Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 10-bis
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."