DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 93/65/CEE e 97/15/CE, in materia di apparecchiature e sistemi per la gestione del traffico aereo.

Numero 481 Anno 1997 GU 16.01.1998 Codice 098G0012

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;481

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il presente regolamento si applica alla realizzazione ed all'approvvigionamento di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo, con particolare riguardo ai sistemi di comunicazione, di navigazione, di sorveglianza e di assistenza automatizzata al controllo del traffico aereo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'art. 17, comma 1, cosi' recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere dei Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 1994. L'art. 4 e l'allegato C cosi recitano:
"Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 86 del 1989.
Allegato C (art. 4)
Elenco delle direttive da attuare in via regolamentare
89/392/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
91/368/CEE: direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
93/53/CEE: direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci.
93/65/CEE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.
93/75/CEE: direttiva del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.
94/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva".
- La direttiva 93/65/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 187 del 29 luglio 1993.
- La direttiva 97/15/CE e' pubblicata in GUCE n. L 95 del 10 aprile 1997.
- La legge 20 dicembre 1995, n. 575, reca adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e atti internazionali successivi.


Art. 2

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Comma 1

Ai fini del presente regolamento si intendono per "norme Eurocontrol" gli elementi obbligatori delle specifiche Eurocontrol, nei settori indicati nell'allegato I al presente regolamento, relative alle caratteristiche fisiche, alla configurazione, al materiale, alle prestazioni, al personale o alla procedura, la cui applicazione uniforme e' ritenuta essenziale per l'instaurazione di un sistema integrato dei servizi del traffico aereo.


Art. 3

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Comma 1

La realizzazione e l'approvvigionamento delle apparecchiature e dei sistemi indicati all'articolo 1 avvengono nel rispetto della normativa applicabile alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.


I soggetti aggiudicatori degli appalti di cui al comma 1, indicati nell'allegato II, hanno l'obbligo di applicare le norme Eurocontrol comprese nei documenti normativi Eurocontrol elencati nell'allegato III e di farne menzione nei capitolati di appalto propri di ciascun contratto.


Art. 4

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Comma 1

Gli allegati formano parte integrante del presente regolamento.
Eventuali modifiche agli allegati stessi sono disposte, anche in conformita' alle variazioni apportate in sede comunitaria, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della difesa, limitatamente ai casi in cui le modifiche interessino l'attivita' degli aeroporti militari aperti al traffico civile.