DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 95/53/CE relativa all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

Numero 460 Anno 1998 GU 05.01.1999 Codice 098G0509

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-23;460

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni introduttive

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto legislativo fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, fatte salve le disposizioni specifiche ed in particolare quelle in materia doganale e veterinaria.


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Per le altre definizioni inerenti al settore dell'alimentazione animale valgono quelle previste dalla normativa specifica.


Art. 3

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Comma 1

Finalita' e fasi dei controlli

Comma 2

I controlli riguardano tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti l'immissione in commercio, la commercializzazione inclusa l'importazione, l'utilizzazione dei prodotti ivi compresa quella delle sostanze vietate in alimentazione animale.


L'autorita' preposta al controllo individua, in relazione alla propria specifica competenza, la fase o le fasi di cui al comma 2, sulle quali effettuare il controllo medesimo.


I controlli vengono espletati anche sui prodotti destinati all'esportazione.


Comma 3

Capo II - Importazioni provenienti dai Paesi terzi

Art. 4

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Comma 1

Controlli all'importazione

Comma 2

All'atto dell'introduzione nel territorio doganale di un prodotto proveniente da Paesi terzi, l'ufficio doganale competente procede ai controlli previsti dal Regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, previa acquisizione di idonea attestazione di conformita' del prodotto alle norme igienicosanitarie, rilasciata dagli uffici dei posti di ispezione frontaliera (PIF) per quanto attiene ai prodotti contenenti in tutto o in parte prodotti di origine animale, nonche' della certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali, rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, ricadenti nel regime fitosanitario di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni.


L'attestazione di cui al comma 1 deve accompagnare i prodotti a prescindere dalla destinazione doganale ricevuta.


I documenti commerciali recano un riferimento all'attestazione di cui al comma 1.


Qualora i prodotti provenienti da Paesi terzi non siano immessi in libera pratica nel territorio nazionale, la competente autorita' doganale e' tenuta a fornire all'importatore un documento, il cui modello tipo e le relative modalita' di compilazione saranno oggetto di regolamentazione comunitaria, che indichi la natura e i risultati dei controlli effettuati.


I documenti commerciali devono recare il riferimento alla documentazione di cui al comma 4.


Art. 5

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Comma 1

Punti di entrata

Comma 2

I punti di entrata per i prodotti che contengono in tutto o in parte prodotti di origine animale sono quelli indicati dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.


I punti di entrata per i vegetali e i prodotti vegetali sono quelli indicati all'articolo 51 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.


Gli importatori comunicano alle autorita' del controllo veterinario o fitosanitario competenti del punto di entrata prescelto, con un giorno lavorativo di anticipo, la quantita', la natura e la destinazione dei prodotti.


Per i prodotti che contengono in tutto o in parte prodotti di origine animale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 e seguenti del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; per i vegetali e prodotti vegetali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e seguenti del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.


Con decreto del Ministro della sanita' possono essere modificati i punti di entrata di cui al comma 1 e con decreto del Ministro per le politiche agricole possono essere modificati i punti di entrata di cui al comma 2.


Art. 6

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Comma 1

Controlli veterinari e fitosanitari

Comma 2

Prima dell'immissione in libera pratica le autorita' di controllo di cui al comma 1 sottopongono i prodotti ad un controllo fisico per campione per accertarne la conformita' ai requisiti prescritti dalle norme vigenti.


Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.


Alle spese per l'effettuazione dei controlli di cui al presente articolo si provvedera' applicando le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.


Art. 7

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Comma 1

Provvedimenti conseguenti all'accertamento di non conformita'

Comma 2

Qualora siano applicate le misure di cui al comma 1, lettera a), l'autorita' di controllo provvede ad informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri del rifiuto dei prodotti indicante, altresi', le infrazioni accertate.


Le spese relative alle operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante.


Per quanto concerne i rapporti con gli uffici doganali e la movimentazione dei prodotti si applicano le disposizioni rispettivamente del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.


Comma 3

Capo III - Scambi all'interno della Comunita'

Art. 8

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Comma 1

Articolazione dei controlli

Comma 2

Nel caso dei controlli disposti nel luogo di cui al comma 1, lettera b), qualora sia constatata la non conformita' dei prodotti alle disposizioni normative disciplinanti le specifiche materie, le aziende sanitarie locali segnalano all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari territorialmente competenti tali difformita'.


Ove il destinatario richieda all'azienda sanitaria locale il rinvio dei prodotti al Paese d'origine si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.


Le spese relative alle suddette operazioni sono a carico dello speditore, del destinatario o di ogni altra figura commerciale autorizzata.


Art. 9

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Comma 1

Cooperazione in caso di accertamento di infrazioni

Comma 2

Le amministrazioni cui fanno capo le autorita' di controllo, per le operazioni contemplate nell'articolo 8, comma 3, instaurano una diretta collaborazione con lo Stato membro di spedizione, al fine di concertare le strategie da attuarsi nella fattispecie, valutando congiuntamente l'eventuale opportunita' di disporre visite ispettive comuni in loco, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Qualora dai controlli a destinazione effettuati conformemente all'articolo 8, comma 1, lettera b), risulti il persistere di una irregolarita', le amministrazioni interessate informano direttamente la Commissione e gli altri Stati membri.


In attesa delle conclusioni da parte della Commissione lo Stato membro di destinazione puo' disporre ulteriori accertamenti sui prodotti provenienti dallo stabilimento d'origine sollecitando nel contempo un'intensificazione dei controlli presso il medesimo stabilimento da parte dello Stato speditore.


Comma 3

Capo IV - Disposizioni generali

Art. 10

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Comma 1

Modalita' dei controlli

Comma 2

I controlli devono essere effettuati celermente in maniera tale da limitare il piu' possibile ritardi nella spedizione dei prodotti oggetto di controllo e da non comportare ostacoli ingiustificati alla commercializzazione dei prodotti medesimi.


Fatti salvi gli obblighi previsti da leggi o da regolamenti speciali, il personale incaricato del controllo e' tenuto all'osservanza del segreto professionale.


Art. 11

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Comma 1

Disposizioni in caso di controllo analitico

Comma 2

Gli accertamenti analitici sono espletati dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori degli istituti sperimentali zooprofilattici, da altri laboratori pubblici operanti per il Servizio sanitario nazionale, dai laboratori chimici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, ciascuno per quanto di propria competenza.


L'elenco dei suddetti laboratori, suscettibile di successive modificazioni, e' comunicato alla Commissione, dalle amministrazioni cui i laboratori medesimi appartengono, per essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie C.


Al controllo analitico si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 12

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Comma 1

Programma coordinato di controllo

Comma 2

Con decreto del Ministro per le politiche agricole e del Ministro della sanita', si definiscono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' ed i criteri uniformi da adottare per il programma coordinato di controllo, tenendo conto della specifica situazione italiana nel settore dell'alimentazione animale e definendo la natura e la frequenza dei controlli stessi da effettuarsi periodicamente.


Art. 13

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Comma 1

Comunicazioni

Comma 2

Ferme restando le specifiche competenze delle amministrazioni preposte ai controlli e l'obbligo d'informazione reciproca, il Ministro della sanita' funge da organo di collegamento fra le amministrazioni interessate e con la Commissione.


Anteriormente al 1 aprile di ogni anno e per la prima volta anteriormente al 1 aprile del 2000, il Ministro della sanita' trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sui risultati conseguiti dal programma di cui all'articolo 12 predisposta dalle amministrazioni addette al controllo. Di tale relazione sono informate le amministrazioni partecipanti al programma di controllo.


Art. 14

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.