L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Estratti di caffe'). - 1. Si intendono per estratti di caffe', i prodotti concentrati ottenuti mediante estrazione dai grani di caffe' torrefatti, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione, con esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi mediante aggiunta di acido o di base, e contenenti esclusivamente i principi solubili e aromatici del caffe', oltre alle sostanze non solubili, tecnicamente ineliminabili, ed agli oli non solubili provenienti dal caffe'.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Sostituzione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774
Comma 2
L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Estratti di cicoria). - 1. Si intendono per estratti di cicoria i prodotti concentrati ottenuti mediante estrazione dalla cicoria torrefatta, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione, con esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi con aggiunta di acido o di base.
2. Per cicoria si intendono le radici di Cichorium intybus L., non utilizzate per la produzione di cicoria Witloof, opportunamente pulite per essere essiccate e torrefatte per la preparazione di bevande.".
Art. 3
#Comma 1
Sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774
Comma 2
L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Etichettatura). - 1. Agli estratti di caffe' ed agli estratti di cicoria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.
Tuttavia:
a) la denominazione di vendita e' completata dalla dicitura:
1) "in pasta o "in forma pastosa per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettera b) e all'allegato II, punto 1, lettera b);
2) "liquido o "in forma liquida per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettera c) e all'allegato II, punto 1, lettera c);
b) la denominazione di vendita puo' essere completata dal termine "concentrato nei casi seguenti:
1) per l'estratto di caffe' liquido se il tenore di sostanza secca ottenuta dal caffe' e' superiore al venticinque per cento in peso;
2) per l'estratto di cicoria liquido se il tenore di sostanza secca ottenuta dalla cicoria e' superiore al 45 per cento in peso;
c) nell'etichettatura devono figurare nello stesso campo visivo della denominazione di vendita le diciture:
1) "decaffeinato per gli estratti di caffe' di cui all'articolo 1 aventi un tenore di caffeina anidra non superiore, in peso, allo 0,3 per cento della sostanza secca ottenuta dal caffe';
2) "con o "conservato con o "con aggiunta di o "torrefatto con seguita dal tipo o dai tipi di zucchero utilizzato per gli estratti di caffe' e per gli estratti di cicoria liquidi;
d) i prodotti in pasta e quelli liquidi devono riportare il tenore minimo di sostanza secca, ottenuta rispettivamente dal caffe' o dalla cicoria, espresso in percentuale di peso del prodotto finito.".
Art. 4
#Comma 1
Sostituzione degli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774
Comma 2
L'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, sostituito dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, e' sostituito dal seguente:
"Allegato I Denominazioni e caratteristiche degli estratti di caffe'
1. Con la denominazione di vendita "estratto di caffe' o "estratto di caffe' solubile o "caffe' solubile o "caffe' istantaneo si intendono i prodotti di cui all'articolo 1, aventi un tenore di sostanza secca ottenuta dal caffe':
a) uguale o superiore al 95% in peso per l'estratto di caffe';
b) compreso tra il 70 e l'85% in peso per l'estratto di caffe' in pasta;
c) compreso tra il 15 ed il 55% in peso per l'estratto di caffe' liquido.
2. L'estratto di caffe' solido o in pasta non deve contenere altre sostanze se non quelle ottenute dall'estrazione del caffe'.
L'estratto di caffe' liquido puo' contenere zuccheri alimentari, torrefatti o non, in quantita' non superiore al 12% in peso.".
Art. 6
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il 13 settembre 2000.
Sino al 12 settembre 2001 sono consentite la fabbricazione e la vendita di prodotti conformi alle disposizioni previgenti, purche' etichettati ai sensi delle medesime disposizioni. Le scorte di tali prodotti etichettati entro il 12 settembre 2001 possono essere vendute fino al loro esaurimento.