LEGGE

Legge 774/1911 - Recante provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni. (011U0774)

Recante provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni. (011U0774)

Numero 774 Anno 1911 GU 03.08.1911 Codice 011U0774

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nei bacini montani dei corsi d'acqua sono eseguite a cura e spese dello Stato, con appositi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, le opere di sistemazione idraulico-forestale necessariamente coordinato e collegate ad opere idrauliche o portuali di qualunque categoria o classe, ovvero ad altre opere pubbliche eseguito o sussidiate dal Ministero dei lavori pubblici.

Comma 2

I lavori di rimboscamento e rinsodamento di bacini montani necessariamente coordinati ad opere di bonifica continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'art. 7 lettera b del testo unico approvato con R. decreto 22 marzo 1900, n. 195, ed il riparto della relativa spesa continuerà ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico; ma anche a questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge.

Art. 2

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Comma 1

((Saranno anche eseguiti a cura e spese dello Stato, entro i limiti dei fondi stanziati annualmente nel bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio, i lavori di rinsaldamento e rimboscamento dei terreni compresi in un bacino montano o in una parte di esso, quando, pur non riscontrandosi i caratteri di cui al precedente art. 1, le condizioni dei terreni siano tali da compromettere, con danno pubblico, la consistenza del suolo, la sicurezza degli abitati o il buon regime delle acque.

Art. 3

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Comma 1

Con decreto o con decreti Reali successivi su proposta dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la commissione centrale, di cui all'art. 20, per i lavori indicati all'art. 1 e il consiglio superiore delle acque e foreste per quelli indicati all'art. 2, sono determinati i bacini montani e i comuni nei quali essi si estendono, in cui dovranno eseguirsi i detti lavori.

Art. 4

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Comma 1

La commissione centrale, in base a studi di massima, propone lo ordine ed il modo di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 nei vari bacini montani, a seconda della loro urgenza, dell'importanza delle opere pubbliche a cui la sistemazione montana è coordinata, tenuto anche conto delle speciali condizioni contemplate nel primo comma dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, ed entro i limiti dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, cosi per lavori come per indennità.

Comma 2

Il programma per detti lavori sarà studiato in modo da intensificarli successivamente in un numero limitato di bacini, opportunamente scelti nelle varie regioni del Regno, contemplate dall'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e in queste, nelle località dove le condizioni speciali di urgenza si presentano maggiori.

Comma 3

Per i progetti dei lavori di cui all'art. 2 provvede il comitato tecnico del consiglio superiore delle acque e foreste.

Comma 4

La commissione centrale e il comitato tecnico sunnominati possono parimente fare le loro proposte in base a studi di massima presentati dai consigli provinciali o altri enti locali interessati.

Art. 5

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Comma 1

Alla compilazione dei progetti, ed alla esecuzione dei lavori, di di cui all' art. 1, attendono gli uffici del genio civile e quelli d'ispezione forestale, secondo la rispettiva competenza e rimanendo immutata la dipendenza dai rispettivi Ministeri.

Comma 2

Con decreti emanati d'accordo tra i ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio saranno istituiti uffici speciali composti di funzionari dei due corpi per determinati bacini idrografici o gruppi di bacini, che lo richieggano per la loro importanza.

Comma 3

Nel decreto ministeriale della loro costituzione, si designano la sede la circoscrizione, che potrà anche essere interprovinciale, e la composizione di detti uffici speciali.

Comma 4

Possono istituirsi sezioni speciali, anche distaccate e con personale misto, aggregate ad uffici ordinari del genio civile o ad uffici ordinari di ripartimento forestale, secondo la prevalenza delle opere idrauliche o di quelle forestali.

Comma 5

L' approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui all'art. 1 della presente legge, è regolata dall'art. 322 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 (allegato F,) modificato dalla legge 15 giugno 1893, n. 294, e per quanto concerne il compartimento del magistrato alle acque di Venezia, dagli articoli 5 e 14 della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni.

Comma 6

Il collaudo dei lavori di rinsaldamento e rimboscamento è fatto da una commissione tecnica nominata dai ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

Art. 6

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Comma 1

Pei lavori di cui all'art. 2, si provvede dall'amministrazione forestale, sentito il comitato tecnico del consiglio superiore delle acque e foreste, ed ove occorra, il Ministero dei lavori pubblici.

Comma 2

L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui agli articoli 1 e 2 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 7

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Comma 1

Nei progetti di rimboscamento di cui all'art. 1 debbonsi indicare i terreni già dissodati, nei quali potrà provvisoriamente essere permessa senza danno la continuazione della coltura fino a nuova contraria disposizione, e quelli nei quali si possa limitare il consolidamento all'inerbamento semplice o alla creazione di pascoli alberati, sottoposti a determinati vincoli di uso per la pastorizia disciplinata.

Comma 2

In detti progetti potranno essere pure considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino, e utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.

Comma 3

Compilato il progetto di massima a cura degli uffici indicati nello articolo precedente, questi preparano, distintamente per ciascun comune, l'elenco dei terreni compresi nel perimetro considerato dal progetto.

Comma 4

L'elenco deve indicare: la denominazione del terreno ed il nome del proprietario risultanti dal catasto, oppure dai ruoli dell'imposta fondiaria, i confini dell'allibramento, la estensione, la superfice e lo stato di coltura, i lavori da eseguirsi in ciascun fondo, ed il piano di rimboscamento e di coltura da applicarsi.

Comma 5

L'elenco è pubblicato per 20 giorni all'albo pretorio di ciascun comune interessato ed entro questo termine l'elenco è notificato gratuitamente, per mezzo dell'usciere dell'ufficio di conciliazione o del messo comunale, al domicilio degli interessati che dal giorno dell'atto di notificazione avranno 30 giorni per ricorrere o fare opposizione.

Comma 6

Trascorso il detto termine, sarà sentita la commissione centrale sulle opposizioni o sui ricorsi; quindi il ministro di agricoltura, industria e commercio approva l'elenco con decreto motivato.

Comma 7

Dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione i terreni compresi nei detti perimetri sono sottoposti, quando già non lo siano, al vincolo forestale stabilito dalla legge 20 giugno 1877, n. 3917, ed i proprietari dei medesimi non possono opporsi alle opere che vi devono essere eseguite a termini degli articoli precedenti.

Art. 8

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Comma 1

Pei lavori di cui all'art. 2 gli uffici di ispezione forestale compilano l'elenco dei terreni che debbono essere rinsaldati o rimboscati.

Comma 2

Alla compilazione, approvazione e pubblicazione di questo elenco sono applicabili le disposizioni dell'art. 7 precedente, ma, in caso di oppositione o di ricorsi, sarà soltanto sentito il parere del comitato tecnico del consiglio delle acque e foreste.

