LEGGE

Legge 2907/1866 - Che accorda al Governo fino al 31 luglio 1866 poteri eccezionali per provvedere alla sicurezza in tema dello Stato. (066U2907)

Che accorda al Governo fino al 31 luglio 1866 poteri eccezionali per provvedere alla sicurezza in tema dello Stato. (066U2907)

Numero 2907 Anno 1866 GU 18.05.1866 Codice 066U2907

urn:nir:stato:legge:1866-05-17;2907

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