DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/670/CEE concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile.

Numero 560 Anno 1992 GU 04.02.1993 Codice 093G0064

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-30;560

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Le licenze aeronautiche professionali con le relative abilitazioni rilasciate da uno Stato membro della Comunita' economica europea, possono essere rese valide per svolgere attivita' professionali di volo o connesse al volo.


Ai cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea, per lo svolgimento di attivita' non professionali su aeromobili immatricolati in Italia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.


((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1994, N. 146)).


La durata degli atti di convalida delle licenze rilasciate dai Paesi membri non puo' superare il periodo di validita' dei titoli che si riconoscono.


Art. 2

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Comma 1

Qualora la licenza da convalidare non risponda ai requisiti di equivalenza delle licenze aeronautiche italiane, si applicano i criteri stabiliti dall'art. 4 della direttiva 91/670/CEE, indicata nelle premesse attenendosi peraltro alle valutazioni riportate nel documento elaborato in attuazione del confronto di cui al primo comma dello stesso articolo 4 ((ed in particolare prescindendo dal possesso della conoscenza del codice Morse, di titoli di studio e di attestazioni e certificati relativi a pratiche di primo soccorso)).


Art. 3

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Comma 1

La convalida delle licenze aeronautiche puo' essere sospesa nei casi e per i periodi previsti dall'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per le licenze aeronautiche italiane.


Il provvedimento motivato di sospensione e' immediatamente notificato all'interessato ed, entro quindici giorni dall'adozione, all'amministrazione dello Stato membro che ha rilasciato la licenza originaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 4