Art. 9

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Comma 1

Ove i terreni, ai quali verranno applicate le disposizioni dei precedenti articoli, siano pascolativi, cespugliati, od in qualche modo redditivi, è temporaneamente assegnata ai proprietari una indennità annua in somma fissa, tenuto conto del reddito e dei tributi alla epoca dell'inizio del lavoro di risaldamento e rimboscamento.

Comma 2

In caso di mancato accordo, l'indennità sarà liquidata in modo definitivo da una commissione arbitrale composta del pretore del mandamento che la presiede, di un delegato eletto dal consiglio comunale, e di un rappresentante unico del genio civile, del corpo forestale e dell'intendenza di finanza, sentita la parte interessata, ove lo chiegga.

Comma 3

L'indennità decorre dalla data della presa in possesso dei terreni da parte dell'amministrazione governativa per procedere ai lavori di rinsaldamento e rimboscamento, e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato e rimboscato, la quale avverrà dopo che i lavori siano collaudati ed il bosco sia diventato redditizio.

Comma 4

Il giudizio dell'amministrazione governativa è insindacabile e non soggetto a gravame, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione dell'ultimazione dei lavori, anche in caso di contestazione.

Art. 10

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Comma 1

Se, ai fini del rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi, di cui agli art. 7 e 8, si riconosce dall'ufficio forestale bastante la semplice esclusione degli animali da pascolo per un determinato tempo è assegnata al proprietario od utente, a cui si applicherà tale divieto, una proporzionata indennità da liquidarsi come al secondo comma del precedente articolo 9, tenuto conto della diminuzione di reddito che ne consegue e della esenzione dalla imposta fondiaria, di cui all'art. 14 successive.

Art. 11

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Comma 1

Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di risaldamento e rimboscamento dei terreni saranno consegnate ai proprietari che dovranno mantenerle ai sensi del seguente articolo 12.

Comma 2

Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboscati intenda rinunziare alla riconsegna di essi, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.

Comma 3

In ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli articoli 11, secondo comma, e 12 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

Comma 4

L'amministrazione forestale dello Stato provvede alla custodia ed alla manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri, coi fondi all'uopo stanziati sul bilancio del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, il quale, fatta la liquidazione delle relative spese, anno per anno, ne viene rimborsato per un terzo dalla provincia e per un sesto dal comune o dai comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi concorrere i proprietarii dei terreni in cui sono le dette opere d'arte in misura non superiore al quinto della imposta prediale erariale per i terreni occupati dalle opere d'arte.

Comma 5

Le disposizioni del presente articolo non sono applicate quando il ministero di agricoltura, industra e commercio deliberi di procedere all'acquisto dei terrreni per aggregarli al demanio forestale dello Stato.

Art. 12

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Comma 1

Nei terreni rimboscati per effetto della presente legge non sarà mai permessa la coltura agraria.

Comma 2

Ogni pascolo sarà rigorosamente vietato fino a che il giovane bosco abbia raggiunto età ed altezza tali da togliere ogni pericolo di danni.

Comma 3

Cessata la necessità, del divieto, sarà gradualmente permesso il pascolo delle pecore, dei bovini e degli equini, con esclusione delle capre.

Comma 4

Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboscati deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione approvato con decreto del ministro di agricoltura industria e commercio, sentito il consiglio superiore delle acque e foreste.

Comma 5

Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate, rilevate con regolari verbali di contravvenzione, sono punite con ammenda estendibile fino a L. 50, e in caso di recidiva, fino a L. 200; salvo le maggiori pene cui potessero andar soggette a termini della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917.

Comma 6

Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di 12 mesi, due o più contravvenzioni agli obblighi predetti il Ministero di agricoltura, industria e commercio, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, e sentito il comitato tecnico del consiglio superiore delle acque e foreste, può autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura e conservazione.

Art. 13

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Comma 1

I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la commissione centrale, nei casi previsti dell'art. 1, oppure il solo ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio superiore delle acque e foreste, nei casi previsti dall'art. 2, possono concedere che i lavori di rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi di cui agli articoli 7 e 8 siano eseguiti a cura e spese dei proprietari, soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione.

Comma 2

In tal caso i singoli proprietarii ed il consorzio hanno diritto ai seguenti premi una volta tanto:

Comma 3

a) fino a lire 150 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate ad alto fusto, con buon esito, da accertarsi mediante sopraluoghi dell'ispettore forestale competente;

Comma 4

b) fino a lire 75 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate a bosco ceduo, per modo da impedire gli smottamenti, da accertarsi come sopra.

Comma 5

I premi non si conferiranno per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura.

Comma 6

Le somme suindicate, senza pregiudizio della applicazione del successivo articolo 14, rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio, e sono prelevate sul fondo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ovvero di quello di agricoltura, industria e commercio, secondo che trattasi di lavori preveduti all'articolo 1, o pure al 2 della presente legge.

Comma 7

I semi e le piantine sono somministrati gratuitamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, senza sua responsabilità, franchi di spesa, alla prossima stazione ferroviaria o tranviaria.

Art. 14

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Comma 1

I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini di cui alla presente legge, che dai loro proprietari siano rimboscati e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al 4° comma dell'articolo 12, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovraimposta provinciale e comunale per anni 40 quando si tratti di boschi di alto fusto e per 15 quando si tratti di boschi cedui.

Comma 2

L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione nelle provincie nelle quali non è stato attivato il nuovo catasto rustico, e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; e ne sarà fatta la proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla legge del 14 luglio 1864, n. 1831.

Comma 3

L'esenzione dalla sovraimposta comunale non potrà mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovraimposta medesima nei singoli comuni.

Comma 4

Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte corredata di certificato, pure in carta libera, dell'ispettore forestale di ripartimento, conprovante l'eseguito lavoro di rimboscamento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.

Comma 5

L'ispettore forestale competente del ripartimento è tenuto a rilasciare tale certificato, previa, ove occorra, una visita sopraluogo a spese dello Stato.

Art. 15

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Comma 1

Alla provincia od alle provincie interessate, quando di accordo ne facciano domanda, i Ministeri dei lavori pubblici, di agricoltura industria e commercio e del tesoro potranno concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere si idrauliche che forestali nei bacini montani, di cui agli articoli 1 e 2, sentiti i pareri della Commissione centrale, o del Consiglio superiore delle acque e foreste, secondo i casi, e quello del Consiglio di Stato.

Comma 2

Eguale concessione potrà essere accordata al comune o ai comuni interessati, nonchè al Consorzio degli enti e dei proprietari interessati.

