DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonche' alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese.

Numero 333 Anno 2003 GU 27.11.2003 Codice 003G0362

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-11;333

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Testo vigente

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Art. 4

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Comma 1

Assegnazione di risorse

Comma 2

Le assegnazioni di risorse debbono risultare con le modalita' previste all'articolo 5.


Art. 5

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Comma 1

Documentazione delle assegnazioni di risorse

Comma 2

I poteri pubblici registrano le assegnazioni di risorse a favore di imprese pubbliche, univocamente individuate per mezzo del codice fiscale, in apposita sezione degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, entro trenta giorni dalla assegnazione. L'accesso alle informazioni contenute nella predetta sezione e nei registri di cui ai commi 2 e 3 e' consentito solo alle amministrazioni con competenza specifica nel settore.


Le imprese pubbliche destinatarie iscrivono le assegnazioni di risorse in apposito registro obbligatorio riferito al presente decreto, entro trenta giorni dalla messa a disposizione.


Le assegnazioni di risorse pubbliche erogate tramite imprese pubbliche ovvero tramite enti finanziatori sono registrate sia dai poteri pubblici, sia dal soggetto intermediario, sia dal soggetto ultimo beneficiario, nello stesso termine di cui ai commi 1 e 2.


Art. 6

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Comma 1

Contabilita' separata

Comma 2

Le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilita' separata predispongono una relazione sui sistemi di contabilita' dei costi applicati, da tenere a disposizione della Commissione europea.


Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attivita' non disciplinate da norme comunitarie specifiche e fanno salvi gli obblighi imposti dal trattato o da tali norme specifiche.


Art. 7

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Comma 1

Conservazione dei dati e relativa messa a disposizione

Comma 2

I dati relativi alle assegnazioni di risorse restano a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale le risorse pubbliche sono state assegnate alle imprese pubbliche interessate. Se le risorse pubbliche sono utilizzate nel corso di un esercizio ulteriore, il termine di cinque anni decorre dalla fine di questo stesso esercizio.


I dati relativi alla struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilita' separata restano a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui tali informazioni si riferiscono.


I dati di cui ai commi 1 e 2, nonche' i relativi elementi di valutazione eventualmente necessari con particolare riguardo agli obiettivi perseguiti sono comunicati alla Commissione europea, su richiesta della stessa, a cura dell'amministrazione con competenza specifica nel settore. E' fatto obbligo alle imprese pubbliche di collaborare per gli occorrenti adempimenti mettendo a disposizione tutti i dati necessari e, in particolare, i dati dei registri obbligatori di cui all'articolo 5, comma 2.


Art. 8

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Comma 1

Imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero

Comma 2

Per le imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero le informazioni di carattere finanziario di cui al comma 2 sono fornite alla Commissione su base annua e nei termini di cui al comma 4.


Le informazioni richieste al comma 2 sono fornite per tutte le imprese, il cui fatturato per l'anno finanziario piu' recente e' risultato superiore a 250 milioni di euro. Le informazioni sopra richieste vengono fornite separatamente per le singole imprese, comprese quelle situate in altri Stati membri, e comprendono all'occorrenza i particolari relativi a tutte le operazioni intra ed intergruppo tra diverse imprese pubbliche, nonche' quelle svoltesi direttamente tra le imprese e i poteri pubblici. Il capitale azionario di cui al comma 2, lettera b), comprende il capitale azionario proveniente direttamente dai poteri pubblici e quello eventualmente fornito da una holding o altre imprese pubbliche, compresi gli istituti finanziari, esterne o interne allo stesso gruppo ad una determinata impresa pubblica. Va sempre specificato il rapporto tra la fonte dei finanziamenti e il beneficiario.
Analogamente le informazioni di cui al comma 2 sono fornite separatamente per le singole imprese, nonche' per la societa' holding, o sub-holding, che raggruppa varie imprese, se le vendite consolidate di tale societa' inducono a classificarla nella categoria delle imprese manifatturiere sopra definita. Per le imprese che dividono le proprie attivita' tra varie societa' giuridicamente distinte e' ammessa un'unica relazione consolidata. Il consolidamento dovra' riflettere la realta' economica di un gruppo di imprese che svolgono la propria attivita' nello stesso settore o in settori strettamente collegati. Non sono sufficienti le relazioni consolidate provenienti da diverse societa' holding aventi natura puramente finanziaria.


Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite alla Commissione con periodicita' annua. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della relazione sulla gestione dell'impresa interessata. Per le imprese che non pubblicano la relazione sulla gestione, le informazioni richieste sono presentate entro nove mesi dalla fine dell'anno d'esercizio dell'impresa. Per la determinazione del numero di societa' cui si riferisce il sistema di notifica qui specificato, va fornito alla Commissione a cura dell'amministrazione con competenza specifica nel settore l'elenco delle societa' interessate dal presente articolo, con il relativo fatturato. Tale elenco e' aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno.


Sono fornite alla Commissione le eventuali altre informazioni che essa ritenga necessarie per effettuare una valutazione esauriente dei dati trasmessi.


Per gli adempimenti previsti dal presente articolo continuano ad applicarsi le modalita' vigenti.