DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del dir

Numero 3 Anno 2017 GU 19.01.2017 Codice 17G00010

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-01-19;3

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione e oggetto

Comma 2

Il presente decreto disciplina, anche con riferimento alle azioni collettive ((di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile)), il diritto al risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese. ((1))
((2))
((5))
((4))


Il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi e non determina sovracompensazioni.


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore".


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo entrava in vigore il 19/10/2020.
La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo entra in vigore il 19/11/2020.


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AGGIORNAMENTO (5)


- La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo entra in vigore il 19/05/2021.
- L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.


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AGGIORNAMENTO (4)


La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo entra in vigore il 19/05/2021.


Comma 3

Capo II - Esibizione delle prove

Art. 3

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Comma 1

Ordine di esibizione

Comma 2

Nelle azioni per il risarcimento del danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza, su istanza motivata della parte, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte o dal terzo, sufficienti a sostenere la plausibilita' della domanda di risarcimento del danno o della difesa, il giudice puo' ordinare alle parti o al terzo l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella loro disponibilita' a norma delle disposizioni del presente capo.


Il giudice dispone a norma del comma 1 individuando specificatamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione. La categoria di prove e' individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui e' richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.


Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l'obbligo del segreto, la possibilita' di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonche' i segreti commerciali.


La parte o il terzo nei cui confronti e' rivolta la istanza di esibizione hanno diritto di essere sentiti prima che il giudice provveda a norma del presente articolo.


Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.


Art. 4

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Comma 1

Esibizione delle prove contenute nel fascicolo di un'autorita' garante della concorrenza


Il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel fascicolo di un'autorita' garante della concorrenza quando ne' le parti ne' i terzi sono ragionevolmente in grado di fornire tale prova.


Il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel fascicolo di un'autorita' garante della concorrenza a norma dell'articolo 3 e secondo quanto disposto dal presente articolo.


Il giudice non puo' ordinare a una parte o a un terzo di esibire prove aventi ad oggetto dichiarazioni legate a un programma di clemenza o proposte di transazione, ove specificamente disciplinate.
In ogni caso l'attore puo' proporre istanza motivata perche' il giudice, che puo' chiedere assistenza solo all'autorita' garante della concorrenza, acceda alle prove di cui al periodo precedente al solo scopo di garantire che il loro contenuto corrisponda alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e p). Gli autori dei documenti interessati possono chiedere al giudice di essere sentiti. In nessun caso il giudice consente alle altre parti o a terzi l'accesso a tali prove. Quando il giudice accerta che il contenuto delle prove non corrisponde alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e p), ne ordina l'esibizione secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e 6.


Il giudice puo' ordinare l'esibizione delle prove che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5, primo periodo, anche prima della conclusione del procedimento da parte dell'autorita' garante della concorrenza.


Quando l'autorita' garante della concorrenza intende fornire il proprio parere sulla proporzionalita' della richiesta di esibizione puo' presentare osservazioni al giudice. Al fine di consentire all'autorita' garante della concorrenza di esercitare la facolta' di cui al periodo precedente, il giudice informa la medesima autorita' delle richieste di esibizione, disponendo la trasmissione degli atti che ritiene a tal fine rilevanti. Le osservazioni dell'autorita' sono inserite nel fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo 96 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.


Nei casi di cui al comma 4, quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e' in corso un procedimento davanti a un'autorita' garante della concorrenza ed e' necessario salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza, il giudice puo' sospendere il giudizio fino alla chiusura del predetto procedimento con una decisione dell'autorita' o in altro modo.


Sono fatte salve le norme e prassi previste dal diritto dell'Unione o le specifiche disposizioni nazionali sulla protezione dei documenti interni delle autorita' garanti della concorrenza e della corrispondenza tra tali autorita'.


Art. 5

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Comma 1

Limiti nell'uso delle prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorita' garante della concorrenza


Le prove che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, primo periodo, comunque ottenute dalle parti anche mediante l'accesso al fascicolo sono ammesse negli stessi limiti di cui all'articolo 4, commi 4 e 5.


Le prove che rientrano nella categoria di cui all'articolo 4, comma 6, comunque ottenute dalle parti solo mediante l'accesso al fascicolo possono essere utilizzate nell'azione per il risarcimento del danno solo dalla parte che le ha ottenute o dal suo successore nel diritto.


Art. 6

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Alla parte o al terzo che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice a norma dell'articolo 3 o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.


Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.