Comma 3

Lo Stato rimborserà le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Comma 4

Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato per la sistemazione montana, sarà aggiunto il 12 per cento, in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del concessionario.

Comma 5

Qualora l'importo delle spese, accertate e liquidate come sopra, dell'ufficio del genio civile o da quello forestale competente, secondo il caso, superi quello delle annualità convenute da parte dello Stato in ordine agli stanziamenti di bilancio, sarà corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai concessionari l'interesse del 4 per cento annuo dalla data della liquidazione fino a quella delle emissione del decreto di rimborso.

Art. 16

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Comma 1

Le disposizioni della presente legge sono estese ai lavori di sistemazione nei bacini montani di Basilicata, Calabria, Sardegna e del Sele, ferma sempre restando l'eccezione fatta dal secondo comma dell'articolo 1, e la limitazione, dei fondi di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e sono abrogate nelle rispettive leggi speciali, nei regolamenti e decreti relativi tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili.

Art. 17

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Comma 1

Per le opere di sistemazione montana in corso di esecuzione a cura dei consorzi od altri enti, a termini della legge, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523, saranno liquidati i lavori compiuti fino ai sei mesi successivi a quello in cui sarà entrata in vigore la presente legge, e ne saranno ripartite le spese secondo dispongono gli articoli 8 e 36 del detto testo unico.

Comma 2

Le opere successive saranno proseguite colle norme dell'articolo 15 della presente legge, la quale avrà applicazione completa anche agli effetti degli articoli 9, 11, e 12.

Art. 18

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Comma 1

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 6,000,000 per lavori forestali, studi, rilievi, progetti, contributi, indennità, premi ed ogni altra spesa relativa ai bacini di cui all'articolo 2 della presente legge, secondo le norme che verranno dettate nel regolamento per la esecuzione di quanto spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Tale spesa sarà inscritta nel bilancio di questo Ministero, ripartita in 15 esercizi a partire dall'esercizio 1912-13, per lire, 400,000, ciascuno.

Art. 19

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Comma 1

I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sono autorizzati ad assumere personale tecnico straordinario per la sistemazione dei bacini montani di cui nella tabella C e nell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento; e facendo riconoscere formalmente al personale prima dell'assunzione in servizio il carattere temporaneo del proprio impiego.

Comma 2

Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dagli stanziamenti di cui all'articolo 6 comma a) della legge suddetta, con obbligo di reintegrazione nel successivo bilancio.

Art. 20

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 26 GENNAIO 1919, N. 86, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473))

Art. 21

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Comma 1

La commissione centrale provvede alla raccolta ordinata e metodica delle osservazioni idrografiche in relazione alle metereologiche che riguardano i corsi di acqua e i loro bacini.

Comma 2

Essa traccia inoltre il programma completo e stabilisce i criteri per la preparazione dei progetti relativi alla sistemazione dei bacini idrografici montani, per la regolazione dei corsi d'acqua e per la bonificazione dei terreni, e propone le istruzioni necessarie per (TESTO ILLEGGILE) le rispettive competenze dei corpi Reali del genio civile e delle foreste.

Comma 3

Ad esercitare localmente le funzioni di alta sorveglianza e di coordinamento la commissione e le sue sezioni potranno delegare temporaneamente uno o più dei loro componenti, i quali potranno costituire commissioni locali secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. Qualora sia necessaria la costituzione di commissioni locali permanenti, esse saranno nominate su proposta della Commissione centrale dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio. Per la Sardegna funzionerà una commissione locale, quella istituita dall'articolo 57 del testo unico approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, ma sotto la presidenza di uno degli ispettori superiori del genio civile che fanno parte della commissione centrale, da questa all'uopo delegato.

Comma 4

La commissione centrale si occupa di tutte le opere idraulico-forestali e di bonificazione eseguite in virtù delle leggi vigenti a spese e col concorso del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 22

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Comma 1

Le disposizioni contenute negli articoli 2 a 12, 14, 15, 18, 21, 22, 30, 31, 38, 39, 41, 44, 45, 53, 54 e 96 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche delle varie categorie approvato col R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, sono modificate come appresso:

Comma 2

«Art. 2. - Dopo il 2° comma è aggiunto il seguente:»

Comma 3

«Spetta pure all'autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte.»

Comma 4

«Art. 3. - Secondo gli interessi ai quali provvedono le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani sono distinte in cinque categorie.»

Comma 5

«Art. 4. - Al primo comma sono sostituiti i seguenti:»

Comma 6

«Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.»

Comma 7

«Esse si eseguiscono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato»

Comma 8

«Art. 5. - Appartengono alla seconda categoria:»

Comma 9

«a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia.»

Comma 10

«b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.»

Comma 11

«Esse si eseguiscono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente.»

Comma 12

«Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge.»

Comma 13

«Art. 6. - Al secondo comma è sostituito il seguente:

Comma 14

«Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori, e quelle di guardia delle arginature.»

Comma 15

«Art. 7. - Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:

Comma 16

«a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonchè beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;»

Comma 17

«b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in 1ª o 2ª categoia;»

Comma 18

«c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare danno all'igiene od all'agricoltura.

Comma 19

«Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto reale, sentita la commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.»

Comma 20

«Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i consigli dei comuni e delle provincie interessate, i quali dovranno emettere il loro parere, non oltre i due mesi dalla richiesta.
Scaduti i detti due mesi si intenderà che i comuni e le provincie siano favorevoli senza riserva alla chiesta classificazione.»

Comma 21

«Art. 8. - Le opere di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge.

Comma 22

Le spese occorrenti vanno ripartite:»

Comma 23

«a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;»

Comma 24

«b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle provincie interessate;»

Comma 25

«c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati;»

Comma 26

«d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati.»

Comma 27

«Le spese di cui alle lettere b), c), e d) sono rispettivamente obbligatorie per le provincie, i comuni ed i proprietari e possessori interessati.»

Comma 28

«La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'articolo 44, secondo comma.»

Comma 29

«Art. 9. - Appartengono alla 4ª categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:»

Comma 30

«a) dei fiumi e torrenti;»

Comma 31

«b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua.»

Comma 32

«Esse si eseguiscono e si mantengono dal consorzio degli interessati;»

Comma 33

«Le spese concernenti le opere di 4ª categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati quando ad esclusivo giudizio della Amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.»

Comma 34

«Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla 5ª sezione del Consiglio di Stato a termini dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638

Comma 35

«In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro.»

Comma 36

«Le provincie nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma.»

Comma 37

«In eguale misura dovranno concorrere i comuni.»

Comma 38

«Lo Stato potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere, quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali il consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa.»
«In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva.»

Comma 39

Art. 10. - Appartengono alla 5ª categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.»
«Esse si eseguiscono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali.»

