DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 302/1991 - Attuazione della direttiva n. 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi, a norma dell'art. 23 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).

Attuazione della direttiva n. 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi, a norma dell'art. 23 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).

Numero 302 Anno 1991 GU 20.09.1991 Codice 091G0345

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;302

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

((IL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.


Art. 2

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Comma 1

1.((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
2.((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
3.((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
4.((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
5. Agli interessi e agli altri proventi dei titoli di cui al comma 4 si applica il trattamento fiscale previsto per le obbligazioni e gli altri titoli similari. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo, fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5, e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.


Art. 3

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Comma 1

((IL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.


Art. 4

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Comma 1

((IL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.


Art. 5

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Comma 1

((IL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.


Art. 6

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Comma 1

((IL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.


Art. 7

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Comma 1

((IL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.


Art. 8

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Comma 1

((IL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.