Sono abrogati gli articoli 6, 7, 8,9 e 10 della legge 6 maggio 1940, n. 554, e l'art. 6 della legge 26 marzo 1942, n. 406, che stabilivano l'obbligo della denuncia degli aerei esterni installati per le audizioni radiofoniche.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 5 della legge 6 maggio 1940, n. 554, e' modificato come segue:
"Coloro che non intendono piu' servirsi dell'aereo esterno sia per rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprieta'.
La rimozione anzidetta non sara' necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente.
E' abrogato il R. decreto-legge 22 marzo 1943, n. 280.
L'impianto degli aerei esterni per radioaudizioni e' libero, e disciplinato dalle norme degli articoli 1, 2, 3, 11 della legge 6 maggio 1940, n. 554, e dell'art. 5 della legge stessa, modificato dall'art. 2 del presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del R. decreto 16 giugno 1940, n. 765, sono abrogate.
E' altresi' abrogato l'ultimo comma dell'art. 7 del Regio decreto stesso circa gli apparecchi radioriceventi collocati su automezzi.
Gli apparecchi a suo tempo tolti d'uso ai sensi di tale comma, tornano nella disponibilita' dei legittimi proprietari.
Art. 4
#Comma 1
I detentori di apparecchi radioriceventi impiantati su automezzi devono, ai sensi dell'art. 267 del Codice postale e delle telecomunicazioni, contrarre un apposito abbonamento alle radioaudizioni, indipendentemente da quello eventualmente esistente per altro apparecchio diversamente situato.
Gli apparecchi situati su automezzi sono soggetti alle norme comuni stabilite per gli ordinari abbonamenti.
Sul libretto di iscrizione alle radiodiffusioni, oltre alle consuete indicazioni, devono essere annotati la sigla e il numero della targa dell'automezzo sul quale e' istallato l'apparecchio.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dal 30 giugno 1946.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 5 maggio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - SCELBA - ROMITA - TOGLIATTI - BROSIO - DE COURTEN
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 133. - FRASCA