Comma 1
Nei progetti di rimboscamento di cui all'art. 1 debbonsi indicare i terreni già dissodati, nei quali potrà provvisoriamente essere permessa senza danno la continuazione della coltura fino a nuova contraria disposizione, e quelli nei quali si possa limitare il consolidamento all'inerbamento semplice o alla creazione di pascoli alberati, sottoposti a determinati vincoli di uso per la pastorizia disciplinata.
Comma 2
In detti progetti potranno essere pure considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino, e utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.
Comma 3
Compilato il progetto di massima a cura degli uffici indicati nello articolo precedente, questi preparano, distintamente per ciascun comune, l'elenco dei terreni compresi nel perimetro considerato dal progetto.
Comma 4
L'elenco deve indicare: la denominazione del terreno ed il nome del proprietario risultanti dal catasto, oppure dai ruoli dell'imposta fondiaria, i confini dell'allibramento, la estensione, la superfice e lo stato di coltura, i lavori da eseguirsi in ciascun fondo, ed il piano di rimboscamento e di coltura da applicarsi.
Comma 5
L'elenco è pubblicato per 20 giorni all'albo pretorio di ciascun comune interessato ed entro questo termine l'elenco è notificato gratuitamente, per mezzo dell'usciere dell'ufficio di conciliazione o del messo comunale, al domicilio degli interessati che dal giorno dell'atto di notificazione avranno 30 giorni per ricorrere o fare opposizione.
Comma 6
Trascorso il detto termine, sarà sentita la commissione centrale sulle opposizioni o sui ricorsi; quindi il ministro di agricoltura, industria e commercio approva l'elenco con decreto motivato.
Comma 7
Dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione i terreni compresi nei detti perimetri sono sottoposti, quando già non lo siano, al vincolo forestale stabilito dalla
legge 20 giugno 1877, n. 3917, ed i proprietari dei medesimi non possono opporsi alle opere che vi devono essere eseguite a termini degli articoli precedenti.
Comma 1
Nei terreni rimboscati per effetto della presente legge non sarà mai permessa la coltura agraria.
Comma 2
Ogni pascolo sarà rigorosamente vietato fino a che il giovane bosco abbia raggiunto età ed altezza tali da togliere ogni pericolo di danni.
Comma 3
Cessata la necessità, del divieto, sarà gradualmente permesso il pascolo delle pecore, dei bovini e degli equini, con esclusione delle capre.
Comma 4
Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboscati deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione approvato con decreto del ministro di agricoltura industria e commercio, sentito il consiglio superiore delle acque e foreste.
Comma 5
Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate, rilevate con regolari verbali di contravvenzione, sono punite con ammenda estendibile fino a L. 50, e in caso di recidiva, fino a L. 200; salvo le maggiori pene cui potessero andar soggette a termini della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917.
Comma 6
Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di 12 mesi, due o più contravvenzioni agli obblighi predetti il Ministero di agricoltura, industria e commercio, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, e sentito il comitato tecnico del consiglio superiore delle acque e foreste, può autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura e conservazione.
Comma 1
I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la commissione centrale, nei casi previsti dell'art. 1, oppure il solo ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio superiore delle acque e foreste, nei casi previsti dall'art. 2, possono concedere che i lavori di rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi di cui agli articoli 7 e 8 siano eseguiti a cura e spese dei proprietari, soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione.
Comma 2
In tal caso i singoli proprietarii ed il consorzio hanno diritto ai seguenti premi una volta tanto:
Comma 3
a) fino a lire 150 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate ad alto fusto, con buon esito, da accertarsi mediante sopraluoghi dell'ispettore forestale competente;
Comma 4
b) fino a lire 75 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate a bosco ceduo, per modo da impedire gli smottamenti, da accertarsi come sopra.
Comma 5
I premi non si conferiranno per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura.
Comma 6
Le somme suindicate, senza pregiudizio della applicazione del successivo articolo 14, rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio, e sono prelevate sul fondo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ovvero di quello di agricoltura, industria e commercio, secondo che trattasi di lavori preveduti all'articolo 1, o pure al 2 della presente legge.
Comma 7
I semi e le piantine sono somministrati gratuitamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, senza sua responsabilità, franchi di spesa, alla prossima stazione ferroviaria o tranviaria.