Comma 40

«Sono applicabili alle opere di 5ª categoria le disposizioni di cui all'articolo 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi e la valutazione delle spese.»

Comma 41

«Art. 11. - Lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e possessori interessati, salva la disposizione dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293

Comma 42

«Art. 12. - Al secondo e terzo comma sono sostituiti i seguenti:»
«Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concordare in ragione dell'utile che ne risentiranno.»

Comma 43

«Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possesori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti.
Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'articolo 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio.»

Comma 44

«Art. 14. - Il Ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie: per le altre è riservata alla autorità governativa la approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente legge.»

Comma 45

«Questa disposizione va applicata anche alle opere di 3ª categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle provincie, dai comuni o dai consorzi all'uopo costituitisi.»

Comma 46

«L'approvazione dei progetti per le opere di cui alla presente legge da parte della autorità competente ha, per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilità.»

Comma 47

«Art. 15. - Il Ministero dei lavori pubblici potrà consentire che gli ufficiali del genio civile siano incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie, od anche dirigerne i lavori.»

Comma 48

«Art. 18. - A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, i proprietari e possessori (siano essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto od indiretto, presente o futuro.»

Comma 49

«Lo Stato, le provincie ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati, indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale.»

Comma 50

«Le quote che le provincie ed i comuni sono chiamati a dare nell'interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superfice dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori.»

Comma 51

«La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati è fatta provvisoriamente in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati eccettuati i consorzi di cui al 3° comma dell'articolo 12.»

Comma 52

«Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in più classi a ciascuna delle quali è assegnata, secondo il rispettivo grado di interesse, una quota del contributo consorziale. Compiuta la classificazione, è fatto il ragguaglio fra tutti gli interessati, ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli inscritti nella medesima, in ragione sempre dell'imposta principale sui terreni e fabbricati.»

Comma 53

«I terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria si considereranno, per gli effetti, del riparto, come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati rispettivamente i terreni circostanti ed i fabbricati più vicini assimilabili.»

Comma 54

«Art. 21. - Vi è aggiunto il seguente comma:»

Comma 55

«Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati.»

Comma 56

«Art. 22. - È aggiunto il seguente comma:»

Comma 57

«Il termine perentorio pel ricorso è di trenta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente articolo.»

Comma 58

«Art. 30 - Il riparto dei contributi consorziali, in base alle disposizioni dell'articolo 18, sarà determinato dal consorzio, ed, in caso di contestazione, stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa.»

Comma 59

«L'esazione delle quote di contributo per i consorzi obbligatori si farà colle norme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.»

Comma 60

«Art. 31. - Al secondo comma è sostituito il seguente:»

Comma 61

«Il Governo promuoverà le istituzioni dei consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese relative alle opere della 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria.»

Comma 62

«Art. 38. - Il decreto reale di classificazione di opere nella 3ª categoria, rende obbligatoria la costituzione del consorzio degli interessati agli affetti dell'articolo 44.»

Comma 63

«Emanato il decreto reale di cui sopra, il prefetto della provincia nel territorio della quale debbono eseguirsi le opere o quello della provincia maggiormente interessata per ragione di superficie, provvede, per mezzo dell'ufficio del genio civile, alla compilazione dell'elenco generale degli interessati che debbono far parte del consorzio.»

Comma 64

«Tale elenco, insieme ad una copia del decreto reale di classificazione, sarà affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di 15 giorni, trascorsi i quali, saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente del consorzio e di una commissione amministrativa. Questa commissione compilerà lo statuto consorziale ed esaminerà i reclami presentati nel periodo suddetto.»

Comma 65

«Lo schema di statuto e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale, la cui deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto. Dalla data di tale omologazione il consorzio si intende costituito per ogni effetto di legge.»

Comma 66

«Art. 39. - Della accordata o negata omologazione sarà data notizia dal prefetto mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati ed inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia, con la dichiarazione che entro il termine di 30 giorni dalla data dell'affissione ed inserzione, qualunque interessato potrà presentare ricorso al ministro dei lavori pubblici, il quale deciderà definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.»

Comma 67

«Art. 41. - Col decreto di approvazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di 3ª categoria sarà provvisoriamente determinato l'ammontare della quota di spesa a carico delle provincie, dei comuni e del consorzio degli interessati; nel medesimo decreto sarà pure stabilito il perimetro del consorzio, l'eventuale sua suddivisione in zone o comprensori, sentito il parere della Commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.»

Comma 68

«Alle provincie ed ai comuni che ne facciano domanda il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentito il Consiglio di Stato, consentire che il loro contributo sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di 20 e ciò in relazione alle loro condizioni finanziarie.»

Comma 69

«In tal caso essi enti dovranno rilasciare tante delegazioni annuali su sovrimposte ed altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.»

Comma 70

«Art. 44. - Compiute le opere per ciascun tronco o zona, sia dallo Stato, sia dai concessionari, ne sarà fatta consegna al consorzio degli interessati, il quale funzionerà come consorzio obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell'art. 8.»

Comma 71

«Il consorzio ha pure l'obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie previa l'approvazione del progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici e salvo, per le relative spese, il contributo dello Stato, della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere.»

Comma 72

«Art. 45. - Sono applicabili alle opere idrauliche di 3ª categoria le disposizioni degli articoli 32, 33 e 35.»

Comma 73

«Art. 53. - Alla provincia ed alle provincie interessate, quando di accordo ne facciano domanda, il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro potrà, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere di 2ª e 3ª categoria, fermi restando i contributi di cui agli articoli 8 e 9.»

Comma 74

«Eguale concessione potrà essere data al comune od ai comuni interessati nonchè al consorzio degli interessati su domanda deliberata dall'assemblea.»

Comma 75

«Lo Stato pagherà la sua quota parte di spesa in relazione al progresso dei lavori ed in base a certificati di nulla osta da rilasciarsi dall'ufficio del genio civile, cui è affidata la vigilanza delle opere.»

Comma 76

«Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato, sarà aggiunto nei certificati del genio civile il 12 per cento in favore del concessionario.»

Comma 77

«Qualora i concessionari intendessero anticipare i lavori e le spese rispetto ai pagamenti dello Stato commisurati agli stanziamenti di bilancio, avranno diritto all'interesse del 4 per cento annuo dalla data del certificato di nulla osta del genio civile a quella dell'emissione del decreto di rimborso.»

Comma 78

«Art. 54. - La Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio e gli Istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario potranno concedere mutui ai consorzi, ai comuni ed alle provincie per provvedere alle spese per opere idrauliche contemplate dalla presente legge, purchè prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i consorzi di bonificazione e di irrigazione.»

