DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 485/1982 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/611 relativa al contenuto di piombo nella benzina per i motori ad accensione comandata destinati alla propulsione degli autoveicoli.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/611 relativa al contenuto di piombo nella benzina per i motori ad accensione comandata destinati alla propulsione degli autoveicoli.

Numero 485 Anno 1982 GU 30.07.1982 Codice 082U0485

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;485

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ai sensi del presente decreto si intende per benzina qualsiasi carburante destinato al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, destinati alla propulsione dei veicoli.


Art. 2

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Comma 1

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il tenore massimo consentito di composti di piombo, calcolato in piombo, della benzina immessa sul mercato e' fissato in 0,40 g/l.
Il tenore di piombo della benzina verra' determinato secondo i metodi di riferimento indicati in allegato.


Art. 3

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Comma 1

La riduzione del tenore di piombo non deve comportare un aumento significativo delle quantita' di altri inquinanti o un deterioramento della qualita' della benzina.


Art. 4

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Comma 1

Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti potra' essere diminuito il tenore massimo di piombo di cui all'art. 2 fino al limite dello 0,15 g/l.


Art. 5

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Comma 1

Qualora, a causa di un mutamento improvviso dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi, sopravvengano difficolta' per l'applicazione del limite relativo alla concentrazione di piombo nella benzina di cui all'art. 2, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti, puo' essere autorizzato un limite superiore per un periodo di quattro mesi e per l'ulteriore periodo consentito con deliberazione del Consiglio dei Ministri della Comunita', ai sensi dell'art. 8 della direttiva n. 78/611 del 29 giugno 1978.


Art. 6

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Comma 1

Chiunque immette sul mercato benzina con tenore di piombo superiore al limite massimo consentito dalle norme del presente decreto e' punito con l'ammenda da lire 1 milione a 5 milioni e con l'arresto fino ad un anno.


Art. 7

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.