Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al traforo autostradale del Frejus con allegato protocollo relativo alle questioni doganali e fiscali, conclusa a Parigi il 23 febbraio 1972.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 22 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
Alla costruzione ed all'esercizio in concessione del traforo autostradale del Frejus, per la parte ricadente in territorio italiano, e' estesa l'applicazione della legge 16 settembre 1960, n. 1013, degli articoli 8, 11 e 12 della legge 24 luglio 1961, n. 729, della legge 28 marzo 1968, n. 382, e dell'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, numero 287.
In deroga all'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e' consentito il rilascio di concessione per la costruzione dell'autostrada della val di Susa, da Rivoli a Bardonecchia.
Art. 4
#Comma 1
Per l'attuazione dell'impegno assunto dal Governo italiano, di cui all'articolo 10 della predetta convenzione, e' prevista la spesa di lire 6.000 milioni, alla quale provvedera' direttamente l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a carico dei fondi del proprio bilancio nelle seguenti misure: lire 1.000 milioni nell'esercizio finanziario 1973; lire 2.000 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975; lire 1.000 milioni nell'esercizio finanziario 1976.
Le predette somme saranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'ANAS.
Con decreti del Ministro per il tesoro si provvedera' alle occorrenti variazioni di bilancio.