Comma 1
Le disposizioni contenute negli articoli 2 a 12, 14, 15, 18, 21, 22, 30, 31, 38, 39, 41, 44, 45, 53, 54 e 96 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche delle varie categorie approvato col
R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, sono modificate come appresso:
Comma 2
«Art. 2. - Dopo il 2° comma è aggiunto il seguente:»
Comma 3
«Spetta pure all'autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte.»
Comma 4
«Art. 3. - Secondo gli interessi ai quali provvedono le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani sono distinte in cinque categorie.»
Comma 5
«Art. 4. - Al primo comma sono sostituiti i seguenti:»
Comma 6
«Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.»
Comma 7
«Esse si eseguiscono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato»
Comma 8
«Art. 5. - Appartengono alla seconda categoria:»
Comma 9
«a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia.»
Comma 10
«b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.»
Comma 11
«Esse si eseguiscono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente.»
Comma 12
«Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge.»
Comma 13
«Art. 6. - Al secondo comma è sostituito il seguente:
Comma 14
«Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori, e quelle di guardia delle arginature.»
Comma 15
«Art. 7. - Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:
Comma 16
«a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonchè beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;»
Comma 17
«b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in 1ª o 2ª categoia;»
Comma 18
«c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare danno all'igiene od all'agricoltura.
Comma 19
«Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto reale, sentita la commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.»
Comma 20
«Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i consigli dei comuni e delle provincie interessate, i quali dovranno emettere il loro parere, non oltre i due mesi dalla richiesta.
Scaduti i detti due mesi si intenderà che i comuni e le provincie siano favorevoli senza riserva alla chiesta classificazione.»
Comma 21
«Art. 8. - Le opere di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge.
Comma 22
Le spese occorrenti vanno ripartite:»
Comma 23
«a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;»
Comma 24
«b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle provincie interessate;»
Comma 25
«c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati;»
Comma 26
«d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati.»
Comma 27
«Le spese di cui alle lettere b), c), e d) sono rispettivamente obbligatorie per le provincie, i comuni ed i proprietari e possessori interessati.»
Comma 28
«La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'articolo 44, secondo comma.»
Comma 29
«Art. 9. - Appartengono alla 4ª categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:»
Comma 30
«a) dei fiumi e torrenti;»
Comma 31
«b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua.»
Comma 32
«Esse si eseguiscono e si mantengono dal consorzio degli interessati;»
Comma 33
«Le spese concernenti le opere di 4ª categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati quando ad esclusivo giudizio della Amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.»
Comma 34
«Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla 5ª sezione del Consiglio di Stato a termini dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con
R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.»
Comma 35
«In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro.»
Comma 36
«Le provincie nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma.»
Comma 37
«In eguale misura dovranno concorrere i comuni.»
Comma 38
«Lo Stato potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere, quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali il consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa.»
«In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva.»
Comma 39
Art. 10. - Appartengono alla 5ª categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.»
«Esse si eseguiscono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali.»
Comma 40
«Sono applicabili alle opere di 5ª categoria le disposizioni di cui all'articolo 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi e la valutazione delle spese.»
Comma 41
«Art. 11. - Lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e possessori interessati, salva la disposizione dell'
articolo 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293.»
Comma 42
«Art. 12. - Al secondo e terzo comma sono sostituiti i seguenti:»
«Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concordare in ragione dell'utile che ne risentiranno.»
Comma 43
«Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possesori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti.
Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'articolo 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio.»
Comma 44
«Art. 14. - Il Ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie: per le altre è riservata alla autorità governativa la approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente legge.»
Comma 45
«Questa disposizione va applicata anche alle opere di 3ª categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle provincie, dai comuni o dai consorzi all'uopo costituitisi.»
Comma 46
«L'approvazione dei progetti per le opere di cui alla presente legge da parte della autorità competente ha, per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilità.»
Comma 47
«Art. 15. - Il Ministero dei lavori pubblici potrà consentire che gli ufficiali del genio civile siano incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie, od anche dirigerne i lavori.»
Comma 48
«Art. 18. - A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, i proprietari e possessori (siano essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto od indiretto, presente o futuro.»
Comma 49
«Lo Stato, le provincie ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati, indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale.»
Comma 50
«Le quote che le provincie ed i comuni sono chiamati a dare nell'interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superfice dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori.»
