DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici.

Numero 191 Anno 2006 GU 24.05.2006 Codice 006G0210

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;191

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e campo di applicazione

Comma 2

Lo scopo del presente decreto e' quello di garantire una adeguata sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata e un'adeguata indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare, per consentire di raccogliere le informazioni necessarie ad una valutazione delle relative tendenze e fonti.


Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di sanita' animale, alimentazione animale, igiene dei prodotti alimentari, malattie umane trasmissibili, salute e sicurezza sul posto di lavoro, ingegneria genetica ed encefalopatie spongiformi trasmissibili.


Art. 3

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Comma 1

Obblighi generali

Comma 2

L'autorita' competente ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto e' il Ministero della salute.


Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla raccolta, all'analisi e all'invio al Ministero della salute dei dati relativi all'incidenza di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici ad essi correlata, entro il 31 marzo di ogni anno, conformemente ai requisiti fissati dal presente decreto ed alle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.


Qualora le regioni e le province autonome non ottemperino a quanto previsto dal comma 2 entro la data fissata, il Ministero della salute provvede a richiedere i dati di cui al medesimo comma 2 agli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio.


Il personale dell'autorita' competente di cui al comma 1 riceve una formazione iniziale e continua in materia di scienze veterinarie, microbiologia o epidemiologia. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532.


Art. 4

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Comma 1

Regole generali relative alla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici

Comma 2

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla raccolta dei dati pertinenti e comparabili per individuare e descrivere i pericoli, valutare l'esposizione e caratterizzare i rischi connessi alle zoonosi e agli agenti zoonotici.


La sorveglianza e' effettuata dall'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio nella fase o nelle fasi della catena alimentare piu' appropriate in funzione della zoonosi o dell'agente zoonotico in questione, in particolare a livello di produzione primaria, e in altre fasi della catena alimentare, compresa la produzione di prodotti alimentari e mangimi.


La sorveglianza di cui al comma 2 riguarda le zoonosi e gli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, parte A. In funzione della situazione epidemiologica del loro territorio, le regioni e province autonome possono porre sotto sorveglianza anche le zoonosi e gli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, parte B.


Art. 6

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Comma 1

Sorveglianza della resistenza agli antimicrobici

Comma 2

La sorveglianza della resistenza agli antimicrobici e' effettuata in conformita' ai criteri generali e ai requisiti specifici di cui all'allegato II, al fine di fornire dati comparabili relativi all'incidenza di casi di resistenza agli antimicrobici negli agenti zoonotici e, nella misura in cui essi costituiscono una minaccia per la sanita' pubblica, in altri agenti.


La sorveglianza di cui al comma 1 e' complementare alla sorveglianza dei ceppi umani effettuata conformemente alla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998.


Art. 7

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Comma 1

Indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare

Comma 2

L'operatore del settore alimentare, quando informa, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, l'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, deve conservare il prodotto alimentare in questione o un campione adeguato dello stesso, al fine di non ostacolare l'analisi di laboratorio o l'indagine sui focolai di tossinfezione alimentare.


L'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio procede ad un'indagine sui focolai di tossinfezione alimentare.
L'indagine ha lo scopo di acquisire dati sul profilo epidemiologico, sui prodotti alimentari eventualmente coinvolti e sulle cause potenziali del focolaio. L'indagine comporta inoltre l'esecuzione di idonei studi epidemiologici e microbiologici.


A seguito dell'indagine di cui al comma 2, l'azienda unita' sanitaria locale trasmette al Ministero della salute ed alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le segnalazioni sui casi umani ovvero sui sospetti coinvolti nel focolaio epidemico, integrate dai dati relativi al veicolo di tossinfezione, delle comunita' coinvolte, nonche' di qualsiasi altra notizia ritenuta rilevante.


Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano al Ministero della salute una relazione di sintesi dei risultati delle indagini, sulla base delle informazioni fornite dalle aziende unita' sanitarie locali, corredata delle informazioni di cui all'allegato III, parte E. Il Ministero della salute provvede alla trasmissione alla Commissione europea di dette informazioni.


Sono fatte salve le disposizioni vigenti sulla sicurezza dei prodotti e sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione ed il controllo delle malattie umane trasmissibili, nonche' sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni generali della legislazione alimentare, segnatamente quelle che riguardano le misure di emergenza e le procedure di ritiro dal mercato applicabili ai prodotti alimentari ed ai mangimi.


Art. 8

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Comma 1

Valutazione delle tendenze e delle fonti delle zoonosi degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici

Comma 2

Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano valutano le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici nel loro territorio.


Entro la fine del mese di maggio di ogni anno, il Ministero della salute trasmette alla Commissione europea una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici, contenente i dati raccolti ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 nel corso dell'anno precedente.


I requisiti minimi per la predisposizione delle relazioni da parte del Ministero della salute sono quelli indicati nell'allegato III.


Art. 9

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Comma 1

Laboratori di riferimento comunitari e nazionali

Comma 2

Il Ministero della salute, con proprio decreto, designa i laboratori nazionali di riferimento per ciascun settore per il quale e' stato istituito un laboratorio in sede comunitaria e li comunica alla Commissione europea.


Art. 10

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


All'attuazione del presente decreto si provvede, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 11

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 12

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.