Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la necessità ed urgenza di prevedere e regolare l'assistenza dei difensori delle parti all'interrogatorio dell'imputato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
L'art. 304-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
((304-bis (Atti a cui possono assistere i difensori).
I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato.
Hanno diritto altresì di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta))
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I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato.
Hanno diritto altresì di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta))
Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.
È vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o fare cenno ai periti, ai testimoni o alle parti".
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 23 gennaio 1971
Comma 4
SARAGAT
Comma 5
COLOMBO - REALE
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 121. - CARUSO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 121. - CARUSO