Il presente decreto disciplina la produzione, la distribuzione e la vendita degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
I gelati non sono considerati alimenti surgelati.
DECRETO LEGISLATIVO
Attuazione della direttiva n. 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;110
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Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto disciplina la produzione, la distribuzione e la vendita degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
I gelati non sono considerati alimenti surgelati.
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Le materie prime destinate alla produzione di alimenti surgelati devono essere sane, in buone condizioni igieniche, di adeguata qualita' merceologica e devono avere il necessario grado di freschezza.
La preparazione dei prodotti da surgelare e l'operazione di surgelazione devono essere effettuate senza indugio mediante attrezzature tecniche tali da contenere al minimo le modifiche chimiche, biochimiche e microbiologiche.
Le materie prime utilizzate nella produzione degli alimenti surgelati composti possono essere sottoposte ad un precedente trattamento di conservazione e contenere additivi nei limiti stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Nella produzione degli alimenti surgelati composti e' consentita l'aggiunta di additivi, ivi compresi gli antiossidanti con esclusione degli additivi conservanti, nelle quantita' massime stabilite, per i corrispondenti prodotti non surgelati, dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
La temperatura degli alimenti surgelati deve essere mantenuta in tutti i punti del prodotto ad un valore pari o inferiore a - 18 C.
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
I criteri di purezza dei mezzi criogeni sono stabiliti con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', in attuazione di disposizioni comunitarie.
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
La produzione ed il confezionamento degli alimenti surgelati devono avvenire in stabilimenti autorizzati dall'autorita' sanitaria competente, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Per i prodotti della pesca le operazioni preliminari possono essere effettuate a bordo delle navi purche' seguite da immediata surgelazione e da idoneo confezionamento temporaneo; le successive operazioni di lavorazione o di confezionamento devono essere effettuate negli stabilimenti autorizzati di cui al comma 1 ovvero su navi officina riconosciute idonee dalla competente autorita' sanitaria locale nel rispetto delle condizioni stabilite con il decreto ministeriale di cui al comma 4.
Per operazioni preliminari si intendono operazioni manuali o meccaniche quali la decapitazione, la depinnazione, la dacaudazione, la eviscerazione, il dissanguamento.
Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della marina mercantile, sono stabiliti i requisiti che devono possedere le navi officina.
I locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati devono essere dotati di adeguati strumenti di registrazione automatica della temperatura che misurino, frequentemente e ad intervalli regolari la temperatura dell'aria. Le registrazioni devono essere datate e conservate dagli operatori almeno per un anno.
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Gli alimenti surgelati destinati al consumatore devono essere venduti in confezioni originali chiuse dal fabbricante o dal confezionatore e preparate con materiale idoneo a proteggere il prodotto dalle contaminazioni microbiche o di altro genere e dalla disidratazione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alimenti surgelati destinati agli ospedali, ai ristoranti, alle mense ed altre collettivita' analoghe.
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alimenti surgelati destinati ai ristoranti, agli ospedali, alle mense ed altre collettivita' analoghe.
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul contenitore o sulla confezione, o su un'etichetta appostavi.
Art. 10
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
I veicoli ed i contenitori adibiti al trasporto degli alimenti surgelati e gli armadi e banchi frigoriferi destinati alla vendita di tali prodotti devono essere muniti dei necessari dispositivi intesi a garantire il mantenimento della temperatura nei termini previsti dal presente decreto.
L'art. 4 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, e' cosi' sostituito:
"Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanita' sono stabilite le disposizioni da osservare nel trasporto degli alimenti surgelati nonche' le caratteristiche richieste per gli armadi ed i banchi frigoriferi destinati alla conservazione ed alla vendita degli alimenti surgelati. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto si applica la normativa vigente.".
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Il metodo per il controllo a sondaggio delle temperature e le modalita' di prelevamento dei campioni sono determinati in attuazione di disposizioni comunitarie in materia, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita'.
Art. 13
#Comma 1
I decreti di cui agli articoli 5, comma 2, 6, comma 4, 11, comma 2, e 12 sono adottati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 14
#Comma 1
L'art. 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, e' sostituito dal seguente:
"L'autorizzazione amministrativa e' concessa per l'unica voce alimenti surgelati".
Gli alimenti surgelati non conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere posti in vendita fino al 30 giugno 1992.
E' abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con il presente decreto.
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni previste dall'art. 3 e 6, comma 1, sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire 60 mila a lire 60 milioni.
Si applicano agli additivi impiegati ai sensi dell'art. 3 nella produzione di alimenti surgelati, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6, comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e suc- cessive modifiche ed integrazioni.
Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 8 e 9 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni.
Salvo che il fatto costituisca reato, le infrazioni alle disposizioni previste dagli articoli 4, 7 e 11, commi 1 e 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
((5. L'infrazione al disposto degli articoli 5, 6, commi 2 e 5, 10 e 14, comma 2, e' punita))