L'allegato al presente decreto sostituisce l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Tuttavia le sostanze nella fase di ricerca-sviluppo immesse sul mercato in quantitativi limitati allo scopo perseguito dalla ricerca-sviluppo, ma superiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante presso clienti registrati e in numero limitato, beneficiano di una deroga valida per un anno, purche' il fabbricante ne dichiari la identita', i dati utilizzati per l'etichettatura ed i quantitativi al Ministero della sanita' e si conformi alle disposizioni eventualmente impartite dallo stesso Ministero per tale ricerca-sviluppo; oltre tale termine le sostanze devono essere sottoposte a notifica. Il fabbricante e' inoltre tenuto ad assicurare che la sostanza o il preparato in cui la sostanza e' incorporata sara' manipolata esclusivamente dal personale dei clienti in condizioni controllate e che non sara' messo a disposizione del pubblico.
Art. 3
#Comma 1
E' concesso, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un periodo di mesi dodici per lo smaltimento delle sostanze gia' immesse sul mercato e non conformi nell'etichettatura alle disposizioni del presente decreto.