DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 94/1991 - Regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Numero 94 Anno 1991 GU 23.03.1991 Codice 091G0096

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1991-02-23;94

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Testo vigente

Preambolo

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo I NORME GENERALI SUI PROCEDIMENTI

Art. 2

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Comma 1

Comunicazioni, domande e documentazioni

Comma 2

Le comunicazioni e domande di cui all' art. 6, commi 1, 4 e 6, all'art. 7, commi 1, 4 e 5, all'art. 9, comma 1, all'art. 10, comma 2, e le dichiarazioni di cui all'art. 11, comma 1, sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo delegato, la firma dei quali e' autenticata ai sensi di legge ovvero depositata presso l'ufficio competente e sono corredate delle certificazioni richieste, rilasciate in data non anteriore a tre mesi ovvero, quando la legislazione del Paese estero di rilascio preveda una maggiore durata di validita', non anteriore a sei mesi dalla loro presentazione. Alle comunicazioni e domande sottoscritte dal delegato e' allegata anche la delega, in originale o copia conforme, ove non sia depositata presso il predetto ufficio.


Le certificazioni rilasciate dalle autorita' governative del Paese destinatario di operazioni di esportazione e di transito, dalle quali risulti la qualita' di imprese autorizzate dal Governo dello stesso Paese a produrre e commercializzare materiali oggetto della disciplina della legge, devono essere legalizzate dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente. Sono fatte salve le convenzioni internazionali sulla esenzione dalla legalizzazione.


I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai fini delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge, sono presentati corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione e' asseverata nel caso il testo originale sia redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali delle Comunita' europee.


In ogni fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge e al presente regolamento le unita' organizzative responsabili del procedimento possono richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni.


Art. 3

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Comma 1

Pubblicita' e informazioni

Comma 2

Le direttive di cui all'art. 6, comma 1, all'art. 9, comma 1, all'art. 10, commi 1 e 4, e all'art. 11, comma 2, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


L'amministrazione competente informa tempestivamente gli operatori delle determinazioni assunte nel corso del procedimento.


Le unita' organizzative responsabili del procedimento possono richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni in qualunque fase dell'esecuzione delle operazioni.


Art. 4

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Comma 1

Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attivita'

Comma 2

Alle attivita' degli organi e degli uffici investiti di compiti attinenti l'attuazione della legge si applicano le vigenti disposizioni di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.


Per l'autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai sensi dell'art. 21 della legge, gli organizzatori, salvo quanto disposto al comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorita' nazionale per la sicurezza, con le modalita' ed i contenuti definiti dalla stessa autorita' e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative.


L'autorizzazione di cui al comma 2 si intende negata se non e' rilasciata, per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della domanda.


Nel caso di visite contemplate da intese intergovernative, l'autorita' di cui al comma 2 rilascia l'autorizzazione secondo modalita' e nei termini conformi a quanto previsto nelle medesime intese.


Comma 3

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II DEI SINGOLI PROCEDIMENTI

Art. 5

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Comma 1

Condizioni e limiti generali per le trattative contrattuali

Comma 2

Salve le condizioni o limitazioni che siano disposte per il rilascio di singole autorizzazioni e nulla-osta a trattative contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione di inizio e i termini di cui all'art. 9, commi 2 e 4, della legge, e' vietata la comunicazione alle altre parti, con le quali si intende svolgere la trattativa contrattuale, di qualunque informazione classificata inerente materiali o documenti classificati nonche', se l'operatore ne sia informato, delle informazioni in corso di classificazione o di interesse nazionale.


Art. 6

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Comma 1

Trattative contrattuali

Comma 2

Nel caso in cui l'operatore intenda partecipare a una gara, deve inviare, ai sensi del comma 1, una dichiarazione di intento corredata del relativo bando, il cui contenuto e' parte integrante della comunicazione, nella quale l'operatore e' tenuto a indicare anche gli eventuali dati aggiuntivi che intenderebbe inserire nell'offerta.


Nei casi in cui i Ministri degli affari esteri e della difesa intendano avvalersi del comitato ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge, il relativo parere e' reso entro quindici giorni dalla data della richiesta.


Durante il periodo di validita' dell'autorizzazione di cui all'art. 10 della legge, l'operatore comunica, con le stesse modalita' di cui al comma 1, ogni variazione dei dati dichiarati nella comunicazione di inizio di trattative contrattuali.


Se le variazioni di dati di cui al comma 4 riguardano elementi essenziali delle trattative cui si riferiscono, la comunicazione dell'operatore apre un nuovo procedimento. In tale caso, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa, secondo le rispettive competenze, ne informano l'operatore interessato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, dalla quale decorrono i termini del nuovo procedimento.


Al procedimento per il rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 10 della legge, che ha inizio con la domanda presentata dall'operatore, si applicano le disposizioni che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione stessa.


Art. 7

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Comma 1

Autorizzazione alle esportazioni, importazioni transiti e cessioni di licenze di produzione

Comma 2

L'obbligo di accludere alla domanda di cui al comma 1 copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla-osta e' adempiuto dall'operatore presentando copia della comunicazione di inizio di trattative e, ove emanato, del provvedimento che abbia posto condizioni e limitazioni.


Nel caso le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 5 siano rilasciate previo parere del comitato, esso e' reso entro quindici giorni dalla data della richiesta. Ove il comitato abbia rappresentato proprie esigenze istruttorie dovute alla natura dell'affare, il termine e' prorogato per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una sola volta.


La domanda dell'operatore che intenda rivolgersi al CISD ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge, e' presentata entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al Ministero degli affari esteri dalla legge e dal presente regolamento.
La domanda e' inviata al Ministero degli affari esteri che la trasmette immediatamente al CISD. Il CISD provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda; in mancanza, essa si intende respinta. Il predetto termine di sessanta giorni si applica anche ai procedimenti in cui e' richiesto l'esame da parte del CISD ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge.


Per l'autorizzazione o il diniego della proroga dei termini di effettuazione delle operazioni di cui all'art. 14, comma 1, della legge, si provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri.


Art. 8

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Comma 1

Procedimenti autorizzatori per particolari operazioni

Comma 2

I procedimenti disciplinati agli articoli 6 e 7 si applicano alle operazioni di trasformazione o adattamento di mezzi e materiali di cui all'art. 2, comma 7, della legge.


Art. 9

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Comma 1

Nulla-osta per prestazione di servizi

Comma 2

Il nulla-osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, e' rilasciato entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1.


Quando vengono a cessare le condizioni per il rilascio, il nulla-osta e' soggetto a sospensione o revoca disposte dal Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno.


Art. 10

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Comma 1

Autorizzazioni all'importazione in casi particolari

Comma 2

Per le importazioni, definitive o temporanee, effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa, ai sensi dell'art. 1, comma 8, lettera a), della legge, alla dogana sara' presentata idonea documentazione direttamente dall'Amministrazione che effettua o per conto della quale l'impresa effettua l'operazione. Il Ministero delle finanze, al fine di definire le informazioni essenziali all'immediata identificazione dell'operazione, provvede ad emanare, d'intesa con i Ministeri interessati, apposite direttive.


L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa domanda.


Ulteriori specifiche direttive inerenti la presentazione delle domande di cui al comma 2, sono emanate dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della difesa.


Art. 11

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Comma 1

Autorizzazione del Ministro del tesoro

Comma 2

Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, emana il provvedimento di autorizzazione, nel quale possono essere stabiliti eventuali condizioni o limitazioni, ovvero nega l'autorizzazione allo svolgimento delle transazioni bancarie notificate.


Le autorizzazioni di cui al comma 3, sono soggette, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti, a sospensione o decadenza, disposte dal Ministro del tesoro, in relazione al venir meno delle condizioni per il rilascio; l'istituto o azienda di credito che riceve la relativa comunicazione, ne informa immediatamente gli operatori.


Il Ministero del tesoro comunica ai Ministeri dai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione o il nulla-osta di cui al comma 1, i casi di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge, con l'indicazione di eventuali condizioni o limitazioni, nonche' i casi di diniego.


Art. 12

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Comma 1

Comitato consultivo

Comma 2

Il comitato di cui all'art. 7 della legge, definisce le modalita' del proprio funzionamento interno secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, il quale stabilisce altresi' le modalita' di collegamento tra il predetto comitato e le unita' organizzative cui e' demandata l'istruttoria dei procedimenti per i quali e' richiesto il suo parere.


Ai fini dell'attivita' del comitato, le unita' organizzative di cui al comma 1 verificano che la documentazione inerente a ciascuna operazione sia completa, con particolare riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi.


Comma 3

TITOLO II - NORME ORGANIZZATIVE E PERSONALE

Art. 13

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Comma 1

Organizzazione

Comma 2

Presso le amministrazioni cui e' demandata l'attuazione della legge sono individuate o costituite le unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale strumentale all'adozione del provvedimento finale. A tali unita' organizzative sono demandati altresi' compiti connessi alle predette attivita', attinenti la formazione di dati conoscitivi sull'andamento delle operazioni oggetto di controlli e autorizzazioni previsti dalla legge e compiti di collegamento con le altre amministrazioni interessate all'attuazione della legge.


