La "scheda informativa" e il documento predisposto dal costruttore che accompagna la domanda di omologazione C.E.E. di un tipo di trattore agricolo o forestale a ruote ed il cui modello figura nell'allegato I al presente decreto.
Testo vigente
Preambolo
Capo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La "scheda di omologazione" e' il documento rilasciato al costruttore dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., attestante che un tipo di trattore agricolo o forestale a ruote e' conforme ai dati riportati nella scheda informativa e soddisfa ai controlli previsti nella stessa scheda di omologazione il cui modello figura nell'allegato II.
Art. 3
#Comma 1
Il "certificato di conformita'" e' il documento mediante il quale il costruttore o altro soggetto dal medesimo legalmente abilitato dichiara che un esemplare di trattore agricolo o forestale a ruote e costruito conformemente al prototipo omologato C.E.E. ed il cui modello figura nell'allegato III.
Art. 4
#Comma 1
Nelle more dell'emanazione di tutte le prescrizioni tecniche previste dalla scheda di omologazione, il Ministero dei trasporti, qualora il tipo di trattore agricolo o forestale a ruote soddisfi ai controlli effettuati in conformita' alle singole prescrizioni tecniche gia' adottate, in applicazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572 e su richiesta dell'interessato, rilascia la scheda di omologazione compilata per la sola parte relativa ai controlli effettuati in conformita' alle predette prescrizioni.
Comma 2
Capo II - ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE DI CUI ALLA DIRETTIVA PARTICOLARE N. 74/151/CEE
Art. 5
#Comma 1
Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione C.E.E. ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda:
a) il peso massimo autorizzato a pieno carico;
b) l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori di immatricolazione;
c) i serbatoi di carburante liquido;
d) la zavorratura;
e) il segnalatore acustico;
f) il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento (silenziatore),
si applicano le prescrizioni indicate negli allegati da IV a IX.
Art. 6
#Comma 1
((Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale ruote per quanto riguarda le caratteristiche di cui al precedente art. 5, il costruttore od altro soggetto legalmente abilitato ha facolta', ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572, di richiedere l'applicazione delle prescrizioni tecniche indicate negli allegati da IV a IX)).