Il presente decreto stabilisce le norme relative alle procedure amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra l'Autorita' competente italiana e le Autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea che derivano dall'interpretazione e dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l'Italia e' parte e della Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate. Il presente decreto stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati quando emergono tali controversie.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto ed ambito di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Definizioni
Comma 2
L'Autorita' competente per lo Stato italiano e' l'Agenzia delle entrate.
Il tribunale competente per lo Stato italiano e' la commissione tributaria territorialmente competente, come individuata dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.
I termini non definiti nel presente decreto, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione, hanno il significato loro attribuito dal relativo Accordo o dalla relativa Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l'Italia e' parte che si applica alla data del perfezionamento della prima notifica dell'atto che ha originato o potrebbe originare una questione controversa. In assenza di una definizione ai sensi di tale accordo o convenzione, un termine indefinito ha il significato attribuitogli in quel momento dall'ordinamento interno dello Stato membro interessato ai fini delle imposte cui si applica detto accordo o convenzione. Qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di tale Stato membro prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi dello stesso Stato membro.
Art. 3
#Comma 1
Istanze di apertura di procedura amichevole
Comma 2
I soggetti interessati presentano un'istanza di apertura di procedura amichevole relativa a una questione controversa all'Agenzia delle entrate e all'Autorita' competente degli altri Stati membri interessati. L'istanza e' presentata entro tre anni dalla data del perfezionamento della prima notifica dell'atto o di altro documento equivalente, ovvero dalla data in cui e' stato adottato il provvedimento o si verifica la misura che ha originato o potrebbe originare la questione controversa. A tal fine, il soggetto interessato fa riferimento al diritto interno dello Stato membro che ha emesso l'atto o altro documento o misura equivalente. In caso di presentazione dell'istanza di procedura amichevole a seguito di consegna di processo verbale di constatazione il periodo di tre anni decorre dalla notifica del relativo avviso di accertamento.
La presentazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole non e' preclusa dalle procedure amministrative tributarie che comportano la definitivita' dell'imposta e non richiede la preventiva instaurazione delle procedure contenziose nazionali.
L'istanza di apertura di procedura amichevole non puo' essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza ((passata in giudicato)) o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
La presentazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole non preclude al soggetto interessato il ricorso ai mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento nazionale, in conformita' delle disposizioni normative interne.
In caso di presentazione di ricorso sulla questione controversa alla commissione tributaria competente da parte del soggetto interessato, il processo puo' essere sospeso ai sensi dell'articolo 39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo n. 546 del 1992, e, in tal caso, la riscossione e' sospesa ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nell'ipotesi in cui il processo sia sospeso i termini di cui all'articolo 6, comma 1 o i termini di cui all'articolo 7, commi 1 o 2, iniziano a decorrere dalla data della sospensione medesima.
L'istanza e' presentata simultaneamente all'Agenzia delle entrate e all'Autorita' competente degli altri Stati membri interessati e contiene le medesime informazioni e l'indicazione degli Stati membri interessati. I soggetti interessati presentano l'istanza in una delle lingue ufficiali degli Stati membri interessati, conformemente al diritto nazionale o in una lingua diversa da una delle lingue ufficiali, se accettata dallo Stato membro interessato.
L'istanza presentata all'Agenzia delle entrate e' redatta in lingua italiana o corredata di una traduzione ufficiale in lingua italiana.
La documentazione allegata all'istanza e' corredata della traduzione in lingua italiana o, in alternativa in lingua inglese. E' fatta salva la facolta' da parte dell'Agenzia delle entrate di richiedere una traduzione ufficiale in italiano, ove sia ritenuto opportuno.
L'Agenzia delle entrate attesta il ricevimento dell'istanza entro due mesi dalla data di ricezione dell'istanza medesima ed entro lo stesso termine comunica il ricevimento della stessa alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati.
Le Autorita' competenti degli Stati membri interessati si informano reciprocamente sulla lingua o sulle lingue che intendono utilizzare nelle loro comunicazioni.
L'istanza deve contenere inoltre informazioni relative a eventuali altre istanze di apertura di procedura amichevole o di un'altra procedura di risoluzione delle controversie presentate ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte o della Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, nonche' l'espresso impegno da parte dei soggetti interessati di non proseguire nel procedimento in corso avviato sulla medesima questione controversa a seguito della suddetta apertura di procedura amichevole o di procedura di risoluzione di controversie.
