Possono essere soggetti alle ispezioni a terra di cui all'articolo 3 anche gli aeromobili immatricolati in Paesi membri dell'Unione europea.
3. lI presente decreto legislativo non si applica agli aeromobili di Stato di cui all'articolo 744 del codice della navigazione.
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Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Ispezioni a terra degli aeromobili
Comma 2
Ai fini del presente decreto legislativo, l'ispezione a terra e' la verifica delle condizioni di rispondenza di un aeromobile alle norme internazionali della sicurezza aeronautica, quali quelle previste dalla Convenzione di Chicago e dai suoi allegati, nel corso del transito dell'aeromobile presso un aeroporto, mediante controlli documentali, delle condizioni tecniche generali, dei danneggiamenti e delle anomalie esterne dell'aeromobile e della presenza ed efficienza dei principali equipaggiamenti per la navigazione aerea e per la sicurezza dei passeggeri e del carico,
L'ispezione a terra di un aeromobile non ha lo scopo di determinare le condizioni di navigabilita' dell'aeromobile che sono attestate dal certificato di navigabilita' dello stesso, della cui validita' e' responsabile lo Stato di immatricolazione dell'aeromobile.
Art. 4
#Comma 1
Programmazione ed effettuazione delle ispezioni a terra
Comma 2
L'ENAC sviluppa e mette in atto un programma di ispezioni a terra avente ad oggetto gli aeromobili di cui all'articolo 1. lI programma e' di durata annuale ed e' rinnovato di anno in anno sulla base dei risultati delle ispezioni effettuate e delle indicazioni provenienti dalla Commissione europea, dagli Stati dell'Unione europea e dall'Agenzia europea della sicurezza aerea.
Le ispezioni a terra sono effettuate da personale dell'ENAC qualificato allo scopo.
Quando non sussistano particolari sospetti, l'ENAC effettua le ispezioni a terra secondo una procedura di campionatura, conformemente al diritto comunitario ed internazionale. La procedura e' messa in atto in modo non discriminatorio.
((
Le ispezioni a terra sono effettuate conformemente ai contenuti e alle procedure previste dal Manuale delle procedure SAFA comunitarie per le ispezioni a terra - Elementi fondamentali, di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Con regolamentazione tecnica dell'ENAC sono adottate le procedure nazionali specifiche pertinenti allo svolgimento delle ispezioni a terra, nonche' le successive modifiche al medesimo Manuale delle procedure SAFA.
))
Nell'effettuare le ispezioni a terra, il personale dell'ENAC incaricato limita entro margini ragionevoli gli eventuali ritardi imposti all'aeromobile ispezionato.
Art. 5
#Comma 1
Azioni conseguenti alle ispezioni a terra
Comma 2
L'ENAC, a seguito del completamento dell'ispezione a terra, provvede nel piu' breve tempo possibile ad informare il comandante dell'aeromobile o un rappresentante dell'operatore aereo dei risultati della stessa, provvedendo, altresi',ad introdurre nella sua banca dati e in quella centralizzata, gestita dall'Agenzia europea della sicurezza aerea, i rapporti compilati dal personale incaricato dell'ispezione.
Se sono stati constatati difetti tecnici o non conformita' rilevanti rispetto alle norme internazionali di sicurezza, l'ENAC invia il rapporto dell'ispezione a terra all'operatore dell'aeromobile ed all'autorita' dell'aviazione civile estera responsabile della sorveglianza sull'aeromobile, con la richiesta di adottare le opportune azioni correttive.
Se i difetti tecnici o le non conformita' rispetto alle norme internazionali di sicurezza comportano un rischio evidente per la sicurezza del volo, l'ENAC vieta la partenza dell'aeromobile fino a quando non siano state effettuate le azioni necessarie all'eliminazione dei difetti o delle non conformita'. Il divieto alla partenza dell'aeromobile e le condizioni per consentirne il decollo sono immediatamente comunicate dall'ENAC alle autorita' dell'aviazione civile dell'operatore interessato e dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile.
Quando i difetti tecnici e le non conformita' di cui al comma 3 possono essere eliminati, in tutto o in parte solo presso un aeroporto diverso da quello in cui l'aeromobile e' stato ispezionato, l'ENAC concorda con le autorita' dell'aviazione civile, responsabili dell'esercizio o di immatricolazione dell'aeromobile, le condizioni per l'effettuazione del volo di trasferimento, senza passeggeri a bordo, verso l'aeroporto presso il quale effettuare i necessari interventi correttivi. Quando le carenze riscontrate incidono sulla validita' del certificato di navigabilita' dell'aeromobile, il divieto alla partenza e' revocato solo dopo che l'operatore ha ottenuto il permesso dagli Stati che saranno sorvolati durante il volo in questione.
In caso di ispezioni a terra dalle quali risulta che le azioni correttive per difetti o non conformita' rilevanti alle norme internazionali di sicurezza, richieste in precedenza sullo stesso aeromobile, non sono state eseguite o che i difetti e le non conformita' rilevanti sono presenti su altri aeromobili dello stesso operatore aereo, ovvero che la carenza delle condizioni di sicurezza e' riconducibile a disfunzioni strutturali dell'operatore aereo, l'ENAC informa la Commissione europea con la proposta di inserimento dell'operatore nell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieti operativi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2111/2005.
Nei casi di urgenza, quando risulta compromessa la sicurezza del volo, l'ENAC adotta le misure eccezionali di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005.
Art. 6
#Comma 1
Raccolta e scambio delle informazioni
Comma 2
Le informazioni sono registrate in rapporti stilati su un formulario tipo conforme all'allegato I della direttiva 2004/36/CE, e successive modificazioni.
Le informazioni di cui al comma 1 e quelle che indicano l'esistenza di una potenziale minaccia per la sicurezza ovvero mancanza di conformita' alle norme di sicurezza internazionali, sono trasmesse immediatamente dall'ENAC alla Commissione europea, alle autorita' dell'aviazione civile degli Stati membri dell'Unione europea e all'Agenzia europea della sicurezza aerea.
L'ENAC scambia con le autorita' degli Stati membri le informazioni in suo possesso che comprendono, a richiesta dell'autorita' competente, un elenco degli aeroporti degli Stati membri interessati che sono aperti al traffico internazionale con indicazione per anno civile del numero di ispezioni a terra effettuate e il numero di movimenti di aeromobili di paesi terzi in ciascun aeroporto di detto elenco.
Al Ministero dei trasporti ed all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e' garantito, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'accesso alle informazioni di cui al presente articolo.
Art. 7
#Comma 1
Tutela della riservatezza delle informazioni
Comma 2
L'accesso ai dati delle ispezioni a terra ed alle informazioni di sicurezza dell'articolo 5 e' disciplinato dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Qualora le informazioni sulle carenze tecniche degli aeromobili vengono fornite volontariamente durante le ispezioni a terra, l'ENAC assicura che nel rapporto dell'ispezione non ne sia identificata la fonte.
Art. 8
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'ENAC svolge i compiti previsti agli articoli 4, 5 e 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie di esponibili a legislazione vigente.
Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.