L'associazione fra utenti di caldaie a vapore costituitasi in Messina ed avente sede in detta citta' e' eretta in ente morale, ed e' approvato il suo statuto organico, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'associazione e' ammessa a godere il trattamento di cui all'art. 41 del regolamento approvato con il regio decreto del 27 giugno 1897, n. 290.
Art. 3
#Comma 1
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio dovra' assicurarsi, per mezzo di ufficiali governativi e nei modi che credera' opportuni, del regolare funzionamento dell'associazione predetta.
Art. 4
#Comma 1
E' riservata al Ministero di agricoltura, industria e commercio la facolta' di esigere che lo statuto di cui all'art. 1° del presente decreto sia modificato, quando cio' sia richiesto dai risultati della esperienza.
Art. 5
#Comma 1
L'associazione predetta dovra' inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i propri bilanci annuali entro un mese dalla data della loro approvazione. Tali bilanci saranno compilati secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero predetto.
L'associazione medesima dovra' fornire al Ministero di agricoltura, industria e commercio le notizie statistiche e le informazioni che da esso le saranno richieste, relative al servizio di vigilanza sulle caldaie e sui recipienti di vapore.
Art. 6
#Comma 1
Il trattamento consentito all'associazione predetta, a' sensi dell'art. 41 del regolamento 27 giugno 1897 per l'esercizio e per la sorveglianza sulle caldaie a vapore, potra' essere sospeso o revocato:
a) quando l'associazione non adempia esattamente alle prescrizioni del regolamento predetto e del Nostro decreto 1° gennaio 1903, n. 23, che parzialmente lo modifica;
b) quando essa non osservi le disposizioni del proprio statuto o dei propri regolamenti o quelli che - in materia di sorveglianza sulle caldaie e sui recipienti di vapore - fossero emanate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;
c) quando risulti che il servizio tecnico di sorveglianza sulle caldaie e sui recipienti di vapore fosse disimpegnato non regolarmente, ed in modo da non offrire sufficiente garanzia per la incolumita' delle persone e per la integrita' delle cose;
d) quando il servizio amministrativo di sorveglianza sulle caldaie e sui recipienti di vapore sia disimpegnato in modo da dar luogo a richiami da parte delle autorita' politiche circondariali o dell'ufficio distrettuale del regio corpo delle miniere.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 gennaio 1904.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 23 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 166. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Ronchetti.
Rava.