Comma 51
«La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati è fatta provvisoriamente in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati eccettuati i consorzi di cui al 3° comma dell'articolo 12.»
Comma 52
«Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in più classi a ciascuna delle quali è assegnata, secondo il rispettivo grado di interesse, una quota del contributo consorziale. Compiuta la classificazione, è fatto il ragguaglio fra tutti gli interessati, ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli inscritti nella medesima, in ragione sempre dell'imposta principale sui terreni e fabbricati.»
Comma 53
«I terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria si considereranno, per gli effetti, del riparto, come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati rispettivamente i terreni circostanti ed i fabbricati più vicini assimilabili.»
Comma 54
«Art. 21. - Vi è aggiunto il seguente comma:»
Comma 55
«Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati.»
Comma 56
«Art. 22. - È aggiunto il seguente comma:»
Comma 57
«Il termine perentorio pel ricorso è di trenta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente articolo.»
Comma 58
«Art. 30 - Il riparto dei contributi consorziali, in base alle disposizioni dell'articolo 18, sarà determinato dal consorzio, ed, in caso di contestazione, stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa.»
Comma 59
«L'esazione delle quote di contributo per i consorzi obbligatori si farà colle norme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.»
Comma 60
«Art. 31. - Al secondo comma è sostituito il seguente:»
Comma 61
«Il Governo promuoverà le istituzioni dei consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese relative alle opere della 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria.»
Comma 62
«Art. 38. - Il decreto reale di classificazione di opere nella 3ª categoria, rende obbligatoria la costituzione del consorzio degli interessati agli affetti dell'articolo 44.»
Comma 63
«Emanato il decreto reale di cui sopra, il prefetto della provincia nel territorio della quale debbono eseguirsi le opere o quello della provincia maggiormente interessata per ragione di superficie, provvede, per mezzo dell'ufficio del genio civile, alla compilazione dell'elenco generale degli interessati che debbono far parte del consorzio.»
Comma 64
«Tale elenco, insieme ad una copia del decreto reale di classificazione, sarà affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di 15 giorni, trascorsi i quali, saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente del consorzio e di una commissione amministrativa. Questa commissione compilerà lo statuto consorziale ed esaminerà i reclami presentati nel periodo suddetto.»
Comma 65
«Lo schema di statuto e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale, la cui deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto. Dalla data di tale omologazione il consorzio si intende costituito per ogni effetto di legge.»
Comma 66
«Art. 39. - Della accordata o negata omologazione sarà data notizia dal prefetto mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati ed inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia, con la dichiarazione che entro il termine di 30 giorni dalla data dell'affissione ed inserzione, qualunque interessato potrà presentare ricorso al ministro dei lavori pubblici, il quale deciderà definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.»
Comma 67
«Art. 41. - Col decreto di approvazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di 3ª categoria sarà provvisoriamente determinato l'ammontare della quota di spesa a carico delle provincie, dei comuni e del consorzio degli interessati; nel medesimo decreto sarà pure stabilito il perimetro del consorzio, l'eventuale sua suddivisione in zone o comprensori, sentito il parere della Commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.»
Comma 68
«Alle provincie ed ai comuni che ne facciano domanda il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentito il Consiglio di Stato, consentire che il loro contributo sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di 20 e ciò in relazione alle loro condizioni finanziarie.»
Comma 69
«In tal caso essi enti dovranno rilasciare tante delegazioni annuali su sovrimposte ed altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.»
Comma 70
«Art. 44. - Compiute le opere per ciascun tronco o zona, sia dallo Stato, sia dai concessionari, ne sarà fatta consegna al consorzio degli interessati, il quale funzionerà come consorzio obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell'art. 8.»
Comma 71
«Il consorzio ha pure l'obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie previa l'approvazione del progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici e salvo, per le relative spese, il contributo dello Stato, della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere.»
Comma 72
«Art. 45. - Sono applicabili alle opere idrauliche di 3ª categoria le disposizioni degli articoli 32, 33 e 35.»
Comma 73
«Art. 53. - Alla provincia ed alle provincie interessate, quando di accordo ne facciano domanda, il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro potrà, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere di 2ª e 3ª categoria, fermi restando i contributi di cui agli articoli 8 e 9.»
Comma 74
«Eguale concessione potrà essere data al comune od ai comuni interessati nonchè al consorzio degli interessati su domanda deliberata dall'assemblea.»
