DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 186/2005 - Attuazione della direttiva 2002/74/CE concernente la tutela dei lavoratori subordinati in...

Attuazione della direttiva 2002/74/CE concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Numero 186 Anno 2005 GU 21.09.2005 Codice 005G0210

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;186

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80

Comma 2

All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia. Agli eventuali maggiori oneri che gravano sul fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, quarto periodo, della legge 19 maggio 1982, n. 297.».


All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, la lettera b) e' soppressa.


Art. 2

#

Comma 1

Modifica alla legge 29 maggio 1982, n. 297

Comma 2

All'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia.».


Art. 3

#

Comma 1

Notifiche e termini di applicazione

Comma 2

I tipi di procedura nazionale di insolvenza che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, nonche' tutte le modifiche normative che le riguardano sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.


Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure concorsuali aperte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.