DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

Numero 204 Anno 2007 GU 09.11.2007 Codice 007G0222

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;204

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Autorita' di assistenza

Comma 2

Qualora l'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, ((la procura della Repubblica presso il tribunale)), quale autorita' di assistenza, predispone quanto necessario affinche' l'autorita' di decisione proceda direttamente all'audizione secondo le leggi di quello Stato membro.
Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1998, n. 11.


A richiesta dell'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea, ((la procura della Repubblica presso il tribunale)), quale autorita' di assistenza, provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale all'autorita' medesima.


Art. 2

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Comma 1

Autorita' di decisione

Comma 2

Nei procedimenti per l'erogazione delle elargizioni a carico dello Stato previste dalle leggi speciali a favore della vittima di reato commesso nel territorio dello Stato, o a favore dei suoi superstiti, quando il richiedente e' stabilmente residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, la domanda dell'elargizione puo' essere presentata tramite l'autorita' di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente e' stabilmente residente.


In tale caso, l'autorita' specificamente indicata dalla legge speciale, cui compete la decisione sull'elargizione, comunica senza ritardo all'autorita' di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente e' stabilmente residente e al richiedente stesso l'avvenuta ricezione della domanda, il nome del funzionario o l'indicazione dell'organo che procede all'istruzione della pratica e, se possibile, il tempo previsto per la decisione sulla domanda.


Qualora l'autorita' di decisione deliberi di procedere all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, essa puo' richiedere la collaborazione dell'autorita' di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente e' stabilmente residente. A tale fine, l'autorita' di decisione puo' chiedere all'autorita' di assistenza di predisporre quanto necessario per procedere direttamente all'audizione, anche attraverso il sistema della videoconferenza. L'autorita' di decisione puo' chiedere all'autorita' di assistenza di procedere essa stessa all'audizione e di trasmettere il relativo verbale.


L'autorita' di decisione comunica senza ritardo al richiedente e all'autorita' di assistenza la decisione sulla domanda di indennizzo.


Art. 3

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Comma 1

Regime linguistico

Comma 2

Le informazioni di cui all'art. 1, comma 1, trasmesse dalla ((procura della Repubblica presso il tribunale)), quale autorita' di assistenza, all'autorita' di decisione di altro Stato membro dell'Unione europea sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro alla cui autorita' di decisione l'informazione e' diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in un'altra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare.


Le informazioni di cui all'art. 2, comma 2, trasmesse dall'autorita' di decisione all'autorita' di assistenza di altro Stato membro dell'Unione europea sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorita' cui l'informazione e' diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in un'altra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare.


I verbali delle audizioni di cui all'art. 1, comma 3, e il testo integrale della decisione sulla domanda di indennizzo sono trasmessi in lingua italiana.


Art. 4

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Comma 1

Esenzione da spese e da formalita' di autenticazione

Comma 2

Le attivita' svolte dalla ((procura della Repubblica presso il tribunale)), quale autorita' di assistenza, non comportano alcuna spesa a carico del richiedente o dell'autorita' di decisione di altro Stato membro dell'Unione europea.


Gli atti e i documenti trasmessi ad altro Stato membro dell'Unione europea dalla ((procura della Repubblica presso il tribunale)), quale autorita' di assistenza, o dall'autorita' di decisione sono esenti da autenticazione o formalita' equivalenti.


Art. 5

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Comma 1

Punto centrale di contatto)

Comma 2

Il Ministero della giustizia e' il punto di contatto centrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della direttiva 2004/80/CE e la relativa attivita' e' svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 6

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Comma 1

Decorrenza

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure per l'erogazione dei benefici economici conseguenti ai reati commessi dopo il 30 giugno 2005.


Art. 7

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Comma 1

Regolamento di attuazione

Comma 2

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti gli aspetti organizzativi relativi allo svolgimento delle attivita' di competenza ((delle procure della Repubblica presso i tribunali)), del punto centrale di contatto di cui all'art. 5, nonche' le modalita' di raccordo con le attivita' di competenza delle autorita' di decisione.


Con lo stesso decreto sono approvati i modelli per la trasmissione delle domande e delle decisioni in conformita' alla decisione 2006/337/CE della Commissione, del 19 aprile 2006.


Art. 8

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.