E' approvata e resa, esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 3 agosto 1964 tra l'Universita' degli studi di Bologna ed il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna intesa al finanziamento della Facolta' di scienze politiche che viene istituita a norma del seguente art. 2 presso l'Universita' di Bologna.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
In aggiunta alle Facolta' dell'Universita' di Bologna indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e' costituita, a decorrere dal 1 novembre 1964, la Facolta' di scienze politiche, la quale viene mantenuta, presso l'Universita' medesima con i mezzi indicati nella Convenzione di cui al precedente art. 1.
Art. 3
#Comma 1
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100 secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, cinque posti di professore di ruolo.
Sono, inoltre, istituiti, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 467 cinque posti di assistente ordinario.
Agli incarichi di insegnamento si provvede nel limite della spesa non eccedente l'importo residuo del contributo annuo a carico dell'Ente finanziatore detratte le somme che l'Universita' di Bologna deve versare allo Stato rispettivamente per il trattamento economico lordo di attivita' dovuto ai titolari dei posti di professore e di assistente di ruolo di cui al presente articolo e per la quota inerente al 20% del costo medio lordo ricorrente dei posti stessi da destinare alla costituzione del fondo per il trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante a detti titolari.
Per gli incarichi conferiti a norma del precedente comma la Universita' di Bologna deve versare allo Stato l'ammontare complessivo della anzidetta spesa che deve essere comprensiva, se trattasi di incarichi esterni, della quota del 20% del trattamento economico lordo di attivita' dei professori incaricati, da destinare alla costituzione del fondo per il trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante agli incaricati medesimi.
Alle esigenze amministrative, tecniche e di servizio della Facolta' di scienze politiche, si provvede con personale di ruolo di segreteria, tecnico ed ausiliario di cui la Universita' di Bologna risulta gia' organicamente dotata".
Art. 4
#Comma 1
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facolta' sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.
I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facolta', saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
In ogni caso detto Comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla Facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo Comitato.
Art. 5
#Comma 1
Con provvedimento da emanare ai sensi degli articoli 17 e 18 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, saranno approvate le norme concernenti lo statuto della Facolta'.