Comma 79

Art. 96. - È aggiunto in fine il seguente comma:»

Comma 80

«n) lo stabilimento di molini natanti.»

Art. 23

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Comma 1

Sono soppressi l'articolo 19, l'ultimo comma dell'articolo 26, gli articoli 36, 37, 40, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 56, 75, 76 e l'ultimo comma lettera f) dell'articolo 98 del testo unico di cui all'articolo precedente.

Art. 24

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Comma 1

Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, ha facoltà di accettare da provincie, comuni e consorzi anticipazioni di fondi per l'esecuzione di lavori alle opere idrauliche di seconda categoria.

Comma 2

La restituzione sarà fatta in tante annualità quanti sono gli esercizi finanziari nei quali è ripartita la spesa di cui sia stato autorizzato lo stanziamento nel bilancio dei lavori pubblici.

Comma 3

Col decreto che approva il progetto dei lavori e la convenzione, saranno impegnate le annualità le quali potranno anche comprendere un corrispettivo a parziale compenso delle spese necessarie per la provvista e pel servizio dei capitali, non superiore in ogni caso al due per cento annuo della somma effettivamente anticipata.

Art. 25

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Comma 1

Le chiaviche attraversanti le arginature di 2ª categoria e le sommità arginali concesse ad uso strada, debbono essere mantenute da chi ne ha l'obbligo in condizioni da poter sempre funzionare regolarmente senza nocumento o pericolo per la difesa idraulica.

Comma 2

Se a tale obbligo non verrà ottemperato neppure dopo intimazione, potrà l'autorità governativa procedere a carico del contravventore all'esecuzione d'ufficio anche immediatamente e senza alcun preavviso nei casi d'urgenza.

Comma 3

Il prefetto provvederà al rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio rendendone esecutoria la nota, od il ruolo di riparto nel caso di più contravventori e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

Art. 26

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Comma 1

Le disposizioni della presente legge relative ai consorzi per quanto possano trovare applicazione, sono estese alle amministrazioni provinciali e comunali quando si sostituiscano ai consorzi nell'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.

Comma 2

Alle provincie può essere consentito di addossarsi in tutto od in parte l'onere dei contributi posti a carico dei comuni e dei proprietari e possessori interessati per la esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.

Comma 3

Uguale facoltà può concedersi ai comuni per i contributi posti a carico dei proprietari e possessori interessati.

Art. 27

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Comma 1

Per le opere idrauliche di 3ª categoria, le quali alla data della entrata in vigore della presente legge fossero già state classificate per decreto reale, secondo le norme del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, sarà in facoltà degli enti che devono intraprendere o hanno intrapresi i lavori di optare tra le disposizioni del testo unico o quelle nuove.

Comma 2

In quest'ultimo caso saranno liquidati i lavori compiuti fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, e la relativa spesa sarà ripartita a norma dell'articolo 45 del suindicato testo unico 25 luglio 1904.

Comma 3

L'esecuzione sarà poi proseguita nei modi stabiliti dalla presente legge, separatamente per quanto concerne le opere in piano e quelle dei bacini montani.

Art. 28

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Comma 1

I molini natanti, esistenti in pubblici corsi d'acqua alla data della promulgazione della presente legge, saranno gradatamente rimossi per disposizione ministeriale.

Comma 2

Ove siavi luogo a pagamento d'indennità, questa, in mancanza di bonario accordo, sarà determinata con le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 29

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Comma 1

Con decreti Reali, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni di questo titolo III, con quelle della legge anteriore relativa alle opere idrauliche (testo unico del 25 luglio 1904, n. 523) e che non sieno state abrogate, e a formare un testo a parte delle disposizioni dei titoli I e II nonchè di quelle dei titoli VI e VII.

Art. 30

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Comma 1

I progetti tecnici di cui all'articolo 7 della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (testo unico approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195) oltre quanto è prescritto in detto articolo alle lettere a, b, e c, potranno comprendere l'allacciamento delle acque alte, quando ne sia il caso, studiato in modo da permettere, con opere complementari, di utilizzare i canali superiori per la futura irrigazione dei terreni bonificati.

Art. 31

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Comma 1

Negli anzidetti progetti tecnici potrà anche essere tenuto conto delle opere necessarie per la provvista dell'acqua potabile.

Comma 2

Però la spesa necessaria per la loro esecuzione non sarà compresa nel preventivo di spesa per la esecuzione della bonifica.

Comma 3

I comuni, nei quali sia territorialmente compresa la bonifica, per provvedere d'acqua potabile il territorio bonificato, potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, con le norme stabilite dal testo unico 5 settembre 1907, n. 751, mutui all'interesse del 2 per cento.

Comma 4

Lo Stato, con stanziamenti in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, corrisponderà alla Cassa, a quote annue costanti, la differenza tra l'interesse posto a carico del comune e quello normale stabilito per i prestiti.

Comma 5

Il concorso dello Stato nel pagamento dell'interesse dei mutui verrà concesso con decreto del Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio provinciale sanitario, attestante che la provvista d'acqua potabile deve considerarsi come accessorio completamento della bonifica nel riguardo dell'igiene.

Comma 6

I comuni potranno essere facoltizzati ad imporre sopra i terreni che sono compresi nel perimetro della bonificazione, una tassa speciale per concorrere alla estinzione del mutuo e duratura per il numero di anni stabiliti nel piano di ammortamento del mutuo stesso, non superiore ad una lira per ettaro. Questa facoltà si intende estesa a qualsiasi mutuo con la Cassa depositi e prestiti oltre quello di cui al 3° comma di questo articolo che possa essere contratto dai comuni nei quali sia territorialmente compresa in tutto o in parte, la bonifica, quando il mutuo stesso sia fatto per provvedere di acqua potabile il territorio bonificato.

Comma 7

La facoltà e la misura di questo contributo speciale verranno stabilite nel decreto ministeriale di concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del mutuo. La riscossione del detto contributo, che diverrà obbligatorio dalla data di decorrenza dell'estinzione del mutuo, verrà fatta dal comune con la forma ed i privilegi dell'imposta fondiaria e figurerà in un capitolo a sè fra le entrate del comune.

Comma 8

Saranno determinate nel regolamento le norme per l'applicazione delle presenti disposizioni.

Art. 32

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Comma 1

I consorzi già costituiti o che si costituiscano per la esecuzione o per la manutenzione di opere di bonifica nel territorio di uno o più comuni potranno sostituirsi ai comuni stessi per la provvista di acqua potabile nel territorio consorziato, e saranno in questo caso applicate a loro favore le disposizioni del precedente articolo.

