Nei procedimenti per l'erogazione delle elargizioni a carico dello Stato previste dalle leggi speciali a favore della vittima di reato commesso nel territorio dello Stato, o a favore dei suoi superstiti, quando il richiedente e' stabilmente residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, la domanda dell'elargizione puo' essere presentata tramite l'autorita' di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente e' stabilmente residente.
In tale caso, l'autorita' specificamente indicata dalla legge speciale, cui compete la decisione sull'elargizione, comunica senza ritardo all'autorita' di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente e' stabilmente residente e al richiedente stesso l'avvenuta ricezione della domanda, il nome del funzionario o l'indicazione dell'organo che procede all'istruzione della pratica e, se possibile, il tempo previsto per la decisione sulla domanda.
Qualora l'autorita' di decisione deliberi di procedere all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, essa puo' richiedere la collaborazione dell'autorita' di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente e' stabilmente residente. A tale fine, l'autorita' di decisione puo' chiedere all'autorita' di assistenza di predisporre quanto necessario per procedere direttamente all'audizione, anche attraverso il sistema della videoconferenza. L'autorita' di decisione puo' chiedere all'autorita' di assistenza di procedere essa stessa all'audizione e di trasmettere il relativo verbale.
L'autorita' di decisione comunica senza ritardo al richiedente e all'autorita' di assistenza la decisione sulla domanda di indennizzo.