LEGGE

Legge 1220/1967 - Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie.

Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie.

Numero 1220 Anno 1967 GU 27.12.1967 Codice 067U1220

urn:nir:stato:legge:1967-12-12;1220

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.