L'autorita' competente locale accerta, tramite l'ispettore, alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1, che le deficienze emerse o confermate nel corso dell'ispezione sono state eliminate in conformita' alla convenzione.
L'ispettore che rileva deficienze nell'attivita' della nave che, singolarmente o nel complesso, rendono le operazioni svolte a bordo pericolose per la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi, informa l'autorita' competente locale che deve disporre la sospensione delle operazioni.
La sospensione delle operazioni si protrae fino all'eliminazione del pericolo o fino a che l'ispettore, sulla base di ulteriori accertamenti, determina le condizioni alle quali l'operazione puo' continuare senza rischi per la sicurezza della navigazione e per la salute dei lavoratori marittimi.
L'ispettore, nel caso in cui ha riscontrato condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentano un evidente pericolo per l'incolumita', la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi, ovvero la presenza di altre carenze che costituiscono una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione, nel rispetto dei criteri da applicare per il fermo delle navi previsti dalla normativa vigente, notifica il provvedimento di fermo al comandante della nave e informa immediatamente l'autorita' competente locale, ai fini del diniego delle spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione.
Il provvedimento di fermo o l'atto di sospensione di un'operazione non e' revocato fino a quando non si e' posto rimedio alle carenze riscontrate oppure l'autorita' competente locale non ha accettato un piano d'azione presentato da parte dell'armatore per correggere le carenze stesse e ha accertato che il piano puo' essere attuato in modo rapido.
L'autorita' competente locale informa immediatamente l'autorita' competente centrale e le organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli armatori nel caso in cui e' stato vietato a una nave di riprendere il mare a causa di una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione, oppure le condizioni di vita e di lavoro a bordo rappresentano un'evidente pericolo per l'incolumita', la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi.
Avverso i provvedimenti di sospensione delle operazioni e di fermo sono esperibili i ricorsi amministrativi da presentarsi nelle forme e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni in materia.