata e deve specificare gli organismi geneticamente modificati.


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 10

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 13

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 14

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 15

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))