DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 297/1946 - Istituzione dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

Istituzione dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

Numero 297 Anno 1946 GU 17.05.1946 Codice 046U0297

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-26;297

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' istituito con sede in Roma l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi. L'Istituto e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministro per le finanze ed equiparato, agli effetti tributari, alle Amministrazioni dello Stato.
L'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto sono regolati dall'annesso statuto approvato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro.


Art. 2

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Comma 1

L'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi ha lo scopo:
1° - di promuovere studi ed esperimenti interessanti la coltivazione, la lavorazione e l'impiego dei tabacchi, assumendo all'uopo, ove necessario, concessioni dirette;
2° - di eseguire ricerche scientifiche e sperimentali in campo agrario ed industriale intese al progressivo miglioramento della produzione dei tabacchi, sia per le esigenze delle Manifatture nazionali, sia per l'esportazione;
3° - di istituire corsi teorico-pratici per l'addestramento del personale dei Monopoli e di quello delle aziende produttrici nelle materie attinenti alla coltivazione, cura, manipolazione e impiego dei tabacchi;
4° - di prestare assistenza ai produttori di tabacco ai fini della migliore organizzazione tecnica ed economica delle loro aziende;
5° - di diffondere con pubblicazioni periodiche e monografie gli studi di tabaccologia;
6°- di stabilire relazioni culturali con Istituti similari esteri.


Art. 3

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Comma 1

Alle spese per il funzionamento dell'Istituto si provvede con un contributo annuo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato da determinarsi annualmente, di concerto con il Ministero del tesoro, in base alle necessita' risultanti dal bilancio dell'Istituto ed entro la misura massima di L. 800.000; e con contributi a carico delle ditte concessionarie di coltivazioni di tabacco nella misura che sara' stabilita anno per anno, con decreto del Ministero delle finanze e che in nessun caso potra' superare il 5 per mille dell'importo dei tabacchi ceduti al Monopolio od esportati, a decorrere dal raccolto 1944. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 6 ottobre 1967, n. 940 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi con sede in Roma, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, verra' corrisposto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, nella misura di lire 20.000.000".


Art. 4

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Comma 1

L'Istituto sperimentale per le coltivazioni dei tabacchi "Leonardo Angeloni", dipendente dall'Amnministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'Ente nazionale per il tabacco e l'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina "Luigi Starace Cilento" sono soppressi.
Le dotazioni di strumenti scientifici e di materiale didattico costituenti il patrimonio mobiliare tenuto in consegna dall'Istituto "Leonardo Angeloni" sono dati in uso all'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi.
Al quale e' altresi' devoluto l'intero patrimonio degli altri due Enti soppressi.
((In caso di scioglimento dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, l'Amministrazione dei monopoli di Stato procedera' alle operazioni di liquidazione e devolvera' l'attivo a opere di interesse tabacchicolo nazionale, conservando alla sua originaria destinazione in favore della tabacchicoltura salentina il patrimonio immobiliare proveniente dal soppresso Istituto sperimentale di Lecce, con le eventuali accessioni e migliorie che nel frattempo avra' potuto subire)).


Art. 5

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Comma 1

Il personale appartenente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Ente nazionale per il tabacco ed all'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina e Luigi Starace Cilento", salvo quanto disposto dai successivi commi, cessa dal servizio dalla data medesima, ed ha diritto al trattamento di licenziamento stabilito dai rispettivi regolamenti dei predetti organismi, o, in mancanza di tali regolamenti, a quello previsto dalla legge sull'impiego privato.
Al funzionamento dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi sara' provveduto, temporaneamente, fino alla emanazione del regolamento organico previsto dall'art. 14 dello statuto dell'Istituto medesimo, mediante personale contemplato dal 1° comma che a giudizio del presidente dell'Istituto, sia riconosciuto assolutamente necessario ed idoneo ai servizi.
Tale personale, ferma restando la posizione giuridica ed economica d'impiego da esso rivestita alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli Enti di cui al 1° comma, verra' trattenuto alla dipendenza dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi, in via provvisoria e comunque non oltre l'emanazione del predetto regolamento organico, dalla cui data cessera' dal servizio qualora il regolamento stesso non statuisca diversamente.
Il personale trattenuto ai sensi del precedente comma, non acquisisce alcun diritto al collocamento nei ruoli organici da istituire con il suindicato regolamento e, in caso di cessazione dal servizio, ad esso compete il trattamento previsto dal 1° comma del presente articolo.
Il personale appartenente all'Amministrazione dei monopoli di Stato ed addetto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Istituto sperimentale per la coltivazione dei tabacchi "Leonardo Angeloni" cessa dalla destinazione presso l'Istituto medesimo.
Disposizione transitoria.


Art. 6

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Comma 1

Nella prima attuazione del presente decreto, alla nomina del direttore dell'istituto ed alla determinazione del relativo trattamento sara' provveduto dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del direttore generale dei Monopoli di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - SCOCCIMARRO - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 57. - FRASCA