Art. 33

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Comma 1

Per ciascuna bonificazione da eseguirsi a cura dello Stato o col concorso di esso si dovrà, coordinatamente al progetto tecnico, compilare un progetto economico, il quale, oltre lo elenco degli interessati ed il riparto dei contributi, dovrà comprendere, per ogni proprietà interessata, la determinazione del valore iniziale e reale delle terre da bonificare nonchè la valutazione sommaria dei lavori necessari per la loro bonifica agraria.

Comma 2

Il progetto economico verrà pubblicato per quindici giorni all'albo di ogni comune del territorio interessato.

Comma 3

Sui ricorsi che verranno prodotti entro tale termine o nei successivi giorni quindici, in ordine alla predetta determinazione del valore iniziale e reale delle terre da bonificare, sarà definitivamente provveduto in base al lodo di un collegio arbitrale costituito come all'articolo 15 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195.

Art. 34

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Comma 1

L'aggiunta del 12 per cento, di cui nell'articolo 10 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, per le spese di studi e compilazione di progetti di amministrazione e di personale per direzione e sorveglianza, nonchè per gli eventuali lavori imprevisti o dipendenti da forza maggiore, può essere aumentata fino al 20 per cento.

Art. 35

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Art. 36

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Comma 1

Il terzo arbitro, di cui all'articolo 15 secondo comma, del testo unico richiamato nell'articolo 30 precedente, sarà nominato dal presidente della Corte d'appello territoriale fra i consiglieri della Corte o giudici di Tribunali compresi nella sua giurisdizione e presiederà il Collegio.

Comma 2

Il termine per la nomina dell'arbitro o degli arbitri di cui al 3° comma dell'articolo 15 suddetto, sarà fissato dallo stesso primo presidente della Corte d'appello.

Comma 3

Per la determinazione delle indennità da corrispondere per occupazione temporanea di terreni montani, ove si debbono compiere lavori di rimboscamento e rinsaldamento, anche se connessi con opere di bonifica, rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 37

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Comma 1

Le bonificazioni di seconda categoria, oltrechè dai corsorzi degli interessati volontari ed obbligatori, possono eseguirsi e mantenersi dalle provincie, dai comuni, nonchè da semplici privati.

Art. 38

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Comma 1

Il contributo dello Stato nelle spese per le bonificazioni di seconda categoria, nei casi previsti dall'articolo 25 del testo unico di cui agli articoli precedenti può essere aumentato sino a tre decimi, diminuendo proporzionalmente il contributo dei proprietari direttamente o indirettamente interessati.

Comma 2

Per l'esame e l'approvazione dei progetti di tali bonificazioni si osserveranno le disposizioni vigenti per i lavori che esegue direttamente lo Stato.

Art. 39

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 8 AGOSTO 1918, N. 1255, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473))

Art. 40

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Comma 1

Qualora non possa venirsi ad un accordo nella misura delle indennità per occupazioni temporanee, anche per colmate, o pel prezzo di espropriazione, si procederà a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge e del testo unico approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195.

Comma 2

L'esecutore potrà, in seguito a decreto prefettizio, prendere possesso temporaneo delle terre da bonificare per colmata, dopo depositato il prezzo da esso offerto per il primo anno di occupazione.

Comma 3

È abrogato l'articolo 35 del testo unico di cui nel primo comma del presente articolo.

Art. 41

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Comma 1

La indennità di espropriazione per fondi redditizi è valutata in base alla media del reddito netto effettivo del quinquennio antecedente alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione capitalizzato al cento per cinque.

Comma 2

Qualora, per le eccezionali condizioni del fondo, tale capitalizzazione apparisse eccessiva o insufficiente, potrà essere fatta ad un tasso più elevato mai superiore al cento per sei o ad un tasso meno elevato, mai inferiore al cento per quattro.

Comma 3

Quando per la natura o per speciali condizioni dei fondi il loro valore venale nel comune commercio non si desume o non possa desumersi dal reddito, la indennità è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Comma 4

Comunque sia valutata la indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali la esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura o di destinazione dell'intero fondo, o di parte di esso e simili, nè si computa alcun compenso per i valori predetti che siano stati posti in atto o riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione, salva sempre l'applicazione dell'articolo 42 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 42

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Comma 1

Quando le opere sono eseguite direttamente dallo Stato, o da provincie o da comuni, spettano ad essi i diritti e le facoltà che il testo unico 22 marzo 1900, n. 195 attribuisce ai consorzi speciali.

Comma 2

L'articolo 28 del citato testo unico è applicabile anche ai consorzi speciali di esecuzione delle opere di bonifica di prima categoria.

Art. 43

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Comma 1

Alla bonificazione idraulica di un dato territorio deve sempre susseguire quella agricola a carico dei proprietari dei terreni bonificati da iniziarsi e compiersi nei termini che saranno stabiliti dopo il collaudo delle opere, con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

Art. 44

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Comma 1

Il Governo potrà con decreto Reale, sentita la commissione centrale, nonchè il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, determinare quali disposizioni del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi pel bonificamento dell'Agro Romano e della legge 17 luglio 1910, n. 491 debbano, coi necessari coordinamenti, applicarsi ai terreni bonificati con opere di prima categoria o con opere della seconda che abbiano goduto del concorso governativo, sempre quando non venga ottemperato dai proprietari all'obbligo di cui al precedente articolo.

Comma 2

È pure autorizzato il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare con decreto Reale, in testo unico, le disposizioni del presente titolo IV, con quelle non abrogate della legge testo unico del 22 marzo 1900, n. 195.

Art. 45

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Comma 1

Al comma secondo dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile, approvato con Regio decreto 3 settembre 1906 n. 522, è sostituito il seguente:

Comma 2

«Sono aggregati al Consiglio superiore due ispettori superiori del Regio corpo delle miniere e tre ispettori superiori forestali, tra i quali quello addetto al Magistrato alle acque».

Comma 4

Al primo comma dell'articolo 34 dello stesso testo unico è sostituito il seguente:

Comma 5

«I posti d'ingegnere allievo sono conferiti in seguito a regolare concorso ai giovani che hanno ottenuto il diploma d'ingegnere nelle scuole di applicazione e negli Istituti tecnici superiori o politecnici o scuole superiori politecniche e che non hanno superato il 30° anno di età».

Comma 6

All'articolo 42 dello stesso testo unico è sostituito il seguente:

Comma 7

«Per i provvedimenti relativi al personale del genio civile, secondo le disposizioni dei regolamenti, è chiesto il voto consultivo di un comitato presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato e composto del presidente e dei presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del presidente, del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova, dei direttori generali al Ministero dei lavori pubblici, del funzionario incaricato della direzione dei servizi del segretariato generale del detto Ministero, di quattro ispettori superiori del genio civile preposti a compartimenti».