Comma 75
«Lo Stato pagherà la sua quota parte di spesa in relazione al progresso dei lavori ed in base a certificati di nulla osta da rilasciarsi dall'ufficio del genio civile, cui è affidata la vigilanza delle opere.»
Comma 76
«Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato, sarà aggiunto nei certificati del genio civile il 12 per cento in favore del concessionario.»
Comma 77
«Qualora i concessionari intendessero anticipare i lavori e le spese rispetto ai pagamenti dello Stato commisurati agli stanziamenti di bilancio, avranno diritto all'interesse del 4 per cento annuo dalla data del certificato di nulla osta del genio civile a quella dell'emissione del decreto di rimborso.»
Comma 78
«Art. 54. - La Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio e gli Istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario potranno concedere mutui ai consorzi, ai comuni ed alle provincie per provvedere alle spese per opere idrauliche contemplate dalla presente legge, purchè prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i consorzi di bonificazione e di irrigazione.»
Comma 79
Art. 96. - È aggiunto in fine il seguente comma:»
Comma 80
«n) lo stabilimento di molini natanti.»
Comma 1
Le disposizioni contenute negli articoli 2 a 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, a 19 della
legge 5 maggio 1907, n. 257 che istituisce il Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova sono modificate come segue:
Comma 2
Art. 2. - Al comma 3° è sostituito il seguente:
Comma 3
«In casi di urgenza spetterà al Magistrato d'accordo col capo dell'ufficio, per le opere idrauliche del Po, il servizio di difesa degli argini del Po compresi nel compartimento».
Comma 4
Art. 3. - Il comma primo è sostituito dal seguente:
Comma 5
«Il capo del compartimento presidente del Magistrato alle acque è nominato tra i funzionari dello Stato con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, ha lo stipendio, le competenze e le indennità di presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici».
Comma 6
«Durante tale incarico egli cessa temporaneamente dal servizio nella Amministrazione cui appartiene, e può essere surrogato nel ruolo, ma conserva il proprio grado e titolo per ogni effetto, salvo per quanto riguarda lo stipendio. Cessando l'incarico riprende senz'altro servizio nell'Amministrazione cui appartiene, occupando nel ruolo di questa il posto che gli spetta per la conservata anzianità. L'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero».
Comma 7
Al comma secondo è sostituito il seguente:
Comma 8
«Il presidente della Magistratura alle acque rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dal quale dipende direttamente, ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli dalla legge. Nei riguardi del regime forestale il presidente stesso rappresenta il ministro di agricoltura, industria e commercio e da lui dipende direttamente».
Comma 9
Art. 4. - Al 2° comma è aggiunto quanto segue:
Comma 10
«In caso di necessità, uno dei posti di ispettore superiore del genio civile, membri del Comitato tecnico, può essere coperto da un ingegnere capo di prima classe del genio civile, sentito il parere del Comitato del personale del genio civile».
Comma 11
«A questo ingegnere capo spettano le competenze e le indennità concesse agli aggregati alle sezioni del Consiglio superiore dall'articolo 22 della legge sul genio civile (
testo unico 3 settembre 1906, n. 522)».
Comma 12
«È pure concessa l'indennità di cui all'articolo 24 del testo unico sovracitato agli ufficiali del genio civile addetti alla sezione dell'ufficio tecnico di revisione con sede in Venezia».
Comma 13
Al terzo comma è sostituito il seguente:
Comma 14
«In assenza del presidente, il Comitato tecnico del Magistrato è presieduto dall'ispettore superiore del genio civile che annualmente viene designato dal ministro su proposta del presidente della Magistratura».
Comma 15
Art. 5. - Il Comitato tecnico del Magistrato ha, nei limiti del proprio compartimento, le funzioni della sezione seconda (idraulica) del Consiglio superiore dei lavori pubblici secondo le leggi ed i regolamenti vigenti per questo».
Comma 16
«Le funzioni ed attribuzioni, che per legge e regolamento spettano agli ispettori superiori di compartimento del genio civile sono conferite, per quanto concerne la giurisdizione del Magistrato ad uno o più fra gli ispettori superiori addetti al Comitato tecnico di cui sopra, all'uopo delegati, di biennio in biennio, dal presidente della Magistratura».
