DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilita' dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicaz

Numero 32 Anno 2016 GU 09.03.2016 Codice 16G00040

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;32

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Finalita'


Il presente decreto istituisce un idoneo ed efficace sistema di attuazione e di controllo, ivi comprese le ispezioni, allo scopo di assicurare che le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili battenti bandiera nazionale soddisfano le prescrizioni delle pertinenti parti della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, ratificata e resa esecutiva con legge 23 settembre 2013, n. 113.


Art. 3

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica a tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ed ai relativi lavoratori marittimi, di cui all'articolo II, paragrafo 4, della Convenzione.


Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa consultazione con le organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi interessati e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i meccanismi di attuazione e di controllo previsti dal presente decreto sono adattati per le navi che non effettuano viaggi internazionali la cui stazza lorda e' inferiore alle 200 tonnellate, al fine di tenere conto delle loro condizioni specifiche, a norma dell'articolo II, paragrafo 6, della convenzione.


Art. 4

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Comma 1

Funzioni delle autorita' competenti


Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto assicura il controllo ed il coordinamento dell'attivita' ispettiva.


L'attivita' di ispezione e di certificazione e' svolta secondo le disposizioni della convenzione dall'autorita' competente locale attraverso gli ispettori autorizzati.


Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' per assicurare il coordinamento tra le attivita' ispettive previste dal presente decreto e l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi oggetto del presente decreto.


L'autorita' competente locale comunica le attivita' svolte nei porti esteri all'autorita' consolare, che puo' fornire assistenza nelle relazioni con lo Stato del porto.


Art. 5

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Comma 1

Profilo professionale e competenze degli ispettori

Comma 2

Ciascun ispettore, previa verifica da parte dell'autorita' competente centrale della sussistenza dei requisiti professionali minimi indicati nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' autorizzato ad eseguire i controlli relativi all'applicazione delle prescrizioni della convenzione e della normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo.


L'autorita' competente centrale, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, predispone l'elenco degli ispettori autorizzati e lo pubblica sul proprio sito istituzionale.


Il percorso formativo degli ispettori e' verificato dall'autorita' competente centrale, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con frequenza triennale.


Art. 6

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Comma 1

Ispezioni

Comma 2

L'ispezione iniziale e' effettuata alla prima visita o preventivamente alla messa in servizio della nave ed e' propedeutica al rilascio da parte dell'autorita' competente locale del certificato del lavoro marittimo e della dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo. Durante l'espletamento dell'ispezione iniziale, gli ispettori osservano le condizioni di lavoro a bordo specificate nell'allegato A5-I della convenzione.


L'ispezione intermedia e' effettuata tra il secondo e il terzo anno della data anniversaria del certificato di lavoro marittimo ed ha lo scopo di accertare che la nave mantiene i requisiti previsti dalla normativa nazionale e i requisiti minimi previsti dalla convenzione. Essa deve essere eseguita con le stesse modalita' delle ispezioni effettuate per il rinnovo del certificato di lavoro marittimo.


L'ispezione di rinnovo e' effettuata alla scadenza del certificato e ha lo scopo di verificare che sono soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa nazionale, nonche' i requisiti minimi previsti dalla convenzione.


L'ispezione addizionale e' effettuata a seguito di un reclamo presentato all'autorita' competente locale per presunte infrazioni della normativa sulla base della quale sono stati rilasciati il certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo.


Art. 7

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Comma 1

Informazioni sulle ispezioni

Comma 2

Al termine di un'ispezione, l'ispettore segnala immediatamente le deficienze al comandante della nave, stabilendo anche un termine per la correzione delle stesse, e redige un rapporto, in lingua italiana e in lingua inglese, notificandone immediatamente una copia al comandante della nave e all'armatore. Una seconda copia e' affissa sulla bacheca avvisi della nave per informare i lavoratori marittimi e, su richiesta, e' inviata ai loro rappresentanti. Nel caso in cui un ispettore ritiene che le deficienze sono rilevanti o nel caso in cui esse riguardano un reclamo a bordo, le segnala anche alle pertinenti organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi.


Il rapporto di ogni ispezione e' consegnato dall'ispettore all'autorita' competente locale, la quale provvede a trasmetterlo tempestivamente alle competenti aziende sanitarie locali e ai competenti uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e all'autorita' competente centrale.


Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto tiene il registro delle ispezioni effettuate. L'autorita' competente centrale, sulla base di apposita relazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, elabora un rapporto annuale sulle attivita' ispettive e sull'attuazione della normativa nazionale. Tale rapporto e' trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che lo inoltra al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.


