DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.

Numero 300 Anno 2004 GU 20.12.2004 Codice 004G0340

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-16;300

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Pubblicita' a mezzo stampa e mediante i servizi della societa' dell'informazione

Comma 2

Ferma restando la disposizione di cui all'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, e' vietata la pubblicita' a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, con le eccezioni di cui al comma 2.


La pubblicita' a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, e' consentita soltanto nelle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni stampate ed edite in Paesi non appartenenti alla Comunita' europea, che non siano principalmente destinate al mercato comunitario.


E' vietata la pubblicita' nei servizi della societa' dell'informazione.


Art. 3

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Comma 1

Pubblicita' radiofonica

Comma 2

E' vietata la pubblicita' radiofonica a favore dei prodotti del tabacco.


I programmi radiofonici non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui principale attivita' consista nella fabbricazione o vendita di prodotti del tabacco.


Art. 4

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Comma 1

Sponsorizzazione di eventi e di attivita'

Comma 2

La sponsorizzazione di un evento o di un'attivita' e' vietata qualora gli stessi si svolgano contemporaneamente in piu' di uno Stato appartenente alla Comunita' europea ovvero il cui organizzatore sia costituito da piu' soggetti residenti in piu' di uno Stato della Comunita'.


E' vietata altresi' la sponsorizzazione di un evento che per quanto attiene la sua organizzazione produca direttamente effetti transfrontalieri.


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).


E' vietata la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco nel contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, che abbia lo scopo o l'effetto diretto od indiretto di promuovere tali prodotti.


Art. 5

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Chiunque effettua pubblicita' a mezzo stampa o nei servizi della societa' dell'informazione in violazione dei divieti stabiliti all'articolo 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.582,25 a euro 25.822,80.


Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque effettui pubblicita' radiofonica vietata ai sensi dell'articolo 3 ovvero, la sponsorizzazione vietata degli eventi od attivita' di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.


Art. 6

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Comma 1

Legittimazione ad agire contro le violazioni

Comma 2

Le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio contro le violazioni ai divieti previsti dal presente decreto legislativo.