Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e la Tunisia relativo all'esercizio della pesca da parte di italiani nelle acque tunisine, concluso a Tunisi il 20 agosto 1971.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'art. 20 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1971 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, per quello di lire un miliardo relativo al 1972 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.