Alla parte o al terzo che non rispetta o rifiuta di rispettare gli obblighi imposti dall'ordine del giudice a tutela di informazioni riservate a norma dell'articolo 3, comma 4, il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.


Alla parte che utilizza le prove in violazione dei limiti di cui all'articolo 5 il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.


Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai rappresentanti legali della parte o del terzo autori delle violazioni.


Ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice a norma dell'articolo 3 o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, puo' ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.


Ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4, se la parte utilizza prove in violazione dei limiti di cui all'articolo 5, il giudice puo' respingere in tutto o in parte le domande e le eccezioni alle quali le prove si riferiscono.


Comma 3

Capo III - Effetto delle decisioni dell'Autorità, termini di prescrizione delle azioni e responsabilità in solido

Art. 7

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Comma 1

Effetti delle decisioni dell'autorita' garante
della concorrenza


Ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non piu' soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato. Il sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilita', il cui esame sia necessario per giudicare la legittimita' della decisione medesima. Quanto previsto al primo periodo riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di causalita' e l'esistenza del danno.


La decisione definitiva con cui una autorita' nazionale garante della concorrenza o il giudice del ricorso di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza costituisce prova, nei confronti dell'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove.


Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati le facolta' e gli obblighi del giudice ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Art. 8

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Comma 1

Termine di prescrizione

Comma 2

La prescrizione rimane sospesa quando l'autorita' garante della concorrenza avvia un'indagine o un'istruttoria in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione per il diritto al risarcimento del danno. La sospensione si protrae per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla violazione del diritto della concorrenza e' divenuta definitiva o dopo che il procedimento si e' chiuso in altro modo.


Art. 9

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Comma 1

Responsabilita' in solido


In deroga a quanto previsto dall'articolo 2055, primo comma, del codice civile, fatto salvo il diritto al pieno risarcimento del danno di cui all'articolo 1, comma 2, la piccola o media impresa (PMI), come definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, che viola il diritto della concorrenza e' responsabile in solido solo nei confronti dei propri acquirenti diretti ed indiretti quando la sua quota nel mercato rilevante e' rimasta inferiore al cinque per cento per il tempo in cui si e' protratta la violazione del diritto della concorrenza e quando l'applicazione delle ordinarie regole in materia di responsabilita' solidale determinerebbe un pregiudizio irreparabile per la sua solidita' economica e la totale perdita di valore delle sue attivita'. La PMI e' responsabile in solido anche nei confronti di soggetti danneggiati diversi da quelli di cui al periodo precedente solo quando questi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.


La deroga di cui al comma 1, primo periodo, non si applica quando la PMI ha svolto un ruolo di guida nella violazione del diritto della concorrenza o costretto altre imprese a parteciparvi ovvero quando risulta accertato che la PMI ha commesso in precedenza una violazione del diritto della concorrenza.


Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno dei soggetti danneggiati di cui ai commi 1, secondo periodo, e 3, lettera b), inizia a decorrere da quando risulta accertato che gli stessi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.


Il regresso contro il beneficiario dell'immunita' da parte di colui che ha risarcito il danno non puo' superare la misura del danno che lo stesso beneficiario dell'immunita' ha causato ai propri acquirenti o fornitori diretti o indiretti ed e' comunque determinato ai sensi dell'articolo 2055, secondo comma, del codice civile.


Comma 2

Capo IV - Trasferimento del sovrapprezzo

Art. 10

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Comma 1

Risarcimento del danno e trasferimento del sovrapprezzo

Comma 2

Il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza puo' essere chiesto da chiunque lo ha subito, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquirente diretto o indiretto dell'autore della violazione.


Il risarcimento del danno emergente cagionato dall'autore della violazione ad un dato livello della catena di approvvigionamento non supera il danno da sovrapprezzo subito a tale livello, fermo il diritto del soggetto danneggiato di chiedere il risarcimento per il lucro cessante derivante dal trasferimento integrale o parziale del sovrapprezzo.


Le disposizioni del Capo IV del presente decreto si applicano anche quando la violazione del diritto della concorrenza riguarda una fornitura all'autore della violazione.


Art. 11

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Comma 1

Eccezione di trasferimento

Comma 2

Nelle azioni per il risarcimento del danno, il convenuto che eccepisce il fatto che l'attore ha trasferito in tutto o in parte il sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza ha l'onere di provarlo anche chiedendo l'esibizione di prove all'attore o a terzi.


