DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1971, n. 2

Numero 2 Anno 1971 GU 23.01.1971 Codice 071U0002

urn:nir:stato:regio.decreto:1871-01-02;2

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di prevedere e regolare l'assistenza dei difensori delle parti all'interrogatorio dell'imputato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


L'art. 304-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
((304-bis (Atti a cui possono assistere i difensori).
I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato.
Hanno diritto altresì di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta))
.
Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.
È vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o fare cenno ai periti, ai testimoni o alle parti".

Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1971

Comma 4

SARAGAT

Comma 5

COLOMBO - REALE

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 121. - CARUSO