I soggetti interessati, qualora decidano di ritirare l'istanza di apertura di procedura amichevole presentata, ne danno contemporaneamente comunicazione scritta all'Agenzia delle entrate e a tutte le Autorita' competenti degli Stati membri interessati. Tale comunicazione pone termine, con effetto immediato, a tutte le procedure di cui al presente decreto legislativo. L'Agenzia delle entrate, ricevuta tale comunicazione, informa tempestivamente le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati della conclusione delle procedure.
L'istanza di apertura di procedura amichevole, nonche' la comunicazione del ritiro della stessa puo' essere presentata, in deroga a quanto previsto dai commi 6 e 11, soltanto all'Agenzia delle entrate qualora il soggetto interessato sia una persona fisica residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o un'impresa che non sia una grande impresa e non rientri nella categoria di un grande gruppo, ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anch'essa residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato.
L'Agenzia delle entrate, entro due mesi dalla data di ricezione delle comunicazioni di cui al comma 12, le notifica a tutte le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. Alla data di tale notifica, le suddette comunicazioni si intendono presentate da parte dei soggetti di cui al medesimo comma 12 alle Autorita' competenti di tutti gli Stati membri interessati.
Art. 4
#Comma 1
Presentazione di istanze di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte o della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE
1. Qualora il soggetto interessato presenti un'istanza di apertura di procedura amichevole su una questione controversa ai sensi del presente decreto legislativo, della Convenzione 90/436/CEE o di Accordi o Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia e' parte, viene dato seguito esclusivamente all'istanza presentata ai sensi del presente decreto legislativo.
2. Nel caso di ritiro dell'istanza di procedura amichevole mediante comunicazione scritta di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 3 e in qualsiasi altro caso di cessazione delle procedure previste dal medesimo decreto legislativo, lo stesso soggetto interessato puo' successivamente presentare in relazione alla medesima questione controversa un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi o Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia e' parte, o della Convenzione 90/436/CEE, nei termini e alle condizioni previsti dai medesimi accordi e convenzioni.
3. La presentazione di un'istanza di apertura di procedura amichevole pone fine a qualsiasi altro procedimento in corso avviato sulla medesima questione controversa a seguito di altre istanze di apertura di procedura amichevole o di un'altra procedura di risoluzione delle controversie presentate ai sensi degli Accordi o Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia e' parte o della Convenzione 90/436/CEE. I procedimenti in corso si considerano terminati alla data del primo ricevimento dell'istanza di apertura di procedura amichevole da parte di una delle Autorita' competenti degli Stati membri interessati.
Art. 5
#Comma 1
Fase istruttoria
Comma 2
L'Agenzia delle entrate puo' chiedere al soggetto interessato entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'istanza informazioni supplementari specifiche qualora lo ritenga necessario a fini istruttori.
I soggetti che ricevono la richiesta dell'Agenzia delle entrate rispondono entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta stessa e contemporaneamente trasmettono copia della risposta alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 12, rispondono solo all'Agenzia delle entrate, che trasmette contemporaneamente una copia della risposta alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. Tali informazioni supplementari si intendono ricevute da tutti gli Stati membri interessati alla data del ricevimento.
Entro sei mesi dalla data della ricezione dell'istanza di apertura di procedura amichevole o, entro sei mesi dalla data di ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate puo' decidere di risolvere la questione controversa in via unilaterale, senza coinvolgere le altre Autorita' competenti degli Stati membri interessati, dandone tempestiva comunicazione ai soggetti interessati e alle Autorita' competenti degli altri Stati membri. In tal caso, non si da' seguito alle procedure di cui al presente decreto legislativo.
Art. 6
#Comma 1
Decisione dell'Autorita' competente in merito
all'istanza di apertura di procedura amichevole
L'Agenzia delle entrate adotta una decisione in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole entro sei mesi dalla data di ricezione dell'istanza medesima, o entro sei mesi dalla data di ricezione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1, dandone tempestiva notifica ai soggetti interessati e comunicazione alle Autorita' competenti degli altri Stati membri coinvolti.
Nell'informare il soggetto interessato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate indica i motivi che hanno determinato il rigetto dell'istanza.
Qualora l'Agenzia delle entrate non abbia notificato una decisione in merito all'istanza entro il termine di cui al comma 1, detta istanza si considera accolta.
