Testo vigente
Preambolo
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) anticipazioni per la regolazione dei rapporti creditizi tra lo Stato e l'Ente predetto, entro il limite, massimo di lire 600 milioni.
I limiti, le condizioni e le modalità della concessione e del rimborso relativo saranno stabiliti mediante apposita convenzione da stipularsi d'intesa con il Ministero dell'industria e commercio.
Art. 2
#Comma 1
Le somme autorizzate, per il complessivo ammontare di lire cinque miliardi, con i decreti legislativi Luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365 e 13 agosto 1945, n. 526, sono diminuite della somma di lire 600 milioni, destinata agli scopi di cui al precedente art. 1.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Comma 2
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Comma 3
Dato a Roma, addì 17 maggio 1946
Comma 4
UMBERTO
Comma 5
DE GASPERI - CORBINO -
GRONCHI
GRONCHI
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 218. - FRASCA
Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 218. - FRASCA