Il presente decreto ha lo scopo di dare applicazione alla direttiva n. 77/504/CEE del Consiglio delle Comunita' europee, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Ai sensi del presente decreto si intende per bovino riproduttore di razza pura, l'animale della specie bovina iscritto nel libro genealogico della razza stessa e i cui ascendenti di primo e secondo grado siano iscritti nel libro genealogico medesimo; per libro genealogico si intende il registro, tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalita' giuridica e ufficialmente riconosciuta dallo Stato, in cui vengono iscritti i riproduttori di razza pura, di una razza specifica, con l'indicazione dei loro ascendenti, e per i quali siano stati effettuati i controlli funzionali a norma delle vigenti di posizioni.
Art. 3
#Comma 1
I bovini riproduttori di razza pura, nonche' il loro sperma ed i loro ovuli fecondati, di provenienza dai Paesi membri delle Comunita' europee, hanno libero accesso nel territorio nazionale e sono soggetti alla stessa normativa stabilita per i bovini, lo sperma e gli ovuli fecondati di produzione nazionale.
Art. 4
#Comma 1
Per le importazioni di bovini riproduttori di razza pura, di sperma e di ovuli fecondati, provenienti da Paesi terzi, non sono ammesse condizioni piu' favorevoli di quelle riservate alle importazioni in Italia da altri Paesi comunitari.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.