DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modificazioni all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e recepimento delle direttive CEE n. 83/467 e n. 86/431 che adeguano per la quinta e la settima volta al progresso tecnico la direttiva CEE n. 67/548 sulla clas

Numero 141 Anno 1988 GU 05.05.1988 Codice 088G0168

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-20;141

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Testo vigente

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Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Tuttavia le sostanze nella fase di ricerca-sviluppo immesse sul mercato in quantitativi limitati allo scopo perseguito dalla ricerca-sviluppo, ma superiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante presso clienti registrati e in numero limitato, beneficiano di una deroga valida per un anno, purche' il fabbricante ne dichiari la identita', i dati utilizzati per l'etichettatura ed i quantitativi al Ministero della sanita' e si conformi alle disposizioni eventualmente impartite dallo stesso Ministero per tale ricerca-sviluppo; oltre tale termine le sostanze devono essere sottoposte a notifica. Il fabbricante e' inoltre tenuto ad assicurare che la sostanza o il preparato in cui la sostanza e' incorporata sara' manipolata esclusivamente dal personale dei clienti in condizioni controllate e che non sara' messo a disposizione del pubblico.


Art. 3

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Comma 1

E' concesso, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un periodo di mesi dodici per lo smaltimento delle sostanze gia' immesse sul mercato e non conformi nell'etichettatura alle disposizioni del presente decreto.