Le comunicazioni e domande di cui all' art. 6, commi 1, 4 e 6, all'art. 7, commi 1, 4 e 5, all'art. 9, comma 1, all'art. 10, comma 2, e le dichiarazioni di cui all'art. 11, comma 1, sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo delegato, la firma dei quali e' autenticata ai sensi di legge ovvero depositata presso l'ufficio competente e sono corredate delle certificazioni richieste, rilasciate in data non anteriore a tre mesi ovvero, quando la legislazione del Paese estero di rilascio preveda una maggiore durata di validita', non anteriore a sei mesi dalla loro presentazione. Alle comunicazioni e domande sottoscritte dal delegato e' allegata anche la delega, in originale o copia conforme, ove non sia depositata presso il predetto ufficio.
Le certificazioni rilasciate dalle autorita' governative del Paese destinatario di operazioni di esportazione e di transito, dalle quali risulti la qualita' di imprese autorizzate dal Governo dello stesso Paese a produrre e commercializzare materiali oggetto della disciplina della legge, devono essere legalizzate dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente. Sono fatte salve le convenzioni internazionali sulla esenzione dalla legalizzazione.
I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai fini delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge, sono presentati corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione e' asseverata nel caso il testo originale sia redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali delle Comunita' europee.
In ogni fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge e al presente regolamento le unita' organizzative responsabili del procedimento possono richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni.