Il concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale dei ruoli della carriera di concetto dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici, dei tecnici terapisti della riabilitazione, che e' per titoli ed esami, viene bandito con decreto del rettore dell'universita' per i posti disponibili presso ciascun istituto, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il decreto rettorale con il quale viene bandito il concorso dovra' specificare, tra l'altro, la lingua straniera della quale il candidato dovra' dare prova di conoscenza pratica.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per l'ammissione ai concorsi per ciascun posto di ruolo della carriera di concetto dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici, dei tecnici terapisti della riabilitazione, e' richiesto come titolo di studio il diploma rilasciato dai licei classici, dei licei scientifici, dagli istituti tecnici o il diploma degli istituti magistrali corredato da attestato di frequenza, con esito positivo, di un corso annuale integrativo previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.
In relazione a specifiche esigenze di servizio da svolgere presso l'istituto universitario, e' consentita altresi' l'ammissione ai concorsi suddetti a coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ritenuto valido dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia - su proposta del direttore di istituto o clinica - con motivata deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 3
#Comma 1
Le prove d'esame dei concorsi di cui al precedente art. 2 comprendono:
a) due prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta;
b) una prova orale.
Tali prove verteranno su temi propri di discipline che interessano il servizio che il tecnico sara' chiamato a svolgere nell'istituto.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua straniera prevista dal bando e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.
Il candidato potra' produrre i titoli scientifici, accademici e professionali di cui sia eventualmente in possesso; ai titoli stessi e' riservato un punteggio non eccedente il 25 per cento del totale dei punti.
Art. 4
#Comma 1
Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente regolamento sono nominate dal rettore su proposta del consiglio di facolta'.
Esse sono composte:
a) dal direttore dell'istituto o clinica cui e' assegnato il posto, che la presiede;
b) da un professore di ruolo di materia attinente alle prove di esame;
c) da un tecnico laureato di ruolo di materia attinente alle prove di esame.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva delle segreterie universitarie con qualifica non inferiore a quella di consigliere.
Non possono far parte della stessa commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti o affini fino al 4ยช grado incluso.
In caso di incompatibilita' tra il direttore dell'istituto e alcuno dei candidati la presidenza della commissione sara' affidata al preside della facolta', ovvero ad altro professore di ruolo della facolta' medesima.
Art. 5
#Comma 1
Per le modalita' di espletamento dei concorsi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel relativo regolamento di esecuzione e nelle successive modifiche del citato statuto degli impiegati civili dello Stato.