All'articolo 2501-sexies del codice civile, dopo il settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimita' i soci di ciascuna societa' partecipante alla fusione».
All'articolo 2505-quater, le parole da: «le disposizioni dell'articolo 2501-sexies» a: «societa' partecipanti alla fusione» sono soppresse.