Comma 8

«Questi ultimi rimangono in carica due anni, e sono sostituiti due per ogni anno».

Comma 9

«Il presidente del Magistrato alle acque è, in caso di assenza o di impedimento, sostituito da uno degli ispettori superiori del genio civile addetti al Magistrato, all'uopo designato, su proposta del presidente e per un biennio dal ministro dei lavori pubblici».

Comma 10

«Un impiegato designato dal ministro, esercita le funzioni di segretario».

Art. 46

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Comma 1

Le disposizioni contenute negli articoli 2 a 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, a 19 della legge 5 maggio 1907, n. 257 che istituisce il Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova sono modificate come segue:

Comma 2

Art. 2. - Al comma 3° è sostituito il seguente:

Comma 3

«In casi di urgenza spetterà al Magistrato d'accordo col capo dell'ufficio, per le opere idrauliche del Po, il servizio di difesa degli argini del Po compresi nel compartimento».

Comma 4

Art. 3. - Il comma primo è sostituito dal seguente:

Comma 5

«Il capo del compartimento presidente del Magistrato alle acque è nominato tra i funzionari dello Stato con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, ha lo stipendio, le competenze e le indennità di presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici».

Comma 6

«Durante tale incarico egli cessa temporaneamente dal servizio nella Amministrazione cui appartiene, e può essere surrogato nel ruolo, ma conserva il proprio grado e titolo per ogni effetto, salvo per quanto riguarda lo stipendio. Cessando l'incarico riprende senz'altro servizio nell'Amministrazione cui appartiene, occupando nel ruolo di questa il posto che gli spetta per la conservata anzianità. L'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero».

Comma 7

Al comma secondo è sostituito il seguente:

Comma 8

«Il presidente della Magistratura alle acque rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dal quale dipende direttamente, ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli dalla legge. Nei riguardi del regime forestale il presidente stesso rappresenta il ministro di agricoltura, industria e commercio e da lui dipende direttamente».

Comma 9

Art. 4. - Al 2° comma è aggiunto quanto segue:

Comma 10

«In caso di necessità, uno dei posti di ispettore superiore del genio civile, membri del Comitato tecnico, può essere coperto da un ingegnere capo di prima classe del genio civile, sentito il parere del Comitato del personale del genio civile».

Comma 11

«A questo ingegnere capo spettano le competenze e le indennità concesse agli aggregati alle sezioni del Consiglio superiore dall'articolo 22 della legge sul genio civile (testo unico 3 settembre 1906, n. 522)».

Comma 12

«È pure concessa l'indennità di cui all'articolo 24 del testo unico sovracitato agli ufficiali del genio civile addetti alla sezione dell'ufficio tecnico di revisione con sede in Venezia».

Comma 13

Al terzo comma è sostituito il seguente:

Comma 14

«In assenza del presidente, il Comitato tecnico del Magistrato è presieduto dall'ispettore superiore del genio civile che annualmente viene designato dal ministro su proposta del presidente della Magistratura».

Comma 15

Art. 5. - Il Comitato tecnico del Magistrato ha, nei limiti del proprio compartimento, le funzioni della sezione seconda (idraulica) del Consiglio superiore dei lavori pubblici secondo le leggi ed i regolamenti vigenti per questo».

Comma 16

«Le funzioni ed attribuzioni, che per legge e regolamento spettano agli ispettori superiori di compartimento del genio civile sono conferite, per quanto concerne la giurisdizione del Magistrato ad uno o più fra gli ispettori superiori addetti al Comitato tecnico di cui sopra, all'uopo delegati, di biennio in biennio, dal presidente della Magistratura».

Comma 17

«È in facoltà del presidente del Magistrato di sentire il Comizio anche sugli affari sui quali abbiano dato parere gli ispettor come sopra delegati».

Comma 18

Art. 6. - Una commissione costituita da tanti delegati quante sono le provincie, in tutto o in parte comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, eletti per un quinquennio ciascheduna nel rispettivo Consiglio provinciale e nel seno di questo, sarà sentito dal presidente del Magistrato quando si tratti dell'esecuzione di importanti opere nuove o d'importanti conflitti fra provincie, comuni e consorzi».

Comma 19

«Essa sarà presieduta dal presidente del Magistrato che potrà chiederne il parere ogni qualvolta lo creda utile anche all'infuori dei casi previsti nel precedente comma».

Comma 20

Art. 7. - Al secondo comma è sostituito il seguente:

Comma 21

«In apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici è stanziata annualmente la somma necessaria per lo stipendio del presidente della Magistratura alle acque come al precedente articolo 3».

Comma 22

Art. 8 -. È soppresso il penultimo comma, ed all'ultimo comma è sostituito il seguente:

Comma 23

«Gli ispettori superiori del genio civile e l'ispettore forestale risiedono di regola presso il Magistrato alle acque in Venezia e intervengono alle adunanze del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando vi siano espressamente invitati dal presidente del Consiglio stesso d'accordo col presidente della Magistratura.

Comma 24

Art. 9. - «Il personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche è nominato dal ministro dei lavori pubblici secondo le disposizioni vigenti, ma in base a concorsi speciali banditi per coprire i posti vacanti nel compartimento del Magistrato».

Comma 25

«I guardiani e custodi sono destinati e trasferiti nell'ambito del compartimento dal presidente del Magistrato».

Comma 26

Art. 13. - Al primo comma è sostituito quanto segue:

Comma 27

«Il Magistrato alle acque, a mezzo di uno speciale ufficio idrografico al cui ordinamento e personale stabile sarà provveduto con le norme stabilite dal regolamento, provvede alla raccolta ed al coordinamento delle osservazioni idrografiche e metereologiche concernenti i fiumi e loro bacini montani del compartimento, e l'estuario veneto».

Comma 28

«Secondo le norme da stabilirsi nel regolamento sarà nominata una Commissione scientifico-tecnica per dar parere sulle questioni di massima relative a tale servizio che le saranno sottoposte dal presidente del Magistrato».

Comma 29

Art. 13-bis. - Nel compartimento del Magistrato alle acque, le attribuzioni delle sezioni della Commissione centrale di cui all'articolo 20, titolo II, della presente legge sono deferite ad una apposita sezione o Commissione speciale per le sistemazioni idrauliche forestali e per le bonifiche del compartimento, presieduta da un ispettore superiore del genio civile addetto al Magistrato, e da nominarsi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento della legge 5 maggio 1907, n. 122, ferma restando la disposizione del comma 1° articolo 13 della legge sul Magistrato alle acque.

Comma 30

La detta sezione del Magistrato interverrà alle adunanze della Commissione centrale pel coordinamento dei lavori di massima delle varie sezioni quando vi sia espressamente invitata dal presidente della Commissione centrale d'accordo col presidente della Magistratura.

Comma 31

Art. 14. - Nella lettera a) sono soppresse le attribuzioni riferite agli articoli 14 comma 5° e 40 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e sono mantenute le attribuzioni assegnate al Magistrato dall'articolo 7 del nuovo testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, per quanto concerne la classificazione delle opere di 3ª categoria, sentita la Commissione di cui all'articolo 13-bis precedente, ferma restando la classificazione per decreto reale e l'attribuzione di cui alla successiva lettera c) per i progetti di opere idrauliche di 3ª categoria.

Comma 32

Spetta inoltre al Magistrato l'attribuzione assegnata al ministro dei lavori pubblici dell'articolo 41 comma 1° del nuovo testo unico suddetto per la determinazione del consorzio e per l'eventuale sua suddivisione in zone e comprensori sentito, il parere della commissione di cui all'articolo 13-bis, precedente, fermo restando il decreto ministeriale di approvazione.

Comma 33

L'attribuzione per la dichiarazione di obbligatorietà delle spese per opere di 4ª categoria, s'intende riferita all'articolo 9, comma terzo, di detto testo unico modificato dalla presente legge ed è estesa alla dichiarazione di obbligatorietà delle spese per opere idrauliche di 5ª categoria, come all'articolo 10, ultimo comma, dello stesso testo unico parimente modificato.

Comma 34

Alla lettera c) è sostituito quanto segue;

Comma 35

c) «l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto voto favorevole dell'ispettore superiore delegato o del Comitato tecnico a senso dell'articolo 5».

Comma 36

Al la lettera d) è sostituito quanto segue:

Comma 37

d) «Le attribuzioni assegnate ai prefetti dalla legge sulle opere idrauliche testo unico 25 luglio 1904, n. 523, negli articoli 2, 57 a 59, 77, 79 a 97, 99 a 101, che riguardano il regime delle acque, la polizia delle acque pubbliche, le darsene, gli approdi, la fluitazione, ferme per tutte la cura della esecuzione e la vigilanza nelle autorità provinciali e locali e dall'articolo 25 della legge sui porti, spiaggie e fari, testo unico 2 aprile 1885, n. 3095».

Comma 38

Alla lettera i) è sostituito quanto segue:

Comma 39

i) «La facoltà di disporre in base ad un piano di riparto dei fondi proposto dal Magistrato ed approvato preventivamente dal ministro dei lavori pubblici per ogni servizio, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi concernenti opere idrauliche di 1ª, 2ª e 3ª categoria, opere marittime di 1ª e 2ª categoria, opere di bonificazione di prima categoria fino a lire 100,000 per mezzo di asta pubblica e fino a lire 50,000 a partiti privati e ad economia nei casi nei quali il ministro dei lavori pubblici vi è autorizzato dalla legge, nonchè la gestione tecnica, economica ed amministrativa di tutti i lavori».

Comma 40

È aggiunta la lettera o) seguente:

Comma 41

o) «Il Governo farà le concessioni per la navigazione con piroscafi nei corsi d'acqua del compartimento delle quali all'articolo 79 del testo unico delle leggi per le opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523 sentito il Magistrato alle acque».

Comma 42

Ai due ultimi comma sono sostituiti i seguenti:

Comma 43

«Nulla è innovato alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche e per occupazioni di spiaggie marittime».

Comma 44

«Il magistrato alle acque dovrà però essere inteso nell'un caso e nell'altro prima che le domande relative sieno ammesse all'istruttoria, nonchè sui risultati delle istruttorie medesime».
«La polizia idraulica nei riguardi delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche già esistenti o che verranno fatte, spetterà al Magistrato».

Comma 45

Art. 16. - «Contro i provvedimenti definitivi attribuiti dalle vigenti leggi ad altre autorità e per la presente legge deferite invece al presidente della Magistratura alle acque, è ammesso il ricorso alla IV e V sezione del Consiglio di Stato, secondo le rispettive competenze, ed in via straordinaria al Re».

Comma 46

Art. 17. - «È riservata al presidente della Magistratura alle acque udito il Comitato tecnico di Magistratura, la facoltà di disporre, in caso di urgenza, l'esecuzione di opere relative al compartimento da esso amministrato quando il loro importo non ecceda la somma di lire 200,000 e i fondi necessari siano stanziati in bilancio, informandone immediatamente il ministro».

Comma 47

Art. 18. - «Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15, e 16 ( e 3° comma) del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016 sull'amministrazione e sulla contabilità dello Stato e quello degli articoli 43, 44, 45 e 46 (primo comma) 47 e 71 (comma secondo) del relativo regolamento, non si applicano, allorchè si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Comitato tecnico del Magistrato e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da rescindere o quelli per la cui esecuzione non si applicherebbero le penali, non siano di importo superiore a lire 200,000 o quando le variazioni od aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l'importo oltre detta somma».

Comma 48

Art. 19. - Al primo comma è sostituito il seguente:

Comma 49

«Nella parte ordinaria e straordinaria del bilancio dei lavori pubblici sono istituiti appositi titoli e capitoli di spesa per le opere e per i servizi contemplati dalla presente legge di competenza del Ministero dei lavori pubblici».

Comma 50

Al terzo comma è sostituito il seguente:

Comma 51

«Alle spese occorrenti per i servizi del Magistrato alle acque, sarà provveduto con mandati a disposizione e di anticipazione emessi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, a favore del presidente o di chi ne fa le veci».

Art. 47

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Comma 2

Tabella A.

Comma 3

Personale del Regio Magistrato alle acque.

Comma 4

I. Il presidente del Magistrato alle acque.

Comma 5

II. Personale del genio civile:

Comma 6

4 ispettori superiori;

Comma 7

12 ingegneri capi;

Comma 8

45 ingegneri di classi;

Comma 9

10 ingegneri allievi;

Comma 10

70 aiutanti principali ed aiutanti;

Comma 11

30 archivisti ed ufficiali d'ordine;

Comma 12

24 inservienti.

Comma 13

III. Personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici:

Comma 14

7 funzionari del personale d'Amministrazione;

Comma 15

4 funzionari del personale di ragioneria;

Comma 16

2 funzionari del personale d'ordine

Comma 17

IV. Personale dell'Ufficio idrografico:

Comma 18

1 direttore;

Comma 19

2 aiutanti specialisti;

Comma 20

2 aiutanti specialisti e due disegnatori calcolatori.

Art. 48

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Comma 2

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Data a Roma, addì 13 luglio 1911.

Comma 4

VITTORIO EMANUELE

Comma 5

Giolitti - Sacchi - Tedesco - Nitti - Facta.

Comma 6

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.