Art. 7
#Comma 1
Procedura amichevole
Comma 2
In caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 3, l'Agenzia delle entrate e le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati si adoperano per risolvere la questione controversa, mediante procedura amichevole, entro due anni dalla data in cui e' stata effettuata l'ultima notifica della decisione di accoglimento dell'istanza da parte di uno degli Stati membri.
Il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato fino a un anno, su richiesta scritta motivata dell'Agenzia delle entrate o dell'Autorita' competente di un altro Stato membro interessato, da presentare alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati.
L'Agenzia delle entrate, nel corso della procedura, qualora lo ritenga necessario, puo' richiedere ai soggetti interessati di fornire informazioni supplementari.
Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga, prima del raggiungimento dell'accordo, una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'Agenzia delle entrate notifica la decisione alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati e la procedura amichevole ha termine a decorrere dalla data di tale notifica.
In esecuzione dell'accordo raggiunto con le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati, ad esito della procedura amichevole attivata ai sensi del presente articolo, l'Agenzia delle entrate comunica al soggetto interessato la decisione adottata entro trenta giorni dalla data di conclusione dell'accordo. Qualora l'Agenzia delle entrate e le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati non abbiano raggiunto un accordo nei termini di cui al comma 1 o al comma 2, l'Agenzia delle entrate comunica al soggetto interessato i motivi generali del mancato raggiungimento dell'accordo.
Nel caso in cui la questione controversa, originata da un'attivita' di controllo dell'Amministrazione finanziaria italiana, e' stata oggetto di una definizione, anche agevolata, cosi' come disciplinata dalle norme vigenti, l'Agenzia delle entrate, se del caso, ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute a seguito dell'instaurazione della procedura amichevole.
Art. 8
#Comma 1
Ricorso da parte dei soggetti interessati avverso la decisione di rigetto
Comma 2
Il soggetto interessato puo' presentare ricorso presso la commissione tributaria competente in conformita' delle disposizioni vigenti in materia nel caso in cui sia l'Agenzia delle entrate che le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati abbiano rigettato l'istanza di apertura di procedura amichevole.
Art. 9
#Comma 1
Richiesta di istituzione della Commissione consultiva
Comma 2
Il soggetto interessato puo' presentare all'Agenzia delle entrate e all'Autorita' competente degli altri Stati membri interessati la richiesta di istituire una Commissione consultiva ai fini dell'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.
I soggetti di cui all'articolo 3, comma 12, possono presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva, in deroga a quanto previsto dal comma 1, soltanto all'Agenzia delle entrate, che, entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta, ne da' simultanea notifica alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. Alla data di tale notifica, la suddetta richiesta si intende presentata da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 12, alle Autorita' competenti di tutti gli Stati membri interessati.
La richiesta di istituzione della Commissione consultiva e' presentata per iscritto entro cinquanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, o all'articolo 7, comma 5, o entro cinquanta giorni dalla pronuncia della decisione del tribunale competente di cui al comma 3 lettera b).
Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prima della presentazione della richiesta per l'istituzione della Commissione consultiva ai sensi del comma 3, lettera c), l'Agenzia delle entrate informa le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati degli effetti preclusivi della decisione in merito all'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.
L'Agenzia delle entrate rifiuta l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie nei casi in cui siano state irrogate, nell'ambito dell'ordinamento interno, pene per uno dei delitti di cui al Titolo II del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in relazione al reddito o al patrimonio oggetto di rettifica.
L'Agenzia delle entrate puo' altresi' rifiutare l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie quando una questione controversa non comporta una doppia imposizione. In tal caso, essa ne da' tempestiva comunicazione al soggetto interessato e alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati.
Art. 10
#Comma 1
Istituzione della Commissione consultiva
Comma 2
La Commissione consultiva e' istituita entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta e, una volta istituita, il suo presidente ne informa tempestivamente il soggetto interessato.
Le regole per la nomina delle personalita' indipendenti sono concordate tra le Autorita' competenti degli Stati membri interessati. Per ciascuna delle personalita' indipendenti nominate e' nominato un sostituto, conformemente alle regole per la nomina delle personalita' indipendenti, per i casi in cui le personalita' indipendenti non possano esercitare le proprie funzioni.
Se le regole per la nomina delle personalita' indipendenti non sono state concordate ai sensi del comma 3, tali personalita' sono nominate mediante sorteggio.
