Il 2° comma dell'art. 17 del regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto del la Regia accademia navale, approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, numero 2135, e' cosi' modificato:
"Detti incarichi sono retribuiti con L. 6.000 annue se il corso e' quadrimestrale; con L. 12.000 annue se il corso e' annuale".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il 2° comma dell'art. 21 del citato regolamento approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, e' modificato come segue:
"Le ore eccedenti quelle d'obbligo, di cui al precedente art. 14, sono retribuite con L. 1500 annue per ogni ora settimanale".
Art. 3
#Comma 1
Il testo dell'art. 31 del regolamento approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, e' cosi' modificato:
"Art. 31 - Ripetizioni camerali. - I professori civili di ruolo, incaricati e comandati, universitari o no, chiamati, a norma del regolamento interno, a prestare servizio quali ripetitori, hanno diritto ad un compenso di L. 60 per ogni assistenza allo studio camerale degli allievi".
Ordiniamo che il presente decreto; munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - DE COURTEN -
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 328. - FRASCA