Il rapporto annuale e' portato a conoscenza delle organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli armatori tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'autorita' competente centrale.


Art. 8

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Comma 1

Rilascio e rinnovo del certificato del lavoro marittimo

Comma 2

Il certificato del lavoro marittimo ha validita' di cinque anni, con la decorrenza prevista dallo standard A5.1.3, paragrafi 1, 3 e 4 della convenzione.


L'autorita' competente locale rilascia il certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo.


Art. 9

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Comma 1

Reclami a bordo e relativa gestione

Comma 2

Nel caso in cui l'autorita' competente locale riceve un reclamo concernente una violazione della convenzione, inclusa la violazione dei diritti dei lavoratori marittimi, l'ispettore in servizio presso il primo porto di scalo della nave effettua una prima indagine.


A seconda della natura del reclamo, l'indagine iniziale include la valutazione del rispetto delle procedure per presentarlo previste ai sensi della regola 5.1.5 della convenzione. L'ispettore puo' anche eseguire un'ispezione addizionale in conformita' all'articolo 6 del presente decreto.


L'ispettore cerca di favorire una soluzione in relazione al reclamo. Nel caso in cui non e' stata trovata, a bordo della nave, una soluzione in relazione al reclamo, l'ispettore ne da' immediata notifica all'armatore, disponendo un termine per la formulazione di osservazioni e per la presentazione di un piano di azione correttivo.


Nel caso in cui non e' stata trovata una soluzione a seguito dell'azione intrapresa conformemente al comma 3, l'autorita' competente locale trasmette all'autorita' competente centrale, una copia della relazione dell'ispettore, accompagnata dall'eventuale risposta ricevuta dall'armatore. Sono analogamente informate le pertinenti organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli armatori.


L'identita' della persona che presenta un reclamo non e' rivelata al comandante, all'armatore e al proprietario della nave.
L'ispettore assicura la riservatezza del contenuto dei reclami e dei colloqui con i lavoratori marittimi.


L'autorita' competente locale informa tempestivamente dei reclami l'autorita' competente centrale, la quale trasmette copia dei reclami non infondati e del seguito che vi e' stato dato all'Ispettorato nazionale del lavoro.


Art. 10

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Comma 1

Accertamento di deficienze e fermo della nave

Comma 2

L'autorita' competente locale accerta, tramite l'ispettore, alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1, che le deficienze emerse o confermate nel corso dell'ispezione sono state eliminate in conformita' alla convenzione.


L'ispettore che rileva deficienze nell'attivita' della nave che, singolarmente o nel complesso, rendono le operazioni svolte a bordo pericolose per la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi, informa l'autorita' competente locale che deve disporre la sospensione delle operazioni.


La sospensione delle operazioni si protrae fino all'eliminazione del pericolo o fino a che l'ispettore, sulla base di ulteriori accertamenti, determina le condizioni alle quali l'operazione puo' continuare senza rischi per la sicurezza della navigazione e per la salute dei lavoratori marittimi.


L'ispettore, nel caso in cui ha riscontrato condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentano un evidente pericolo per l'incolumita', la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi, ovvero la presenza di altre carenze che costituiscono una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione, nel rispetto dei criteri da applicare per il fermo delle navi previsti dalla normativa vigente, notifica il provvedimento di fermo al comandante della nave e informa immediatamente l'autorita' competente locale, ai fini del diniego delle spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione.


Il provvedimento di fermo o l'atto di sospensione di un'operazione non e' revocato fino a quando non si e' posto rimedio alle carenze riscontrate oppure l'autorita' competente locale non ha accettato un piano d'azione presentato da parte dell'armatore per correggere le carenze stesse e ha accertato che il piano puo' essere attuato in modo rapido.


L'autorita' competente locale informa immediatamente l'autorita' competente centrale e le organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli armatori nel caso in cui e' stato vietato a una nave di riprendere il mare a causa di una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione, oppure le condizioni di vita e di lavoro a bordo rappresentano un'evidente pericolo per l'incolumita', la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi.


Avverso i provvedimenti di sospensione delle operazioni e di fermo sono esperibili i ricorsi amministrativi da presentarsi nelle forme e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni in materia.


Art. 11

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Comma 1

Disposizioni di attuazione

Comma 2

Le attivita' di ispezione e di certificazione di cui agli articoli 4 e 6 del presente decreto sono poste a carico dell'armatore o del raccomandatario marittimo, o di altro suo rappresentante, in solido con il proprietario della nave.


Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attivita' di cui al comma 1.


Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 2 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma 1.


Art. 12

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.