L'Agenzia delle entrate puo' chiedere a una personalita' nominata ai sensi dei commi 3 o 4 o al suo sostituto di comunicare qualsiasi interesse, relazione o altra questione che possa incidere sull'indipendenza o imparzialita' di tale personalita' o che possa ragionevolmente dare adito a un sospetto di parzialita' nella procedura. Una personalita' indipendente che e' parte della Commissione consultiva non deve trovarsi, per un periodo di dodici mesi dalla pronuncia della decisione della Commissione consultiva, in una situazione che avrebbe indotto un'Autorita' competente a opporsi alla sua nomina se si fosse trovata in tale situazione al momento della nomina presso la stessa Commissione consultiva.
I rappresentanti delle Autorita' competenti e le personalita' indipendenti nominate ai sensi dei commi 3 e 4 nominano un presidente dall'elenco delle personalita' previsto dall'articolo 12. Salvo diversamente convenuto dai rappresentanti di ciascuna Autorita' competente e dalle personalita' indipendenti, il presidente e' un giudice.
Art. 11
#Comma 1
Nomina da parte del giudice nazionale
Comma 2
Se la Commissione consultiva non e' istituita entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 10, il soggetto interessato puo' ricorrere al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio per chiedere l'istituzione di detta Commissione.
Se l'Agenzia delle entrate non ha nominato almeno una personalita' indipendente e un sostituto, il soggetto interessato puo' presentare ricorso al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio per la nomina della personalita' indipendente e del sostituto dall'elenco di cui all'articolo 12.
Se l'Agenzia delle entrate e le Autorita' competenti di tutti gli altri Stati membri interessati hanno omesso di farlo, il soggetto interessato puo' presentare ricorso al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio e ai tribunali competenti o agli organi di nomina nazionale degli altri Stati membri per la nomina delle due personalita' indipendenti dall'elenco di cui all'articolo 12. Tali personalita' indipendenti nominano il presidente mediante sorteggio dall'elenco di personalita' indipendenti ai sensi dell'articolo 10, comma 4.
I soggetti interessati presentano la propria richiesta di nomina delle personalita' indipendenti e dei loro sostituti a ciascuno dei rispettivi Stati di residenza, se e' coinvolto nella procedura piu' di un soggetto interessato, o agli Stati membri le cui autorita' competenti hanno omesso di nominare almeno una personalita' indipendente e un sostituto, se e' coinvolto un solo soggetto interessato.
Il ricorso al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio di cui ai commi da 1 a 4 puo' essere presentato solo dopo che sia decorso il periodo di centoventi giorni indicato dall'articolo 10, comma 1, ed entro trenta giorni dal decorso di tale periodo.
Il Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio decide con provvedimento reclamabile ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La Commissione tributaria regionale del Lazio notifica il provvedimento del Presidente al richiedente e lo comunica all'Agenzia delle entrate che ne da' tempestiva notizia all'Autorita' competente degli altri Stati membri interessati.
Per quanto non previsto dai commi da 1 a 6, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla procedura di nomina degli arbitri contenute nelle norme di cui al Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile.
Art. 12
#Comma 1
Elenco delle personalita' indipendenti
L'elenco delle personalita' indipendenti si compone di tutte le personalita' indipendenti nominate dagli Stati membri.
Ai fini della composizione dell'elenco di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze nomina almeno tre persone che siano competenti e indipendenti e in grado di operare con imparzialita' e integrita', tenendo conto dei titoli accademici e professionali di tali persone, delle loro competenze, della loro esperienza e della sussistenza di eventuali conflitti di interesse.
Fermi i requisiti di cui al comma 2, possono essere nominati come personalita' indipendenti anche magistrati ordinari in servizio, purche' abbiano svolto per almeno cinque anni o svolgano da almeno cinque anni funzioni giudicanti di legittimita', che abbiano comprovata esperienza nel settore tributario. I magistrati ordinari sono indicati al Ministro dell'economia e delle finanze dal Consiglio superiore della magistratura.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure e le modalita' relative alla composizione dell'elenco delle personalita' indipendenti di nomina nazionale, nonche' alla rimozione delle stesse dal suddetto elenco.
Art. 13
#Comma 1
Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie
Comma 2
Le Autorita' competenti degli Stati membri interessati possono concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, in luogo della Commissione consultiva, per esprimere un parere su come risolvere la questione controversa. Le Autorita' competenti degli Stati membri possono altresi' concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sotto forma di un Comitato permanente.
Ferme le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, la Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie puo' essere diversa dalla Commissione consultiva per quanto riguarda la sua composizione e forma.
