((IL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1.((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
2.((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
3.((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
4.((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
5. Agli interessi e agli altri proventi dei titoli di cui al comma 4 si applica il trattamento fiscale previsto per le obbligazioni e gli altri titoli similari. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo, fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5, e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 3
#Comma 1
((IL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 4
#Comma 1
((IL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 5
#Comma 1
((IL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 6
#Comma 1
((IL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 7
#Comma 1
((IL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 8
#Comma 1
((IL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.