Comma 17
«È in facoltà del presidente del Magistrato di sentire il Comizio anche sugli affari sui quali abbiano dato parere gli ispettor come sopra delegati».
Comma 18
Art. 6. - Una commissione costituita da tanti delegati quante sono le provincie, in tutto o in parte comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, eletti per un quinquennio ciascheduna nel rispettivo Consiglio provinciale e nel seno di questo, sarà sentito dal presidente del Magistrato quando si tratti dell'esecuzione di importanti opere nuove o d'importanti conflitti fra provincie, comuni e consorzi».
Comma 19
«Essa sarà presieduta dal presidente del Magistrato che potrà chiederne il parere ogni qualvolta lo creda utile anche all'infuori dei casi previsti nel precedente comma».
Comma 20
Art. 7. - Al secondo comma è sostituito il seguente:
Comma 21
«In apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici è stanziata annualmente la somma necessaria per lo stipendio del presidente della Magistratura alle acque come al precedente articolo 3».
Comma 22
Art. 8 -. È soppresso il penultimo comma, ed all'ultimo comma è sostituito il seguente:
Comma 23
«Gli ispettori superiori del genio civile e l'ispettore forestale risiedono di regola presso il Magistrato alle acque in Venezia e intervengono alle adunanze del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando vi siano espressamente invitati dal presidente del Consiglio stesso d'accordo col presidente della Magistratura.
Comma 24
Art. 9. - «Il personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche è nominato dal ministro dei lavori pubblici secondo le disposizioni vigenti, ma in base a concorsi speciali banditi per coprire i posti vacanti nel compartimento del Magistrato».
Comma 25
«I guardiani e custodi sono destinati e trasferiti nell'ambito del compartimento dal presidente del Magistrato».
Comma 26
Art. 13. - Al primo comma è sostituito quanto segue:
Comma 27
«Il Magistrato alle acque, a mezzo di uno speciale ufficio idrografico al cui ordinamento e personale stabile sarà provveduto con le norme stabilite dal regolamento, provvede alla raccolta ed al coordinamento delle osservazioni idrografiche e metereologiche concernenti i fiumi e loro bacini montani del compartimento, e l'estuario veneto».
Comma 28
«Secondo le norme da stabilirsi nel regolamento sarà nominata una Commissione scientifico-tecnica per dar parere sulle questioni di massima relative a tale servizio che le saranno sottoposte dal presidente del Magistrato».
Comma 29
Art. 13-bis. - Nel compartimento del Magistrato alle acque, le attribuzioni delle sezioni della Commissione centrale di cui all'articolo 20, titolo II, della presente legge sono deferite ad una apposita sezione o Commissione speciale per le sistemazioni idrauliche forestali e per le bonifiche del compartimento, presieduta da un ispettore superiore del genio civile addetto al Magistrato, e da nominarsi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento della
legge 5 maggio 1907, n. 122, ferma restando la disposizione del comma 1° articolo 13 della legge sul Magistrato alle acque.
Comma 30
La detta sezione del Magistrato interverrà alle adunanze della Commissione centrale pel coordinamento dei lavori di massima delle varie sezioni quando vi sia espressamente invitata dal presidente della Commissione centrale d'accordo col presidente della Magistratura.
Comma 31
Art. 14. - Nella lettera a) sono soppresse le attribuzioni riferite agli articoli 14 comma 5° e 40 del
testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e sono mantenute le attribuzioni assegnate al Magistrato dall'articolo 7 del nuovo testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, per quanto concerne la classificazione delle opere di 3ª categoria, sentita la Commissione di cui all'articolo 13-bis precedente, ferma restando la classificazione per decreto reale e l'attribuzione di cui alla successiva lettera c) per i progetti di opere idrauliche di 3ª categoria.
Comma 32
Spetta inoltre al Magistrato l'attribuzione assegnata al ministro dei lavori pubblici dell'articolo 41 comma 1° del nuovo testo unico suddetto per la determinazione del consorzio e per l'eventuale sua suddivisione in zone e comprensori sentito, il parere della commissione di cui all'articolo 13-bis, precedente, fermo restando il decreto ministeriale di approvazione.
Comma 33
L'attribuzione per la dichiarazione di obbligatorietà delle spese per opere di 4ª categoria, s'intende riferita all'articolo 9, comma terzo, di detto testo unico modificato dalla presente legge ed è estesa alla dichiarazione di obbligatorietà delle spese per opere idrauliche di 5ª categoria, come all'articolo 10, ultimo comma, dello stesso testo unico parimente modificato.