Una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie puo' applicare, in luogo della procedura di risoluzione delle controversie «con parere indipendente», applicata dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 10, procedure o tecniche di risoluzione delle controversie per risolvere la questione controversa in modo vincolante. A tal fine, le Autorita' competenti degli Stati membri interessati possono concordare qualsiasi altro tipo di procedura di risoluzione delle controversie che verra' applicata dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, compresa la procedura arbitrale con «offerta finale».
Le Autorita' competenti degli Stati membri interessati decidono le norme di funzionamento in conformita' dell'articolo 14.
Salvo diversamente concordato nelle norme di funzionamento di cui all'articolo 14, le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 si applicano alla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.
Art. 14
#Comma 1
Norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie
Comma 2
Le Autorita' competenti degli Stati membri interessati concordano le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione alternativa per la risoluzione delle controversie.
Se una Commissione consultiva e' istituita per esprimere un parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettere a) e b), nelle norme di funzionamento sono riportate solo le informazioni di cui al comma 2, lettere a), d), e) e f).
Qualora le Autorita' competenti non abbiano notificato le norme di funzionamento ai soggetti interessati conformemente ai commi da 2 a 4, le personalita' indipendenti e il presidente completano le norme di funzionamento in base alle norme standard stabilite dalla Commissione europea e le trasmettono ai soggetti interessati entro due settimane dalla data in cui e' stata istituita la Commissione consultiva o la Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Qualora le personalita' indipendenti e il presidente non siano d'accordo sulle norme di funzionamento o non le abbiano notificate ai soggetti interessati, questi ultimi possono adire il Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio o il tribunale competente di uno degli altri Stati membri interessati al fine di ottenere l'attuazione delle norme di funzionamento.
Art. 15
#Comma 1
Costi della procedura di risoluzione delle controversie
Comma 2
Le spese sostenute dal soggetto interessato non sono a carico degli Stati membri coinvolti.
Art. 16
#Comma 1
Risoluzione delle controversie da parte della Commissione consultiva
Comma 2
La Commissione consultiva istituita in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a) e b), adotta una decisione sull'accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole entro sei mesi dalla data della sua istituzione. Essa notifica la propria decisione alle Autorita' competenti degli Stati membri interessati entro trenta giorni dall'adozione della stessa.
Qualora la Commissione di cui al comma 1 confermi che sussistono tutte le condizioni indicate agli articoli 3 e 5, comma 2, su richiesta di una delle Autorita' competenti, e' avviata la procedura amichevole di cui all'articolo 7. L'Autorita' competente interessata comunica detta richiesta alla citata Commissione, alle altre Autorita' competenti interessate e al soggetto interessato. In tal caso, il termine di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, decorre dalla data di notifica della decisione adottata dalla Commissione medesima in merito all'accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole.
Se nessuna delle Autorita' competenti ha chiesto l'avvio della procedura amichevole entro sessanta giorni dalla data di notifica della decisione della Commissione di cui al comma 1, quest'ultima emette un parere su come risolvere la questione controversa.
La Commissione consultiva istituita in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), emette un parere su come risolvere la questione controversa.
I pareri di cui ai commi 3 e 4 sono emessi entro sei mesi dalla data in cui e' stata istituita la Commissione indicata al comma 1. A tal fine, nel caso di cui al comma 3, la suddetta Commissione si considera istituita alla data in cui e' scaduto il termine di sessanta giorni indicato nel medesimo comma 3.
Qualora la Commissione ritenga che l'emanazione di un parere sulla questione controversa richieda piu' di sei mesi, tale periodo puo' essere prorogato di tre mesi; in tal caso essa informa di tale proroga le Autorita' competenti degli Stati membri interessati ed i soggetti interessati.
La Commissione consultiva basa il proprio parere sulle disposizioni degli Accordi e delle Convenzioni di cui all'articolo 1, nonche' sulle eventuali norme di diritto interno applicabili. Essa adotta il parere a maggioranza semplice dei propri membri. Se non puo' essere raggiunta una maggioranza, prevale il voto del presidente. Il presidente notifica il parere alle Autorita' competenti degli Stati membri interessati.
La Commissione di cui al comma 1 rende i propri pareri per iscritto.
Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la presentazione della richiesta di istituzione della Commissione consultiva ma prima che la Commissione consultiva abbia notificato il proprio parere all'Agenzia delle entrate, quest'ultima informa le altre Autorita' competenti degli Stati membri interessati e la suddetta Commissione degli effetti della decisione che pone termine alla procedura di risoluzione delle controversie.
