Ferma restando la disposizione di cui all'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, e' vietata la pubblicita' a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, con le eccezioni di cui al comma 2.
La pubblicita' a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, e' consentita soltanto nelle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni stampate ed edite in Paesi non appartenenti alla Comunita' europea, che non siano principalmente destinate al mercato comunitario.
E' vietata la pubblicita' nei servizi della societa' dell'informazione.