Art. 12

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Comma 1

Acquirenti indiretti

Comma 2

Nelle azioni di risarcimento del danno per trasferimento in tutto o in parte del sovrapprezzo, l'attore deve dimostrare l'esistenza e la portata del trasferimento anche chiedendo l'esibizione di prove al convenuto o a terzi.


Il convenuto puo' dimostrare che il sovrapprezzo di cui al comma 2 non e' stato trasferito interamente o in parte sull'acquirente indiretto.


Art. 13

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Comma 1

Pluralita' di azioni


Ferma la applicazione degli articoli 39 e 40 del codice di procedura civile e dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1215/2012, nelle azioni di risarcimento del danno da trasferimento in tutto o in parte del sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza, il giudice, nel valutare se l'onere della prova previsto dagli articoli 11 e 12 e' assolto, puo' tenere conto delle azioni di risarcimento del danno, anche proposte in altri Stati membri, relative alla medesima violazione del diritto della concorrenza ma promosse da attori che si trovano a un altro livello della catena di approvvigionamento e delle decisioni assunte in tali cause. Puo', altresi', tenere conto delle informazioni di dominio pubblico risultanti dall'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza riguardanti il caso specifico.


Comma 2

Capo V - Quantificazione del danno

Art. 14

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Comma 1

Valutazione del danno

Comma 2

Il risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza dovuto al soggetto danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile.


L'esistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello si presume, salva prova contraria dell'autore della violazione.


Il giudice puo' chiedere assistenza all'autorita' garante della concorrenza formulando specifiche richieste sugli orientamenti che riguardano la quantificazione del danno. Salvo che l'assistenza risulti non appropriata in relazione alle esigenze di salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza, l'autorita' garante presta l'assistenza richiesta nelle forme e con le modalita' che il giudice indica sentita l'autorita' medesima.


Comma 3

Capo VI - Composizione consensuale delle controversie

Art. 15

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Comma 1

Effetti della composizione consensuale delle controversie

Comma 2

Alla prescrizione del diritto per il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza si applicano l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l'articolo 141-quinquies del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e l'articolo 2943, quarto comma, del codice civile.


Fatte salve le disposizioni in materia di arbitrato, il giudice, su istanza delle parti, puo' sospendere sino a due anni il processo pendente per il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza quando le medesime parti hanno fatto ricorso ad una procedura di composizione consensuale della controversia. Quando la conciliazione non riesce il processo deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla formalizzazione della mancata conciliazione.


Il periodo di sospensione di cui al comma 2 non si computa ai fini dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.


L'autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, puo' considerare, ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'articolo 15 della medesima legge, il risarcimento del danno effettuato dall'autore della violazione a seguito di una procedura di composizione consensuale della controversia e prima della decisione dell'autorita'.


Art. 16

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Comma 1

Effetti della composizione consensuale delle controversie sulle successive azioni per il risarcimento del danno

Comma 2

Nelle azioni per il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza, il soggetto danneggiato che ha partecipato ad un accordo che compone la controversia non puo' chiedere la parte di danno imputabile al coautore della violazione che vi ha partecipato ai coautori che non vi hanno partecipato.


I coautori della violazione che non hanno partecipato ad un accordo che compone la controversia non hanno regresso nei confronti dei coautori della violazione che vi hanno partecipato per la parte del danno a questi imputabile.


Quando i coautori della violazione che non hanno partecipato all'accordo che compone la controversia sono insolventi, detratta la parte di danno imputabile al coautore che ha partecipato all'accordo, il soggetto danneggiato puo' chiedere il risarcimento ai coautori della violazione che hanno partecipato all'accordo, salvo che le parti che hanno partecipato all'accordo che compone la controversia lo abbiano espressamente escluso.


Fermo il disposto dell'articolo 2055, secondo comma, del codice civile, nel determinare la misura del regresso dovuto dal coautore della violazione a ciascuno degli altri coautori della violazione responsabili per il danno cagionato dalla violazione del diritto della concorrenza, il giudice tiene conto del risarcimento corrisposto dal predetto coautore interessato nell'ambito di un accordo che compone la controversia concluso in precedenza.


Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il procedimento di composizione consensuale della controversia e' definito con la pronuncia del lodo di cui al capo IV del Titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.


Comma 3

Capo VII - Disposizioni ulteriori, transitorie e finali

Art. 19

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Comma 1

Disposizione transitoria

Comma 2

Ai fini dell'applicazione temporale del presente decreto, gli articoli 3, 4, 5, 15, comma 2, quali disposizioni procedurali, si applicano ai giudizi di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza promossi successivamente al 26 dicembre 2014.


Art. 20

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.