All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia. Agli eventuali maggiori oneri che gravano sul fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, quarto periodo, della legge 19 maggio 1982, n. 297.».
All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, la lettera b) e' soppressa.