DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

D.Lgs. 400/1947 - Provvedimenti economici per il personale dell'Ordine giudiziario, per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Corpo della giustizia militare e per gli avvocati e procuratori dello Stato.

Provvedimenti economici per il personale dell'Ordine giudiziario, per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Corpo della giustizia militare e per gli avvocati e procuratori dello Stato.

Numero 400 Anno 1947 GU 04.06.1947 Codice 047U0400

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Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Art. 3

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Art. 4

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Art. 5

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Art. 6

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