Il presente decreto detta norme in materia di giardini zoologici finalizzate a potenziarne il ruolo nella conservazione della biodiversita', allo scopo di proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la stessa diversita' biologica.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Finalita'
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Definizioni e ambito di applicazione
Comma 2
((1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattivita', appartenenti, in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonche' al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive Modificazioni))
Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto i circhi, i negozi di animali, le strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e le strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio nazionale per fini zootecnici ed agroalimentari. Sono, altresi', escluse le strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 , nonche' le strutture che espongono un numero di esemplari o di specie giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all' articolo 1 e tale da non compromettere dette finalita', da individuarsi con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, acquisto il parere della Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, delle legge 11 febbraio 1992, n. 150, previa richiesta della struttura interessata.
Art. 3
#Comma 1
Requisiti del giardino zoologico
Comma 2
((
I requisiti previsti al comma 1, ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 4, non si applicano, previo parere favorevole della Commissione europea, nel caso di strutture che detengono specie animali per le quali sono previsti sistemi di registrazione e di gestione delle stesse specie che soddisfano i requisiti stabiliti al comma 1 e garantiscono la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 1.
))
Al fine di assicurare, in caso di chiusura del giardino zoologico, il raggiungimento della finalita' prevista all'articolo 5, il rilascio della licenza di cui al comma 1 e', altresi', subordinato alla stipula di apposita convenzione con strutture adeguate ed idonee a mantenere gli animali in condizioni conformi a quelle previste dal presente decreto.
Art. 4
#Comma 1
Licenza
Comma 2
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata, su istanza delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, e' rilasciata, entro centoottanta giorni dal ricevimento della domanda e con le modalita' stabilite all'allegato 4, apposita licenza.
La licenza rilasciata ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, limitatamente ai giardini zoologici, la dichiarazione di idoneita' prevista all'articolo 6, comma 6, lettera a), della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni.
Sono fatti salvi i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni previste dalle norme vigenti per la realizzazione delle strutture disciplinate dal presente decreto volti a garantirne la compatibilita' con le esigenze ambientali e territoriali.
Art. 5
#Comma 1
Chiusura del giardino zoologico
Comma 2
In caso di chiusura al pubblico, in tutto o in parte, di una struttura di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio accerta che, a spese della stessa struttura, gli animali siano mantenuti in condizioni conformi a quelle previste all'articolo 3, comma 1, lettere e), f), g), h) ed i), ovvero siano trasferiti, entro diciotto mesi dall'adozione del provvedimento che dispone la chiusura, in altra struttura adeguata e conforme alle prescrizioni del presente decreto.
Art. 6
#Comma 1
Controllo
Comma 2
L'attivita' di controllo connessa all'applicazione del presente decreto e' svolta, con cadenza almeno annuale, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tale fine, si avvale del Corpo forestale dello Stato, nonche' di medici veterinari, di zoologi e di esperti di comprovata competenza nel settore individuati dallo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione anche dei Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali.
Art. 7
#Comma 1
Istituzione del registro dei giardini zoologici
Comma 2
E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un registro dei giardini zoologici titolari della licenza di cui all'articolo 4.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea il registro di cui al comma 1 e le relative variazioni.
Art. 8
#Comma 1
Sanzioni
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni applicabili ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, l'esercizio di attivita' senza la licenza di cui all'articolo 4 e' punito con la sanzione amministrativa da quindicimila euro a novantamila euro.
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di ogni singola condotta di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i), e la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5 sono punite con la sanzione amministrativa da millecinquecento euro a novemila euro.
Art. 9
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio della licenza di cui all'articolo 4 ed all'espletamento dei controlli di cui all'articolo 6 sono a carico del richiedente la licenza, secondo tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento al bilancio dello Stato.
Le spese per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo di cui all'articolo 6 sono calcolate in base alle disposizioni sulla indennita' di missione e sul rimborso delle spese di viaggio previste per il personale statale.
Il richiedente la licenza provvede al versamento degli importi corrispondenti alle tariffe di cui al comma 1, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il finanziamento delle attivita' di cui agli articoli 4 e 6.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10
#Comma 1
Disposizioni transitorie
Comma 2
Le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, aperte al pubblico alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano, entro due anni dalla stessa data, alle prescrizioni del presente decreto.
Art. 11
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
Sono fatte salve le competenze in materia di vigilanza previste all'articolo 24 del regolamento di polizia veterinaria adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, nonche' le competenze esercitate ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sono modificati gli allegati al presente decreto, anche al fine di adeguarli alle variazioni apportate in sede comunitaria.