LEGGE

Norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio degli impianti di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico.

Numero 660 Anno 1967 GU 10.08.1967 Codice 067U0660

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;660

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione della presente legge salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

Art. 2

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione della presente legge salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

Art. 3

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione della presente legge salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

Art. 4

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione della presente legge salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

Art. 5

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione della presente legge salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

Art. 6

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione della presente legge salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".