DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. (16G00216)

Numero 202 Anno 2016 GU 09.11.2016 Codice 16G00216

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-10-29;202

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 3

Titolo II - Disposizioni in materia di confisca

Art. 3

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Comma 1

Modifiche al codice civile

Art. 6

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Comma 2

Al comma 9-bis dell'articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 9 e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche' del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».


Comma 3

Titolo III - Disposizioni transitorie e finali

Art. 7

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Comma 1

Trasmissione dei dati statistici

Art. 8

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Comma 1

Invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.