Ai sensi del presente decreto si intende per benzina qualsiasi carburante destinato al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, destinati alla propulsione dei veicoli.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il tenore massimo consentito di composti di piombo, calcolato in piombo, della benzina immessa sul mercato e' fissato in 0,40 g/l.
Il tenore di piombo della benzina verra' determinato secondo i metodi di riferimento indicati in allegato.
Art. 3
#Comma 1
La riduzione del tenore di piombo non deve comportare un aumento significativo delle quantita' di altri inquinanti o un deterioramento della qualita' della benzina.
Art. 4
#Comma 1
Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti potra' essere diminuito il tenore massimo di piombo di cui all'art. 2 fino al limite dello 0,15 g/l.
Art. 5
#Comma 1
Qualora, a causa di un mutamento improvviso dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi, sopravvengano difficolta' per l'applicazione del limite relativo alla concentrazione di piombo nella benzina di cui all'art. 2, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti, puo' essere autorizzato un limite superiore per un periodo di quattro mesi e per l'ulteriore periodo consentito con deliberazione del Consiglio dei Ministri della Comunita', ai sensi dell'art. 8 della direttiva n. 78/611 del 29 giugno 1978.
Art. 6
#Comma 1
Chiunque immette sul mercato benzina con tenore di piombo superiore al limite massimo consentito dalle norme del presente decreto e' punito con l'ammenda da lire 1 milione a 5 milioni e con l'arresto fino ad un anno.
Art. 7
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.