L'esposizione della popolazione al rischio di saturnismo fuori dei luoghi di lavoro si basa, ai sensi del presente decreto, sulla misurazione della piombemia e, a titolo di esame indicativo o complementare, sulla misurazione dell'ALAD (deidratasi dell'acido delta-aminolevulinico) secondo le modalita' di cui agli allegati II e III.
I prelievi di sangue per la campionatura sono effettuati su base volontaria.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le regioni attuano la procedura di sorveglianza biologica, avvalendosi delle competenti autorita' sanitarie locali.
In particolare le regioni provvedono:
a) alla redazione del programma di sorveglianza biologica;
b) al coordinamento ed alla verifica di coerenza dei programmi delle competenti autorita' sanitarie locali;
c) alla normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali previste dal presente decreto.
Le unita' sanitarie locali provvedono all'attuazione dei compiti previsti dal presente decreto.
L'attivita' statale di coordinamento e' affidata all'Istituto superiore di sanita', sulla base delle direttive impartite dal Ministero della sanita'.
L'Istituto superiore di sanita' manterra' i necessari rapporti a livello tecnico con la commissione delle Comunita' europee.
Art. 3
#Comma 1
La campionatura riguarda:
gruppi di almeno 100 persone in zone urbane che contano piu' di 0,5 milioni di abitanti;
gruppi di almeno 100 persone, se tale cifra potra' essere raggiunta, scelte tra le popolazioni esposte a fonti significative di inquinamento da piombo;
gruppi critici determinati dalle autorita' competenti delle singole regioni.
Art. 4
#Comma 1
La campionatura dei gruppi di cui al precedente articolo viene effettuata durante due campagne in ciascuna zona considerata per tutta la durata del programma, con un intervallo minimo di 24 mesi.
La seconda campagna non riguarda necessariamente i medesimi individui della prima.
Art. 5
#Comma 1
Per la valutazione dei risultati della sorveglianza biologica, simultaneamente sono considerati come livelli di riferimento i seguenti livelli di piombemia, che tengono conto delle relazioni dose-effetto riportate nell'allegato I:
20 ug (microgrammi) al massimo di Pb/100 ml di sangue per il 500% del gruppo di popolazione esaminato;
30 ug (microgrammi) al massimo di Pb/100 ml di sangue per il 90% del gruppo di popolazione esaminato;
35 ug (microgrammi) al massimo di Pb/100 ml di sangue per il 98% del gruppo di popolazione esaminato.
Art. 6
#Comma 1
Per la determinazione della piombemia:
le singole regioni comunicano al Ministero della sanita' ed all'Istituto superiore di sanita' i nomi dei laboratori che partecipano al programma di sorveglianza biologica ed i metodi di analisi usati;
l'Istituto superiore di sanita', in collegamento con le regioni, organizza programmi di mutuo confronto nell'ambito dei programmi della commissione delle Comunita' europee, cui partecipano rappresentanti dei predetti laboratori;
l'Istituto superiore di sanita', in collegamento con le regioni, esamina i risultati di tali programmi allo scopo di migliorare la comparabilita' dei metodi di analisi;
l'Istituto superiore di sanita' informa periodicamente il Ministero della sanita' e la commissione delle Comunita' europee dei risultati cosi' ottenuti.
Art. 7
#Comma 1
L'esito delle analisi che accerti uno o piu' superamenti dei livelli di riferimento di cui all'art. 5, e' immediatamente comunicato alle regioni ed al Ministero della sanita'.
Essi:
verificano la validita' dei risultati;
ricavano le fonti di esposizione che provocano tali superamenti, effettuando tutte le indagini necessarie anche su tutti gli individui il cui livello di piombemia supera 35 ug/100 ml;
adottano nell'ambito delle rispettive competenze misure adeguate.
Art. 8
#Comma 1
Le regioni, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, comunicano la designazione del rappresentante regionale incaricato di trasmettere al Ministero della sanita' ed all'Istituto superiore di sanita':
i dati relativi alla sorveglianza biologica dei gruppi di popolazione di cui all'art. 3, contenenti indicazioni riguardanti il metodo d'analisi, i gruppi di popolazione esaminati e le zone in cui e' stata effettuata la campionatura; tali dati debbono garantire l'anonimato delle persone esaminate. Le modalita' e la prima trasmissione dei dati suddetti saranno stabilite di comune accordo tra il Ministero della sanita', l'Istituto superiore di sanita' e le singole regioni;
le informazioni sui fattori che si presume siano le cause del superamento dei livelli di riferimento di cui all'art. 5. La regione comunica inoltre al Ministero della sanita' le misure adottate a norma dell'art. 7.
Il Ministero stesso provvedera' a riferire i dati, le informazioni e le misure di cui al comma precedente alla commissione delle Comunita' europee.
Art. 9
#Comma 1
Si terranno, almeno due volte all'anno, riunioni presso l'Istituto superiore di sanita', dei rappresentanti delle regioni, segnatamente al fine di:
assicurare l'esecuzione armonizzata della sorveglianza biologica ed in particolare delle disposizioni degli articoli 3 e 4;
controllare la comparabilita' delle analisi effettuate;
esaminare le informazioni e facilitare lo scambio di informazioni tra le regioni sui risultati ottenuti mediante la sorveglianza biologica e sulle misure adottate a norma dell'art. 7.
L'Istituto superiore di sanita' inviera' dettagliati rapporti, su queste riunioni, al Ministero della sanita' ed alla commissione delle Comunita' europee.
Art. 10
#Comma 1
Sulla base delle informazioni raccolte a norma dell'art. 8, l'Istituto superiore di sanita' elabora con i rappresentanti delle singole regioni:
una relazione annua di sintesi sull'esecuzione di tale programma, che verra' trasmessa alla commissione delle Comunita' europee;
una relazione generale alla fine di tale programma, che servira' di base all'eventuale elaborazione di nuove proposte per le quali si terra' anche conto dei progressi raggiunti nel campo scientifico e tecnico.
Art. 11
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.