Comma 34
Alla lettera c) è sostituito quanto segue;
Comma 35
c) «l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto voto favorevole dell'ispettore superiore delegato o del Comitato tecnico a senso dell'articolo 5».
Comma 36
Al la lettera d) è sostituito quanto segue:
Comma 37
d) «Le attribuzioni assegnate ai prefetti dalla legge sulle opere idrauliche
testo unico 25 luglio 1904, n. 523, negli articoli 2,
57 a 59, 77, 79 a 97, 99 a 101, che riguardano il regime delle acque, la polizia delle acque pubbliche, le darsene, gli approdi, la fluitazione, ferme per tutte la cura della esecuzione e la vigilanza nelle autorità provinciali e locali e dall'articolo 25 della legge sui porti, spiaggie e fari,
testo unico 2 aprile 1885, n. 3095».
Comma 38
Alla lettera i) è sostituito quanto segue:
Comma 39
i) «La facoltà di disporre in base ad un piano di riparto dei fondi proposto dal Magistrato ed approvato preventivamente dal ministro dei lavori pubblici per ogni servizio, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi concernenti opere idrauliche di 1ª, 2ª e 3ª categoria, opere marittime di 1ª e 2ª categoria, opere di bonificazione di prima categoria fino a lire 100,000 per mezzo di asta pubblica e fino a lire 50,000 a partiti privati e ad economia nei casi nei quali il ministro dei lavori pubblici vi è autorizzato dalla legge, nonchè la gestione tecnica, economica ed amministrativa di tutti i lavori».
Comma 40
È aggiunta la lettera o) seguente:
Comma 41
o) «Il Governo farà le concessioni per la navigazione con piroscafi nei corsi d'acqua del compartimento delle quali all'articolo 79 del testo unico delle leggi per le opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523 sentito il Magistrato alle acque».
Comma 42
Ai due ultimi comma sono sostituiti i seguenti:
Comma 43
«Nulla è innovato alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche e per occupazioni di spiaggie marittime».
Comma 44
«Il magistrato alle acque dovrà però essere inteso nell'un caso e nell'altro prima che le domande relative sieno ammesse all'istruttoria, nonchè sui risultati delle istruttorie medesime».
«La polizia idraulica nei riguardi delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche già esistenti o che verranno fatte, spetterà al Magistrato».
Comma 45
Art. 16. - «Contro i provvedimenti definitivi attribuiti dalle vigenti leggi ad altre autorità e per la presente legge deferite invece al presidente della Magistratura alle acque, è ammesso il ricorso alla IV e V sezione del Consiglio di Stato, secondo le rispettive competenze, ed in via straordinaria al Re».
Comma 46
Art. 17. - «È riservata al presidente della Magistratura alle acque udito il Comitato tecnico di Magistratura, la facoltà di disporre, in caso di urgenza, l'esecuzione di opere relative al compartimento da esso amministrato quando il loro importo non ecceda la somma di lire 200,000 e i fondi necessari siano stanziati in bilancio, informandone immediatamente il ministro».
Comma 47
Art. 18. - «Le disposizioni degli
articoli 9,
14,
15, e
16 (
2° e
3° comma) del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016 sull'amministrazione e sulla contabilità dello Stato e quello degli articoli 43, 44, 45 e 46 (primo comma) 47 e 71 (comma secondo) del relativo regolamento, non si applicano, allorchè si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Comitato tecnico del Magistrato e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da rescindere o quelli per la cui esecuzione non si applicherebbero le penali, non siano di importo superiore a lire 200,000 o quando le variazioni od aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l'importo oltre detta somma».
Comma 48
Art. 19. - Al primo comma è sostituito il seguente:
Comma 49
«Nella parte ordinaria e straordinaria del bilancio dei lavori pubblici sono istituiti appositi titoli e capitoli di spesa per le opere e per i servizi contemplati dalla presente legge di competenza del Ministero dei lavori pubblici».
Comma 50
Al terzo comma è sostituito il seguente:
Comma 51
«Alle spese occorrenti per i servizi del Magistrato alle acque, sarà provveduto con mandati a disposizione e di anticipazione emessi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, a favore del presidente o di chi ne fa le veci».