Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126))
((1))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117".