Il presente decreto istituisce un sistema armonizzato di tracciabilita' degli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, che garantisce la loro identificazione e quella dei fabbricanti in tutte le fasi della catena di fornitura.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto e campo di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Numero di registrazione
Comma 2
Il numero di registrazione e' costruito come segue: «XXXX - YY - ZZZZ...», dove XXXX identifica l'elemento di cui comma 1, lettera a), YY identifica l'elemento di cui al comma 1, lettera b), e ZZZZ... identifica l'elemento di cui al comma 1, lettera c).
Art. 3
#Comma 1
Obblighi degli organismi notificati
Comma 2
Gli organismi notificati, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, che eseguono le procedure di verifica della conformita' a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, tengono un registro degli articoli pirotecnici per i quali hanno rilasciato attestati di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo B), o il certificato di conformita' a seguito della procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo G) o l'approvazione del sistema qualita' conformemente alla procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 2), decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo H).
Il registro degli articoli pirotecnici contiene almeno le informazioni relative alle voci di cui all'Allegato 1. Tali informazioni sono conservate per almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui gli organismi notificati hanno rilasciato i certificati o le approvazioni di cui al comma 1.
Gli organismi notificati aggiornano regolarmente il registro e lo mettono a disposizione del pubblico su Internet.
Se la notifica di un organismo di verifica della conformita' e' revocata, tale organismo trasferisce il registro a un altro organismo notificato o al Prefetto competente per territorio.
Art. 5
#Comma 1
Disciplina sanzionatoria
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende o comunque detiene per la sua immissione sul mercato prodotti pirotecnici privi del numero di registrazione che ne garantisce la tracciabilita' e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200 a euro 700 per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi in essa contenuti non siano etichettati.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque non adempie agli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4 e' punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 129.
Art. 6
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 17 ottobre 2016.