DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavor

Numero 264 Anno 2010 GU 10.02.2011 Codice 011G0026

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;264

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Finalita'

Comma 2

Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva 2005/47/CE, sono dirette a regolamentare, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, taluni aspetti dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili delle ferrovie addetti a servizi di interoperabilita' transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie.


I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, possono mantenere o introdurre disposizioni piu' favorevoli di quelle previste dal presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Campo d'applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica ai lavoratori mobili delle ferrovie addetti a servizi di interoperabilita' transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie.


Art. 4

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Comma 1

Riposo giornaliero in residenza

Comma 2

Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a un minimo di dodici ore di riposo nel corso di un periodo di ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo.


Il riposo giornaliero in residenza puo' essere ridotto a un minimo di nove ore consecutive una volta nell'arco temporale di sette giorni. In tal caso, le ore corrispondenti alla differenza tra il riposo ridotto e le dodici ore saranno aggiunte al successivo riposo giornaliero in residenza.


Un riposo giornaliero ridotto a dieci ore non deve essere fissato tra due riposi giornalieri fuori residenza.


Art. 5

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Comma 1

Riposo giornaliero fuori residenza

Comma 2

Il riposo giornaliero fuori residenza ha una durata minima di otto ore consecutive nel corso di un periodo di ventiquattro ore.


Un riposo giornaliero fuori residenza deve essere seguito da un riposo giornaliero in residenza. I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, possono ammettere un secondo riposo consecutivo fuori residenza.


I datori di lavoro provvedono affinche' il lavoratore mobile in riposo fuori residenza sia ospitato in alloggi confortevoli.


Art. 6

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Comma 1

Pause

Comma 2

Al personale di accompagnamento, il cui orario di lavoro superi 6 ore, deve essere assicurata una pausa di 30 minuti.


Al personale macchinista, il cui orario di lavoro sia compreso tra 6 e 8 ore, deve essere assicurata una pausa di almeno 30 minuti, nel corso della giornata lavorativa.


E' assicurata una pausa di almeno 45 minuti, nel corso della giornata lavorativa, per il solo personale macchinista che presta servizio per piu' di otto ore.


Nell'ipotesi di cui al comma 3, le pause possono essere fruite in due parti, di cui una deve situarsi tra la 3ª e la 6ª ora di lavoro. Se la pausa viene frazionata in due parti, solo uno dei due periodi di pausa puo' essere speso a bordo treno. Se invece la pausa viene fruita in un'unica soluzione, il macchinista deve avere la possibilita' di lasciare la macchina di trazione, nel rispetto delle disposizioni aziendali di sicurezza.


La collocazione temporale e la durata della pausa dovranno consentire l'effettivo recupero da parte del lavoratore.


I commi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano nel caso in cui sia presente un secondo macchinista.


In caso di ritardo dei treni, le pause possono essere adattate nel corso della giornata lavorativa.


Art. 8

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Comma 1

Tempo di guida

Comma 2

Il tempo di guida non deve superare le nove ore per una prestazione diurna e otto ore per una prestazione notturna tra due riposi giornalieri.


La durata massima del tempo di guida per ogni periodo di 2 settimane e' limitata a 80 ore.


Art. 9

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Comma 1

Controllo

Comma 2

Al fine di consentire la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, deve essere custodita una scheda di servizio indicante le ore quotidiane di lavoro e i periodi di riposo del personale mobile.


Le imprese rendono disponibili informazioni relative alle ore effettive di lavoro.


La scheda di servizio e' conservata dall'impresa per almeno un anno.


Art. 10

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e' punita con la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione.


L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi l, 2, 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 300 euro in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione.


L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7 e' punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione.


L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 e' punita con la sanzione amministrativa da 38 euro a 152 euro. In caso di superamento del 10 per cento della durata massima del tempo di guida si applica la sanzione amministrativa da 300 euro a 1.200 euro.
In caso di superamento del 20 per cento della durata massima del tempo di guida si applica la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.600 euro. Le sanzioni di cui al presente comma si applicano in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione.


L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 1.500.


In relazione alle violazioni di cui al presente articolo non trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.


Art. 11

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.