DECRETO LEGISLATIVO

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida. (13G00019)

Numero 2 Anno 2013 GU 18.01.2013 Codice 13G00019

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-01-16;2

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2011, N. 59, RECANTE ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2006/126/CE E 2009/113/CE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/94/UE

Art. 1

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

Art. 2

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Comma 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

Comma 2

All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida dei veicoli a motore) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "modello comunitario" sono sostituite dalle seguenti: "modello UE" ed al comma 5, dopo le parole: "per le categorie A" sono inserite le seguenti: ", A2";
b) al comma 13, le parole: "che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida" sono sostituite dalle seguenti: "che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida";
c) al comma 14, dopo le parole: "che non abbia conseguito la" e' inserita la seguente: "corrispondente";
d) dopo il comma 15 e' inserito il seguente: "15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali e' richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".


Art. 3

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Comma 1

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

Comma 2

1. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' sostituito dal seguente:

"Art. 11


(Modifiche all'articolo 124 del codice della strada)

1. L'articolo 124 del codice della strada e' sostituito dal seguente: "Art. 124 [Testo applicabile dal 19 gennaio 2013] Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'articolo 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocita' di 40 km/h;
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonche' delle macchine operatrici;
c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere b) ed f).
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito ai sensi dell'articolo 116, commi 15 e 17. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 14.".


Art. 4

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Comma 1

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

Comma 2

All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 125 (Gradualita' ed equivalenze delle patenti di guida) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "comunitario o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "unionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO"";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 173, comma 3.".


Art. 5

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Comma 1

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

Comma 2

All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 126 (Durata e conferma della validita' della patente di guida) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, la parola: "anni" e' sostituita dalla seguente: "anno" e la parola: "veicoli" e' sostituita dalle seguenti: "autotreni ed autoarticolati";
b) al comma 5, le parole: "B1, B e BE" sono sostituite dalle seguenti: "B1 e B" e le parole: "C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE" sono sostituite dalle seguenti: "C1, C, D1 e D";
c) al comma 11 dopo le parole: "o della carta di qualificazione del conducente" sono inserite le seguenti: "rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato" ed e' infine aggiunto il seguente periodo: "Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto per la quale e' richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.";
d) al comma 12, le parole: "commi 15 e 17" sono sostituite dalle seguenti: "comma 15-bis".


Art. 6

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Comma 1

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

Comma 2

All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: "e' inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti" e dopo il capoverso 1-quinquies e' inserito il seguente: "1-sexies. Puo' essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".


Art. 7

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Comma 1

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

Comma 2

All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 135 (Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo)", nel comma 5 sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale e' notificato all'interessato nelle forme di cui all'articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo e' stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia e' invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.".


Art. 8

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Comma 1

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

Comma 2

All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 136-bis (Disposizioni in materia di patenti di guida ed altre abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo)", al comma 9, le parole: "dell'articolo 135, comma 12, quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 135, comma 13, terzo periodo".


Art. 9

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Comma 1

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

Art. 10

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Comma 1

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

Art. 11

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Comma 1

Disposizioni in materia di tariffe

Comma 2

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono incrementate le tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Il maggior gettito derivante dal predetto incremento affluisce ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato ed e' riassegnato ((per la parte eccedente l'importo di euro 13.074.000 per l'anno 2018, di euro 15.380.000 per l'anno 2019 e di euro 17.686.000 a decorrere dall'anno 2020)), ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinato agli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dal presente decreto.


Art. 12

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Comma 1

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

Comma 3

Capo II - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL CAPO II DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2005, N. 286, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 22 DICEMBRE 2008, N. 214, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 2003/59/CE IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE INIZIALE E FORMAZIONE PERIODICA DEI CONDUCENTI DI TALUNI VEICOLI STRADALI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE O DI PASSEGGERI

Art. 13

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Comma 1

Modifiche al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni

Comma 2

Nel capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, ivi compresi negli allegati che ne costituiscono parte integrante, la parola "merci", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "cose".


Art. 15

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Comma 1

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni

Comma 2

L'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 15
(Campo di applicazione)

1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 e' rilasciata:
a) ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, aventi in Italia residenza anagrafica ovvero residenza normale ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che svolgono attivita' di conducente per il trasporto di persone o di cose;
b) ai titolari di patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono l'attivita' di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano.".


Art. 16

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Comma 1

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni

Comma 2

L'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 17
(Esenzioni)

1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:
a) gia' titolari, alla data del 9 settembre 2008, di patente di guida italiana di categoria D o DE e di certificato di abilitazione professionale di tipo KD ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria D1, D1E, D o DE;
b) gia' titolari, alla data del 9 settembre 2009, di patente di guida italiana di categoria C o CE ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria C1, C1E, C o CE;
c) gia' titolari, alla data del 9 settembre 2008 ovvero del 9 settembre 2009, di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo equivalente rispettivamente alle categorie D1, D1E, D e DE ovvero C1, C1E, C e CE, a condizione di svolgere l'attivita' di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano.".


Art. 17

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Comma 1

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni

Comma 2

L'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 18
(Qualificazione iniziale)

1. Per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all'articolo 19, comma 1, non e' richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all'allegato I, sezioni 2 o 2-bis, e' necessario il previo possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire.
2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose puo' guidare, a partire da:
a) 18 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
b) 18 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.
3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone puo' guidare, a partire da:
a) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
b) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
d) 23 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.
4. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalita' di cui al comma 2, lettera b), abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di eta' al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2.
5. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalita' di cui al comma 3, lettere a) o b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di eta' al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3.
6. I titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza delle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.".


Art. 20

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Comma 1

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni

Art. 22

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Comma 1

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni

Comma 3

Capo III - ULTERIORI DIPOSIZIONI DI COORDINAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE ALLA GUIDA EMESSI NEI CONFRONTI DI TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA RILASCIATA DA UNO STATO ESTERO

Art. 23

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Comma 1

Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214

Comma 2

All'articolo 6-ter, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, come da ultimo modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "ed ha efficacia dal momento della notifica ovvero dal ritiro del documento, se questo e' stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione" ed e' aggiunto il seguente periodo: " In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia e' invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.".


Art. 24

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai conducenti titolari di carta di qualificazione del conducente gia' rilasciata ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.


A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di rinnovo di validita' di una carta di qualificazione del conducente, gia' rilasciata ad un titolare di patente di guida italiana, si procede all'emissione di un duplicato della predetta patente sulla quale, in corrispondenza del tipo di abilitazione posseduta, e' apposto il codice unionale "95" nonche' la data di scadenza dell'abilitazione stessa. Allo stesso modo si procede nel caso di duplicato della carta di qualificazione del conducente per furto, distruzione, smarrimento o deterioramento.


Entro la data del 19 gennaio 2013, e' emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, come introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera e).


Le disposizioni di cui all'articolo 126, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del presente decreto, sono applicabili a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.


Art. 25

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.