Su richiesta della Commissione consultiva i soggetti interessati possono intervenire personalmente o tramite propri rappresentanti muniti di procura generale o speciale dinanzi alla suddetta Commissione. I soggetti interessati possono, altresi', intervenire personalmente o tramite propri rappresentanti muniti di procura generale o speciale su loro richiesta e previo accordo delle Autorita' competenti degli Stati membri interessati dinanzi alla medesima Commissione.
Art. 17
#Comma 1
Violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Commissione consultiva o allaCommissione per la risoluzione alternativa delle controversie
Comma 2
Le personalita' indipendenti e qualsiasi altro membro della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni che ricevono in qualita' di membri delle suddette Commissioni.
In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 si applica l'articolo 622 del codice penale.
I soggetti interessati e i loro rappresentanti non devono divulgare le informazioni e i documenti che ricevono durante le procedure di risoluzione delle controversie. A tal fine essi presentano una dichiarazione alle Autorita' competenti degli Stati membri interessati, se richiesta nel corso delle suddette procedure.
In caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei suddetti soggetti, salvo che il fatto costituisca reato, l'Agenzia delle Entrate applica ai trasgressori una sanzione amministrativa da euro venticinquemila euro a euro centoventicinquemila, secondo le modalita' e i termini di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.
Art. 18
#Comma 1
Decisione delle autorita' competenti a seguito
della procedura di risoluzione delle controversie
L'Agenzia delle entrate e le altre Autorita' competenti interessate si accordano su come risolvere la questione controversa entro sei mesi dalla notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.
L'Agenzia delle entrate e le altre Autorita' competenti interessate possono adottare una decisione che si discosta dal parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, se non raggiungono un accordo su come risolvere la questione controversa, esse sono vincolate da tale parere.
Nel caso in cui la controversia, originata da un'attivita' di controllo dell'Amministrazione finanziaria, e' stata oggetto di una definizione, anche agevolata, cosi' come disciplinata dalle norme vigenti, l'Agenzia delle entrate, se del caso, ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute.
La decisione adottata non costituisce un precedente.
Qualora sulla questione controversa intervenga, dopo la notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'Agenzia delle entrate informa le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati e le suddette Commissioni degli effetti della decisione che pone termine alla procedura di risoluzione delle controversie.
L'Agenzia delle entrate notifica al soggetto interessato la decisione sulla risoluzione della questione controversa entro trenta giorni dalla data in cui detta decisione e' stata adottata.
Qualora la notifica della decisione sulla questione controversa non venga effettuata da parte dell'Agenzia delle entrate entro il termine di cui al comma 6 il soggetto interessato puo' presentare ricorso alla commissione tributaria competente, secondo la procedura di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 al fine di ottenere la notifica della suddetta decisione.
Art. 19
#Comma 1
Esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito delle procedure amichevoli o delle procedure di risoluzione delle controversie
Comma 2
In esecuzione delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 7 e 18, da cui derivi una variazione del reddito o dell'imposta, l'Agenzia delle entrate dispone il rimborso o lo sgravio delle imposte non dovute ovvero la riscossione delle imposte dovute.
In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai fini dell'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono raddoppiati.
Sulle eventuali maggiori imposte dovute a seguito della rideterminazione di cui agli articoli 7, comma 6, e 18, comma 3, si applicano le sanzioni, salvo il caso in cui queste siano state gia' definite in via agevolata secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, e gli interessi a decorrere dalla data della decisione adottata ai sensi dei medesimi articoli 7 e 18. Nel solo caso in cui la pretesa erariale sia stata integralmente annullata, il rimborso delle sanzioni e' consentito previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto interessato.
Nel caso di decisioni adottate ad esito delle procedure di cui al comma 1, attivate da soggetti che abbiano definito ai sensi degli articoli 7, comma 6, e 18, comma 3, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo si tiene conto delle somme gia' versate.
Le decisioni di cui al comma 1 sono attuate a condizione che il soggetto interessato accetti per iscritto le decisioni medesime entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione e contestualmente rinunci ad altri mezzi di impugnazione, con riguardo alla materia oggetto delle decisioni di cui agli articoli 7 e 18. Qualora vi sia un contenzioso pendente in sede nazionale, ai fini dell'attuazione della decisione, il soggetto interessato deve fornire prova, entro sessanta giorni dalla data in cui la decisione medesima e' stata comunicata, dell'avvenuto deposito presso il competente organo giurisdizionale dell'atto di rinuncia, anche parziale, al contenzioso e ad altri mezzi di impugnazione.