Art. 14

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Comma 1

Comunicazioni tra amministrazioni

Comma 2

Ogni decisione relativa a comunicazioni e domande ricevute in procedimenti relativi ad autorizzazioni e nulla-osta ad iniziare trattative contrattuali, e' immediatamente comunicata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa e viceversa.


Il Ministero degli affari esteri da' tempestiva notizia ai Ministeri della difesa, del tesoro e del commercio con l'estero, delle domande presentate dagli operatori ai sensi dell'art. 7, informando altresi' i predetti Ministeri delle conseguenti determinazioni nonche' della conclusione anche parziale delle operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e delle sospensioni o revoche. Copia delle autorizzazioni di cui all'art. 13 della legge rilasciate e delle relative proroghe e' inviata immediatamente, oltre che alle amministrazioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge, al Ministero del tesoro.


Il Ministero delle finanze informa immediatamente i Ministeri degli affari esteri e del tesoro della conclusione o parziale effettuazione delle operazioni di importazione.


I dati relativi alle importazioni di cui all'art. 1, comma 8, lettera a), della legge, sono comunicati dal Ministero delle finanze ai Ministeri dell'interno e della difesa, quando non siano effettuate per loro conto, nonche' del commercio con l'estero, periodicamente ovvero su loro richiesta.


La domanda per l'autorizzazione di cui all'art. 10, commi 2, 3 e 4, ed il relativo giorno di ricevimento, le determinazioni inerenti al diniego ovvero a condizioni o limitazioni, sono immediatamente comunicate dal Ministero dell'interno al Ministero delle finanze. Il Ministero dell'interno periodicamente da' notizia al Ministero del commercio con l'estero delle autorizzazioni rilasciate.


Le informazioni e le documentazioni di cui ai precedenti commi, nonche' quelle di cui all'art. 11, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quando ne faccia richiesta, anche ai fini di cui all'art. 5 della legge.


Le informazioni e documentazioni di cui ai precedenti commi sono trasmesse con modalita' e mezzi, anche telematici, secondo le intese tra le amministrazioni interessate.


Art. 15

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Comma 1

Conferenze di servizi e accordi

Comma 2

Quando si ravvisi l'opportunita' di una contestuale valutazione degli interessi pubblici di cui alla legge, viene convocata, dall'autorita' competente all'adozione del provvedimento, la conferenza di servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), e all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Ogni amministrazione partecipante all'accordo individua nell'ambito della propria struttura, l'unita' organizzativa responsabile delle attivita' disciplinate nell'accordo.


Le unita' organizzative di cui al comma 2 operano nell'interesse di tutte le amministrazioni partecipanti all'accordo e forniscono direttamente alle amministrazioni stesse, anche con mezzi telegrafici e telematici, tutte le informazioni necessarie ai fini delle attivita' svolte in attuazione della legge e del presente regolamento.


Presso il Ministero degli affari esteri, previa intesa con le amministrazioni interessate, possono operare nuclei delle unita' organizzative di altre amministrazioni responsabili delle attivita' di cui alla legge e al presente regolamento, al fine di costituire tempestivi collegamenti tra le amministrazioni stesse e di assicurare il piu' celere svolgimento dei procedimenti.


Art. 16

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Comma 1

Personale

Comma 2

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, nominativa o per unita' organiche, di concerto con i Ministri interessati, viene stabilito ed aggiornato il contingente di personale, anche militare, di altre amministrazioni, dotato dei requisiti di professionalita' necessari per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge e al presente regolamento, da distaccare al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 30 della legge e delle seguenti disposizioni.


Il personale di cui al comma 1 e' collocato presso il Ministero degli affari esteri in posizione di comando; il comando e' disposto per un periodo non inferiore a due anni.


Per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Presidenza del Consiglio dei Ministri convoca, in prima applicazione del presente regolamento, una conferenza di servizi tra le amministrazioni interessate; i provvedimenti per il collocamento in posizione di comando degli interessati, nominativamente individuati, sono emanati entro trenta giorni dalla data della entrata in vigore del regolamento stesso, nei limiti di un contingente provvisorio complessivamente non inferiore a 30 unita' di personale. Tale contingente sara' confermato o modificato, ai sensi del comma 1, entro i sei mesi successivi. Le amministrazioni interessate provvedono tempestivamente agli adempimenti procedurali interni finalizzati al comando del predetto personale.


Il personale addetto ai nuclei di cui all'art. 15, comma 5, e', a tutti gli effetti, organicamente e funzionalmente in servizio nell'amministrazione di appartenenza.