Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.
Testo vigente
Preambolo
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Comma 3
Titolo II - Disposizioni in materia di confisca
Art. 3
#Comma 1
Modifiche al codice civile
Comma 2
All'articolo 2635 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e' aggiunto in fine il seguente comma:
«Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non puo' essere inferiore al valore delle utilita' date o promesse.».
Art. 6
#Comma 1
Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Comma 2
Al comma 9-bis dell'articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 9 e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche' del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».
Comma 3
Titolo III - Disposizioni transitorie e finali
Art. 7
#Comma 1
Trasmissione dei dati statistici
Comma 2
Il Ministero della giustizia, inoltre, invia alla Commissione europea, se disponibili, i dati indicati al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 2014/42/UE.
Art. 8
#Comma 1
Invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.