Le decisioni di cui al comma 1, attuate ai sensi del comma 5, costituiscono titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al soggetto interessato.
Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano anche se il rimborso, lo sgravio o la riscossione si riferiscono ad imposte divenute definitive in Italia.
Nel caso in cui la decisione adottata ai sensi degli articoli 7 e 18 non venga eseguita dall'Agenzia delle entrate, il soggetto interessato puo' presentare ricorso alla commissione tributaria competente, secondo la procedura di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 per chiedere l'esecuzione di detta decisione.
La decisione adottata ai sensi dell'articolo 18 non puo' avere esecuzione qualora a seguito di ricorso del soggetto interessato, il Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio accerti che una delle personalita' indipendenti nominate non possedeva, al momento della nomina o della decisione, i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 10.
Art. 20
#Comma 1
Pubblicita'
Le Autorita' competenti possono convenire di pubblicare integralmente le decisioni di cui all'articolo 18 previo consenso di ciascuno dei soggetti interessati.
Qualora le Autorita' competenti interessate o il soggetto interessato non diano il consenso alla pubblicazione integrale delle decisioni di cui al comma 1, le Autorita' competenti pubblicano una sintesi delle stesse. Tale sintesi contiene una descrizione della questione, l'oggetto, la data, i periodi d'imposta interessati, la base giuridica, il settore industriale, una breve descrizione del risultato finale e l'indicazione del metodo arbitrale utilizzato.
Prima della pubblicazione, l'Agenzia delle entrate trasmette al soggetto interessato le informazioni di cui al comma 2. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle informazioni, il soggetto interessato puo' chiedere all'Agenzia delle entrate di non pubblicare informazioni relative a qualsiasi segreto commerciale, aziendale, industriale o professionale o procedura commerciale, oppure contrarie all'ordine pubblico.
L'Agenzia delle entrate notifica tempestivamente alla Commissione europea le informazioni da pubblicare ai sensi dei commi 2 e 3.
Art. 21
#Comma 1
Disposizioni varie
Comma 2
Alle informazioni richieste ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 7, comma 3, si applicano le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, dei segreti commerciali, aziendali, industriali, professionali o delle procedure commerciali.
La trattazione della questione controversa nell'ambito della procedura amichevole o della procedura di risoluzione delle controversie non impedisce l'instaurazione o la continuazione, nell'ordinamento interno, di procedimenti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni, relativi alla medesima questione controversa.
Nel caso in cui nell'ordinamento interno siano stati avviati procedimenti per una delle condotte di cui al Titolo II del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in relazione al reddito o al patrimonio oggetto di rettifica e detti procedimenti si svolgano simultaneamente ad una delle procedure di cui al presente decreto legislativo, l'Agenzia delle entrate puo' sospendere le suddette procedure a decorrere dalla data di accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole fino alla data dell'esito finale dei procedimenti.
Qualora per qualsiasi motivo una questione controversa non sussista piu', le procedure di cui al presente decreto legislativo si concludono con effetto immediato. L'Agenzia delle entrate ne da' tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, indicando i motivi che hanno determinato la chiusura delle procedure.
Art. 22
#Comma 1
Modifiche alle disposizioni vigenti
Comma 2
All'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 1, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente lettera:
«h-bis) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;».
All'articolo 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. Il processo tributario e' altresi' sospeso nei seguenti casi:
a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;
b) su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017.».
All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, la sospensione del processo, disposta ai sensi dell'articolo 39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, comporta la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1. In tal caso, la sospensione della riscossione e' effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente ed opera sino a conclusione delle procedure previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852.».
All'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, nonche' delle procedure di risoluzione delle controversie in materia fiscale disciplinate dalla direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017».
Art. 23
#Comma 1
Modalita' e procedure operative
Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' e le procedure necessarie al fine di rendere operative le disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento all'articolo 3, commi 1, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, all'articolo 5, commi 1 e 2, all'articolo 7, commi 3 e 5, all'articolo 9, commi 1, 2 e 5, all'articolo 18, comma 6 e all'articolo 19, commi 1 e 5.
Art. 24
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in 893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25
#Comma 1
Decorrenza
Comma 2
Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.